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Incarto
n. 27/702 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Damiano Stefani |
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sedente con il segretario Marco Agustoni per statuire sul ricorso 13 luglio 2008 presentato da
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RI 1 |
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contro |
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la decisione 4 luglio 2008 emessa d |
viste le osservazioni 6 agosto 2008 presentate dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione dei permessi e dell’immigrazione, con decisione del 4 luglio 2008, ha inflitto a RI 1, __________, una multa di fr. 600.--, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 100.-- e le spese di fr. 40.--, per aver assunto ed impiegato per attività di sorveglianza, in qualità di rappresentante responsabile della __________ di __________ (ragione sociale modificata in __________ in data 27 febbraio 2099), i signori __________, __________ e __________ nel periodo ottobre 2007-febbraio 2008, malgrado non fossero in possesso della necessaria autorizzazione;
che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 1, 3 e 22 della Legge sulle attività private di investigazione e sorveglianza (LAPIS) e degli art. 1 e 2 del Regolamento di applicazione della legge 8 novembre 1976 sulle attività private di investigazione e sorveglianza (RLAPIS);
che RI 1 è insorta contro tale decisione con ricorso del 13 luglio 2008, con il quale chiede l’annullamento della multa;
che nelle sue osservazioni del 6 agosto 2008 la Sezione dei permessi e dell’immigrazione postula un accoglimento parziale del gravame, proponendo la riduzione della multa a fr. 500.--, oltre ad una tassa di giustizia di fr. 100.-- ed alle spese di fr. 30.--;
considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr;
che la Legge sulle attività private di investigazione e sorveglianza si applica ad ogni persona fisica, dipendente o indipendente, o giuridica, che professa nel Cantone su mandato di privati un’attività di investigazione, sorveglianza, trasporto valori, difesa e raccolta di informazioni inerenti le persone. Essa si applica pure al servizio di sicurezza interna degli stabilimenti industriali e commerciali, qualora il personale abbia la facoltà di intervenire nei confronti della clientela (art. 1 cpv. 1 e 2 LAPIS);
che l’art. 3 cpv. 1 LAPIS prevede che chi intende esercitare le attività di cui all’art. 1 deve chiedere l’autorizzazione al Dipartimento (Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio dei permessi, art. 1 e 2 RLAPIS). L’istanza deve precisare le attività che il richiedente vuole esercitare e i mezzi che intende impiegare (cpv. 2). Successivi cambiamenti o estensioni di attività, come pure l’impiego di ulteriori mezzi, richiedono un’istanza e un’autorizzazione supplementare (cpv. 3). Il richiedente che si avvale di altri agenti, siano essi collaboratori o dipendenti, deve chiedere l’autorizzazione per ognuno di essi (cpv. 4);
che, secondo l’art. 8b cpv. 1 RLAPIS, il personale delle agenzie private di sorveglianza che svolge unicamente il controllo delle entrate e delle uscite, il servizio cassa, il servizio d’ordine non armato per manifestazioni sportive e ricreative, le segnalazioni nei pressi di parcheggi, incroci o passaggi pedonali e servizi assimilabili a questi, non abbisogna dell’autorizzazione prevista dall’art. 3 della legge. Tale personale deve comunque essere notificato all’Ufficio prima dell’inizio dell’attività, indicando tutti i dati personali (cpv. 2). I servizi di cui al cpv. 1 devono, di regola, essere svolti in uniforme (cpv. 3);
che, giusta l’art. 22 cpv. 1 LAPIS, chiunque viola le disposizioni della presente legge e del regolamento di applicazione è punito con una multa sino a fr. 20’000.-- secondo la Legge di procedura per le contravvenzioni;
che, come detto, la Sezione dei permessi e dell’immigrazione, rimprovera alla multata, in applicazione delle predette norme, di aver assunto e impiegato per attività di sorveglianza, in qualità di rappresentante responsabile dell’allora ditta __________, i signori __________, __________ e __________, nel periodo ottobre 2007-febbraio 2008, nonostante non disponessero della necessaria autorizzazione;
che la decisione impugnata trae origine dal rapporto informativo di data 26 febbraio 2008 della Polizia intercomunale di __________ e dal successivo rapporto di segnalazione del 19 marzo 2008 della Polizia cantonale;
che la ricorrente, nel suo allegato ricorsuale con cui riprende sostanzialmente le argomentazioni già sollevate nelle sue osservazioni all’intimazione di contravvenzione, ha categoricamente contestato gli addebiti che le vengono mossi, in particolare che le persone in questione abbiano prestato servizio senza la prescritta autorizzazione (cfr. ricorso);
che, a suo avviso, il signor __________ non avrebbe mai lavorato, né tantomeno risulterebbe essere stato impiegato, presso la __________ quale agente di sorveglianza. Egli avrebbe infatti soltanto voluto accompagnare il signor __________, disponente esterno della società, indossando una tuta di colore nero, diversa da quelle usate dalla loro agenzia (cfr. ricorso, pag. 1);
che, per contro, la signora __________ avrebbe lavorato per la suddetta ditta unicamente nei servizi di sorveglianza alunni e non quale agente di sicurezza. Per tale ragione le si potrebbe imputare soltanto una leggera negligenza per aver comunicato tardivamente che la signora __________ veniva impiegata per le mansioni elencate all’art. 8b cpv. 1 RLAPIS (cfr. ricorso, pag. 2);
che il signor __________ avrebbe lavorato in seno alla citata società quale disponente esterno ed impiegato d’ufficio dal 1. gennaio 2008 con delle mansioni di controllo della clientela e organizzazione dei servizi e degli agenti (sia in abiti civili che in divisa). Quest’ultimo ha il dovere di controllare ed adottare le misure che ritiene adatte e consone al fabbisogno della clientela, alla rappresentazione dell’agenzia ed allo svolgimento, in modo professionale dei compiti impartiti agli agenti in servizio sui cantieri ove presta servizio l’agenzia. Per tali mansioni, a suo avviso, non sarebbe perciò obbligatorio che egli sia munito del permesso quale agente di sorveglianza e sicurezza, in quanto non rientrerebbero fra quelle previste dalla legge. Egli sarebbe inoltre in possesso del beneplacito dell’Ufficio dei permessi per svolgere i compiti di cui all’art. 8b cpv. 1 RLAPIS (cfr. ricorso, pag. 3);
che la Sezione dei permessi e dell’immigrazione, fondandosi sulle risultanze istruttorie ha ribadito che le tre persone in questione hanno svolto attività soggette ad autorizzazione, rispettivamente a notifica, senza che la gerente responsabile richiedesse i dovuti permessi o provvedesse alle dovute notifiche. L’autorità di prime cure, preso atto che il signor __________ ha prestato servizio senza l’autorizzazione dipartimentale soltanto una volta in data 19 gennaio 2008 per quattro ore e non sull’arco di più mesi come indicato nella decisione impugnata, ha nondimeno proposto una riduzione della multa a fr. 500.--, oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.-- ed alle spese di fr. 30.-- (cfr. osservazioni 6 agosto 2008);
che il signor __________ ha lavorato durante il carnevale di __________ soltanto la sera del 19 gennaio 2008 per circa quattro ore, con il compito di piantonare la cucina per evitare atti vandalici, senza indossare la divisa della __________ senza essere armato. Egli aveva chiesto al signor __________ se poteva dargli un po’ di lavoro. Quest’ultimo gli disse di raggiungerlo al carnevale per aiutarlo poiché gli mancava una persona. Non era stata pattuita una remunerazione e non è stato pagato (cfr. suo verbale di interrogatorio 15 febbraio 2008);
che, dal canto suo, il signor __________ ha invece riferito che il signor __________ quella sera era con lui in qualità di accompagnatore (cfr. suo verbale di interrogatorio 14 febbraio 2008). Circostanza confermata pure dal signor __________, che al momento dei fatti era socio senza firma individuale della __________ e in occasione del carnevale di __________ ricopriva il ruolo di responsabile del servizio e capogruppo (cfr. suo verbale di interrogatorio 22 febbraio 2008 e copia piano di lavoro annessa al rapporto informativo 26 febbraio 2008);
che, nonostante non sia stato retribuito e non risulta che fosse alle dipendenze della __________ e malgrado i signori __________ e __________ sostengano che fosse presente soltanto quale accompagnatore, dalle risultanze istruttorie si evince chiaramente che il signor __________ la sera del 19 gennaio 2008 ha effettivamente prestato servizio a favore di quest’ultima ditta sorvegliando l’accesso alla cucina del carnevale. Lo testimoniano le sue stesse dichiarazioni a verbale e gli accertamenti della Polizia intercomunale di __________, ma pure il fatto che indossasse una tuta di colore nero. In effetti, se fosse stato sul posto unicamente come accompagnatore, si sarebbe vestito con dei normali abiti civili;
che, di per sé, l’attività svolta dal signor __________ rientra fra quelle elencate dall’art. 8b cpv. 1 RLAPIS (servizio d’ordine non armato per manifestazioni sportive e ricreative), per le quali è necessaria soltanto una notifica preventiva all’Ufficio dei permessi, che nel caso specifico non risulta essere stata effettuata;
che l’insorgente ha dichiarato in occasione del suo interrogatorio: “Non so quante persone sono alle dipendenze della ditta poiché il responsabile di questo è mio marito (__________, n.d.r.)” e “Voglio dire che praticamente ho solo la firma per quanto riguarda tutte le pratiche burocratiche. Per tutto il resto è mio marito che se ne occupa. In sostanza io centro (sic!) pochissimo con la ditta.” (cfr. suo verbale di interrogatorio 21 febbraio 2008);
che, nonostante ciò, l’insorgente, nella sua qualità di socia e gerente con firma individuale dell’allora __________, risponde anche delle mancanze dei propri dipendenti, ossia del signor __________ che all’interno della società aveva la funzione di responsabile dell’ufficio contabilità e dell’ufficio delle risorse umane (cfr. contratto di lavoro annesso al suo verbale di interrogatorio 14 febbraio 2008), rispettivamente di suo marito, il quale ai tempi era socio senza diritto di firma della ditta in questione;
che la signora __________ ha asserito di aver lavorato, su chiamata ed in uniforme, per conto della __________ a contare dal 28 settembre 2007 (ovvero sin dalla sua fondazione) all’1 marzo 2008, con l’incarico di garantire la sicurezza degli allievi delle scuole elementari di __________ durante l’attraversamento della strada dalle scuole alla fermate del bus, nonché, in occasione di quattro partite del girone di andata del __________, conclusosi a metà novembre 2007, con il compito di controllare le donne che accedevano allo __________ e di aiutare a garantire la sicurezza all’intero dello stesso (cfr. suo verbale di interrogatorio 23 febbraio 2008);
che dalla documentazione versata agli atti risulta inoltre che la signora __________ è stata autorizzata ad operare quale agente di sicurezza soltanto dal 12 febbraio 2008 (cfr. e-mail dell’Ufficio dei permessi allegato al rapporto di segnalazione 19 marzo 2008);
che anche le attività svolte dalla signora __________ sono soggette unicamente all’obbligo della notifica preventiva ai sensi dell’art. 8b cpv. 1 RLAPIS (servizio d’ordine non armato per manifestazioni sportive e ricreative e segnalazioni nei pressi di passaggi pedonali), che comunque, come pacificamente riconosciuto dall’insorgente nel suo allegato ricorsuale, non è stata fatta tempestivamente (cfr. ricorso);
che, per i medesimi motivi di cui sopra, l’insorgente deve pertanto rispondere anche di questa violazione;
che il signor __________ nel corso dell’istruttoria ha prodotto il contratto di lavoro stipulato con l’allora ditta __________ dal quale si evincono le sue mansioni, che, a prima vista, non rientrano necessariamente tra quelle soggette ad autorizzazione. Ciò non toglie che egli, in determinate occasioni, abbia comunque potuto svolgere compiti che esulano da quelli contrattualmente stabiliti e per i quali è necessario disporre del permesso dipartimentale o attività per le quali è unicamente necessaria una notifica preventiva al competente Ufficio dei permessi ai sensi dell’art. 8b LAPIS;
che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, da un’attenta analisi della documentazione versata agli atti, si evince chiaramente che il signor __________ ha svolto anche mansioni soggette ad autorizzazione;
che, in primo luogo, nonostante quest’ultimo abbia decisamente negato d’aver avuto con sé l’arma personale - sorretto in ciò pure dalle deposizioni degli altri collaboratori dell’allora __________ (cfr. i verbali di interrogatorio allegati al rapporto di segnalazione 19 marzo 2008) - non vi è infatti alcun motivo di dubitare dell’attendibilità delle constatazioni degli agenti della Polizia intercomunale di __________;
che, in effetti, benché le dichiarazioni di polizia non fruiscano, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza, rientra nelle attribuzioni dell’autorità decidente apprezzare liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall’autore dell’accertamento ed esaminare la pertinenza della descrizione dei fatti, tenendo conto delle argomentazioni sollevate dagli interessati;
che, nel caso specifico, gli agenti denuncianti, che, a differenza del signor __________ e della ricorrente, non hanno alcun interesse a dichiarare fatti e circostanze non corrispondenti alla realtà, con il rischio di subire sanzioni penali ed amministrative, non solo hanno notato, a più riprese, che durante le manifestazioni carnascialesche, il signor __________ indossava il cinturone con la pistola, ma hanno pure indicato il modello della stessa (cfr. rapporto informativo 26 febbraio 2008). Se effettivamente non avesse avuto con sé l’arma personale, non si spiega come gli agenti abbiano potuto indicarne anche il modello (SIG 226), che corrisponde proprio a quello dell’arma di sua proprietà (cfr. suo verbale di interrogatorio 14 febbraio 2008 allegato al rapporto di segnalazione del 19 marzo 2008);
che già solo questo aspetto esclude l’applicabilità dell’art. 8b cpv. 1 RLAPIS;
che, comunque, anche volendo prescindere da quanto precede, dalle affermazioni dello stesso signor __________ si evince chiaramente che la sua presenza al carnevale di __________ non si è limitata al puro e semplice controllo degli agenti in servizio ed al contatto con la clientela (per tale compito sarebbe bastata una presenza sporadica e senza uniforme), ma era invece volta a svolgere (anche) compiti di sorveglianza;
che, in effetti, quest’ultimo ha dichiarato all’agente interrogante: “ (…) Ero effettivamente in divisa avevo il cinturone ma non avevo la pistola. (…) Ero sul posto come responsabile controllo del servizio che era composto da 4 uomini. Il mio compito era di gestire e controllare questi uomini. (…) Come responsabile di regola sono presente tutto il tempo del servizio o secondo alle esigenze di bisogno. Nella fattispecie nel periodo del carnevale di __________ il servizio iniziava alle 22.00 e terminava alle 02/03.00 a dipendenza. In quel tempo io ero presente”. Alla puntuale contestazione dell’agente interrogante, al quale pareva strano che girasse per il carnevale con il cinturone ma senza l’arma, egli ha inoltre affermato: “No. Io ho il cinturone per una eventualità di difesa e di fermo per eventuale sicurezza e protezione mia e dei colleghi di lavoro. Ribadisco che non avevo l’arma” (cfr. suo verbale di interrogatorio 14 febbraio 2008, allegato al rapporto di segnalazione 19 marzo 2008);
che, benché la legge non specifichi cosa si intenda per sorveglianza, non vi è dubbio che sotto tale definizione ricada anche la difesa e, soprattutto, il fermo di persone;
che, infine, la conferma che egli era presente al citato carnevale non solo per controllare gli agenti in servizio e per mantenere i contatti con la clientela, ma anche per svolgere compiti a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblici discende anche dalle constatazioni degli agenti denuncianti secondo i quali il signor __________ ha preso contatto a più riprese con la loro pattuglia, aggiornandola sul servizio da lui svolto (cfr. rapporto informativo 26 febbraio 2008). In effetti, lo scambio di informazioni di servizio con la locale Polizia intercomunale, attività che rientra indubitabilmente fra quelle soggette ad autorizzazione, non sono certo avvenute in qualità di privato cittadino, bensì di agente di sicurezza;
che il signor __________ ha dunque svolto anche attività soggette ad autorizzazione, senza tuttavia disporre del necessario permesso (cfr. suo verbale di interrogatorio 14 febbraio 2008 ed e-mail dell’Ufficio dei permessi allegato al rapporto di segnalazione 19 marzo 2008);
che in siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato tutti gli atti istruttori, perviene al convincimento che le citate persone abbiano operato per conto dell’allora __________ senza essere preventivamente notificate, rispettivamente senza la necessaria autorizzazione e che di conseguenza l’interessata, nella sua qualità di socia e gerente con firma individuale della predetta società, abbia violato le norme legali enunciate nella decisione impugnata;
che tuttavia, tenuto conto che per quanto concerne il signor __________ e la signora __________ la violazione consiste unicamente nel non aver preventivamente notificato all’Ufficio dei permessi il loro impiego ai sensi dell’art. 8b cpv. 1 RLAPIS, si giustifica una riduzione della sanzione pecuniaria, adeguando conseguentemente la tassa e le spese del primo giudizio e contenendo al minimo quelle della presente sentenza;
che tutto ben ponderato una multa di fr. 400.-- risulta essere convenientemente proporzionata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
per questi motivi, visti gli art. 1, 3, 22 LAPIS, 1, 2, 8b RLAPIS, 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di fr. 400.-- oltre ad un tassa di giustizia di fr. 90.-- ed alle spese di fr. 30.--.
2. La tassa di giustizia di fr. 100.-- e le spese di fr. 80.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
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Il giudice: Il segretario:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).