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Incarto
n. 18143/810 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 18 luglio 2008 presentato da
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RI 1 |
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contro |
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la decisione 27 giugno 2008 n. 18143/810 emessa dalla CRTE 1 |
viste le osservazioni 30 luglio 2008 presentate dalla CRTE 1,
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
A. La CRTE 1 con decisione 27 giugno 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 50.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per i seguenti motivi:
“Ha illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI __________, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace”.
Fatti accertati il 21 marzo 2008 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 375bis, 375ter CPC.
B. Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
C. La CRTE 1, con comunicazione 30 luglio 2008, si astiene dal formulare osservazioni, lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
2. Giusta l’art. 375bis CPC l’avente diritto che intende inibire nei confronti di una cerchia indeterminata di persone l’uso illecito di un fondo a scopo di posteggio dei veicoli presenta un’istanza al giudice di pace del luogo dove si trova l’immobile (cpv. 1). Il giudice, se sono resi verosimili il diritto della parte procedente e la turbativa dello stesso, autorizza l’istante ad affiggere in loco un avviso che enuncia il divieto di utilizzare illecitamente il fondo a scopo di posteggio di veicoli e che commina ai contravventori la multa da fr. 20.- a fr. 500.- (cpv. 2 prima frase).
In caso di violazione del divieto affisso in loco l’avente diritto o il suo rappresentante, entro il termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere per iscritto querela contro il trasgressore all’autorità competente (art. 375ter cpv. 2 CPC).
3. La CRTE 1 – in applicazione delle predette disposizioni – ha rimproverato alla multata di aver illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI __________, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace, e meglio il giorno 21 marzo 2007 alle ore 8.00.
4. La ricorrente, dal canto suo, non contesta di avere fatto uso del fondo in questione, ma precisa che la fermata è autorizzata dall’amministrazione per il carico e lo scarico. Nel ricorso così si è espressa:
“Arbitrariamente è stata segnalata una presunta infrazione, mentre in realtà la persona che ha indicato il mio veicolo mi deve assolutamente dimostrare che è rimasta ad osservare per tutto il tempo oltre il quale diventa divieto di sosta, indicando esattamente quando l’auto è stata lasciata e quando eventualmente rimossa, altrimenti è un abuso.”
5. Dalla documentazione fotografica prodotta dall’insorgente alla CRTE 1 in altra procedura (inc. 30.2008.105) si rileva che effettivamente sotto l’usuale cartello che reca l’indicazione della decisione giudiziaria di divieto di posteggio ve n’è un altro che autorizza la fermata per carico e scarico.
L’amministrazione conferma peraltro il fatto nei suoi scritti agli atti, nei quali precisa tuttavia anche che il tempo massimo concesso per tali operazioni è di 15-20 minuti e che la ditta che è stata assunta in qualità di custode ha ricevuto l’indicazione di attendere sempre 30 minuti prima di apporre l’avviso di contravvenzione (cfr. contro-osservazioni 14 maggio 2008).
6. L’insorgente contesta, come detto, di aver lasciato il veicolo oltre il tempo necessario allo scarico e assevera nelle osservazioni 30 maggio 2008 che la permanenza non ha superato 5 minuti (cfr. pag. 2).
Agli atti non vi è tuttavia conferma alcuna né di questa affermazione, né del fatto che il custode abbia effettivamente atteso 30 minuti prima di elevare la contravvenzione. In realtà quest’ultimo dovrebbe, per rendere credibile la sua versione, fare un doppio accertamento e indicare due orari.
In siffatte evenienze non è possibile stabilire con certezza se la ricorrente abbia disatteso le condizioni imposte dall’amministrazione per poter lasciare temporaneamente il veicolo sul fondo in esame.
Nel dubbio il ricorso va pertanto accolto e la decisione impugnata annullata.
per questi motivi visti gli art. 375bis, 375ter CPC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione a:
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Il presidente: La segretaria: