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Incarto
n. 657/806 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 1° febbraio 2008 presentato da
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RI 1, |
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contro |
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la decisione 18 gennaio 2008 n. 657/806 emessa dalla CRTE 1 |
viste le osservazioni 12 febbraio 2008 presentate dalla CRTE 1, Camorino;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La CRTE 1 con decisione 18 gennaio 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 250.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e alle spese di fr. 70.-, per i seguenti motivi:
"Alla guida della vettura TI __________, nell’eseguire una manovra di parcheggio, urtava un autoveicolo che si trovava alla sua destra (recte: sinistra). In seguito abbandonava il luogo del sinistro senza osservare i doveri in caso d’incidente”.
Fatti accertati il 9 settembre 2007 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 31 cpv. 1, 51 cpv. 1 e 3, 90 cifra 1, 92 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC.
B. Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone in sostanza l'annullamento.
C. La CRTE 1, nelle osservazioni 12 febbraio 2008, propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
2. Giusta l’art. 31 cpv. 1 LCStr il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza. A questo fine, il conducente deve rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione. Egli non deve compiere movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo. Inoltre la sua attenzione non deve essere distratta in particolare né da apparecchi riproduttori del suono né da sistemi di comunicazione o di informazione (art. 3 cpv. 1 ONC).
Per l’art. 51 cpv. 1 e 3 LCStr in caso d’infortunio nel quale hanno parte veicoli a motore o velocipedi tutte le persone coinvolte devono fermarsi subito. Esse devono provvedere, per quanto possibile, alla sicurezza della circolazione. Se vi sono soltanto danni materiali, il loro autore deve avvisare immediatamente il danneggiato indicando il nome e l’indirizzo. Se ciò è impossibile, deve avvertire senza indugio la polizia.
Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr). È altresì punito con la multa chiunque, in caso d’infortunio, non osserva i doveri impostigli dalla LCStr (art. 92 cifra 1 LCStr).
3. La CRTE 1 rimprovera alla multata – in applicazione delle predette disposizioni – di aver urtato, nell’eseguire una manovra di parcheggio, un autoveicolo regolarmente posteggiato e di aver in seguito abbandonato il luogo del sinistro, venendo meno ai doveri imposti dalla legge.
La decisione impugnata trae origine del rapporto di polizia 29 ottobre 2007, dal quale emerge quanto segue:
“Richiesti, sul posto gli agenti summenzionati. Al nostro giungere erano presenti il danneggiato ed il teste. Nessun segno si notava sul campo stradale. In qualità di teste si annunciava __________ il quale ci forniva il numero di targa della vettura responsabile del danno. In un secondo tempo si annunciava pure __________. La conducente veniva rintracciata un paio d’ore dopo il fatto presso il suo domicilio. Dal momento che il veicolo presentava svariati danni su tutta la carrozzeria, non si è potuto attribuirne uno in particolare all’incidente avvenuto in stazione. Ve ne è tuttavia uno compati[b]ile che abbiamo provveduto a fissare mediante fotografia.
La donna conferma di esser stata in quel luogo, di avervi posteggiato ed in seguito uscita da tale posteggio ma nega categoricamente di aver urtato la vettura della parte lesa. Entrambi i testi affermano con estrema certezza che la donna alla guida della vettura targata TI __________, uscendo dal posteggio in retromarcia, ha urtato la vettura posteggiata alla sua sinistra. La collisione è avvenuta tra la fiancata anteriore sinistra della vettura guidata da__________ e la fiancata posteriore destra del veicolo posteggiato di proprietà di __________.__________, dopo il sinistro non ha declinato le sue generalità allontanandosi dal luogo dell’incidente. Nessuno è rimasto ferito”
(cfr. informazioni complementari, pag. 4).
4. La ricorrente, dal canto suo, pur senza negare di essere stata alla guida del veicolo intestato al di lei marito nelle circostanze di tempo e di luogo dell’infrazione, contesta l’addebito mossole, asserendo quanto segue:
“Come chiaramente espresso (nelle osservazioni 20 novembre 2007 al rapporto di contravvenzione, in cui evidenziava, oltre a una carente istruttoria, un’incongruenza nelle dichiarazioni del teste circa l’orario della presunta infrazione, ndr) confermo di non aver provocato nessun incidente e in via subordinata se anche avessi leggermente urtato un veicolo di questo fatto non mi sono assolutamente accorta.
L’assenza di danni materiali al mio veicolo come a quello apparentemente coinvolto, oltre al fatto di non aver mai ricevuto nessuna pretesa di risarcimento da terzi, provano la mia assoluta buona fede nell’affermazione che precede”.
5. Premessa per l’applicazione dell’art. 92 cifra 1 LCStr relativo all’inosservanza dei doveri imposti dalla legge è l’esistenza di un incidente, la cui definizione presuppone che vi sia un danno corporale o materiale: un evento che ingenera una semplice messa in pericolo ad esclusione di un danno di qualsiasi natura non è quindi considerato incidente (cfr. Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, Berna 2007, pag. 154, n. 12, ad art. 92 LCStr).
In concreto, è pacifico che il co-protagonista abbia subito un danno, seppur non quantificato, attestato dalla documentazione fotografica agli atti.
Che egli abbia deciso di non notificarlo all’assicuratore RC, nulla muta a tale conclusione e non è rilevante ai fini del giudizio sull’eventuale responsabilità penale della ricorrente per aver violato le norme della circolazione stradale in questione.
È in ogni caso d’uopo rilevare che ai fini dell’insorgere dei doveri in caso d’infortunio della circolazione stradale con soli danni materiali il valore e la natura dei danni causati non entrano in considerazione (ritenuto che secondo la giurisprudenza anche danni per un valore di fr. 100.- sono sufficienti; cfr. Schultz, Rechtsprechung und Praxis zum Strassenverkehrsrecht in den Jahren 1983-1987, 220 e 221, Berna 1990).
6. Ciò posto, decisive per il giudizio odierno sono le dichiarazioni concordanti rese dai testi, neutri e non prevenuti, i quali hanno assistito ai fatti da una distanza di 2/3 metri (e meglio dai tavolini esterni del vicino bar posizionati proprio di fronte al posteggio a “lisca di pesce” occupato dalla ricorrente; cfr. foto 9), fornendo una descrizione puntuale, dettagliata e realistica della vettura, della conducente e della passeggera, nonché della manovra eseguita; descrizione quest’ultima che, ad eccezione ovviamente dell’aspetto relativo alla collisione, coincide esattamente con quella da lei stessa resa a verbale.
In particolare, il teste __________ ha dichiarato che:
"Verso le ore 19.20 circa, notavo un veicolo di colore rosso, che si trovava parcheggiato nei citati parcheggi, facendo retromarcia per uscire dallo stesso, andava ad urtare con la sua parte anteriore sinistra, il parafango posteriore destro della vettura che si trovava regolarmente posteggiata alla sua sinistra.
In particolare notavo che la signora che guidava era indietreggiata svoltando a destra cosicché il muso della sua vettura si spostava a sinistra. Non riuscendo ad uscire dal posteggio poiché era andata ad urtare la vettura posteggiata alla sua sinistra, avanzava nuovamente e indietreggiava, svoltando a sinistra e spostando il muso della sua vettura a destra. La donna, una signora di mezza età con capelli scuri lunghi sino alle spalle, ondulati, si è fermata subito dopo ed ha fatto salire una donna anziana con i capelli bianchi corti. In seguito era ripartita. Dal momento che non si è fermata a lasciare alcun biglietto sulla vettura da lei danneggiata, ho preso il numero di targa e me lo sono annotato sul cellulare. Corrisponde alla TI __________ e si tratta di un’utilitaria di colore rosso un po’ vecchia. Non sono in grado di indicare la marca” (cfr. verbale di interrogatorio 19 settembre 2007, pag. 1 e 2).
A domanda dell’agente verbalizzante volta a sapere se egli fosse assolutamente certo della collisione, il teste ha precisato che:
“Io stavo guardando in quella direzione ed ho visto e sentito il momento dell’urto. Sono quindi certo che lei hai fatto i danno quella sera. A mio modo di vedere anche la donna si è accorta perché, dopo il colpo, è avanzata, si è posizionata meglio, ha fatto salire l’anziana signora ed è uscita dal posteggio. Si è allontanata senza neppure lasciare il biglietto ed è in quel momento che ho preso il numero della targa” (cfr. verbale, pag. 2 nel mezzo).
A medesima domanda, la teste __________, rispondendo senza indugio in modo affermativo, ha tra l’altro soggiunto di aver “visto perfino il veicolo posteggiato alla sua sinistra che si era mosso nel momento dell’urto”.
Ella ha così descritto la manovra compiuta dalla ricorrente:
“(…) Notavo che invece di sortire sterzando a sinistra come si dovrebbe in quel posteggio, lei sterzava a destra ed andava a strisciare la sua parte anteriore sinistra contro la fiancata posteriore destra di una vettura che si trovava regolarmente posteggiata alla sua sinistra. Una volta urtata la vettura, dal momento che non poteva più procedere in retromarcia poiché si trovava addosso al veicolo alla sua sinistra, avanzava rimettendosi al centro del posteggio. Si fermava, usciva dalla macchina e andava a prendere l’anziana signora che si trovava ancora seduta sulla panchina da parte al nostro tavolo. La faceva accomodare in auto e, uscendo molto lentamente dal posteggio, stavolta dalla parte giusta, si allontanava (…)” (cfr. verbale di interrogatorio 30 settembre 2009, pag. 2).
7. Orbene, al di là di una leggera incongruenza tra gli orari (aspetto tuttavia di dettaglio, considerato che i testi sono stati sentiti qualche settimana dopo i fatti), non v’è chi non veda come le dichiarazioni che precedono inchiodino la ricorrente alle sue responsabilità, senza lasciar spazio ad alcun dubbio; del resto, i testi, che non conoscevano né la ricorrente né il danneggiato, non avevano alcun motivo di inventarsi tutto di sana pianta.
Aggiungasi che, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, l’autorità inquirente ha provveduto a fissare mediante fotografia un danno compatibile con l’urto, avvenuto di striscio, tra i due veicoli (spettava semmai all’insorgente confutare tale risultanza), non senza specificare che la raccolta di tale prova era resa difficoltosa dalla presenza di svariati altri danni alla carrozzeria della sua utilitaria.
Ne consegue che il comportamento della ricorrente realizza tutti gli elementi oggettivi e soggettivi dell’infrazione ascrittale.
Quo all’aspetto soggettivo, posto che non vi sia stata intenzionalità – ciò di cui si dubita fortemente considerata anche la sua reticenza ad ammettere qualsivoglia coinvolgimento – sarebbe comunque data una chiara negligenza, nella misura in cui ella aveva tutti gli elementi per potersi accorgere di aver urtato un veicolo fermo e per doversi sincerare di non aver provocato nessun danno, non da ultimo a fronte delle difficoltà avute nell’eseguire la manovra.
È evidente che se non ci fosse stato il teste neutro ad avvisare la parte lesa, l’autrice del danno non sarebbe mai stato identificato. In proposito, è d’uopo rilevare che l’obbligo di avvisare il danneggiato o la polizia incombe all’autore del danno e non alla parte lesa o a eventuali testimoni.
In siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che la ricorrente ha effettivamente commesso l'infrazione rimproveratale dall’autorità di prime cure.
8. La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.
Il ricorso – infondato – va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 31 cpv. 1, 51 cpv. 1 e 3, 90 cifra 1, 92 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
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Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).