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Incarto
n. 271/2008/062 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 28 luglio 2008 presentato da
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RI 1, |
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contro |
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la decisione 17 luglio 2008 n. 271/2008/062 emessa d CRTE 1 |
viste le osservazioni 20 agosto 2008 presentate dal CRTE 1,;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che il CRTE 1 con decisione 17 luglio 2008 ha inflitto ad RI 1 una multa di fr. 1'500.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 176.- e alle spese di complessivi fr. 381.-, per i seguenti fatti, accertati il 5 marzo 2008 durante un’ispezione avvenuta presso il negozio di alimentari __________ di __________ del quale era gerente:
"assenza di un sistema di autocontrollo e operazioni di manutenzione, ordine e pulizia fortemente carenti”;
che la risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 15, 23 e 48 LDerr; 47, 49, 51, 53 e 55 ODerr; 7, 8, 10, 11, 16, 18 e 21 ORI;
che contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone in sostanza l'annullamento;
che il CRTE 1 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l’art. 15 cpv. 1 lett. a LDerr chiunque fabbrica, tratta, deposita, trasporta o distribuisce derrate alimentari deve in particolare provvedere affinché esse siano depositate in modo ordinato e pulito. Egli deve inoltre provvedere, nel quadro della sua attività, affinché le merci siano conformi alle esigenze legali; deve analizzarle o farle analizzare secondo le regole di una buona pratica di fabbricazione, fermo restando che il controllo ufficiale non libera dall’obbligo del controllo autonomo (art. 23 cpv. 1 e 2 LDerr; cfr. inoltre art. 49 e segg. ODerr che indicano principi e strumenti per il controllo autonomo);
che giusta l’art. 7 cpv. 1 ORI i locali e gli impianti delle aziende che trattano derrate alimentari devono essere puliti e mantenuti sempre in buono stato; in particolare, i locali nei quali le derrate alimentari sono preparate, trasformate o trattate, devono essere concepiti e sistemati in modo da garantire una buona igiene delle stesse e da impedire una contaminazione durante le fasi di lavorazione e tra una fase e l’altra (art. 8 ORI);
che chiunque, intenzionalmente o per negligenza, contravviene alle prescrizioni sulle norme di igiene nel contatto con le derrate alimentari, rispettivamente fabbrica, tratta, deposita, trasporta o distribuisce derrate alimentari, additivi o oggetti d’uso in modo che essi non soddisfino le esigenze della presente legge è punito con la multa sino a 20’000 franchi (art. 48 cpv. 1 lett. a e g vLDerr, in vigore all’epoca dei fatti);
che il CRTE 1, come detto, rimprovera al multato diverse carenze di tipo igienico e strutturale nell’ambito dell’attività legata alla preparazione di pasti nel negozio di alimentari __________ a __________, in violazione delle prescrizioni di legge federali sulle derrate alimentari e relative disposizioni d’esecuzione;
che la decisione impugnata trae origine dal rapporto d’ispezione 5 marzo 2008 (doc. A), allestito dal CRTE 1 su segnalazione della Polizia cantonale e della Polizia comunale di Lugano (cfr. rapporto 11 marzo 2008; doc. C) e sul conseguente rapporto di contravvenzione 21 aprile 2008 (doc. F);
che, oltre all’assenza da parte dell’insorgente di un controllo autonomo delle merci (derrate e oggetti d’uso) da lui manipolate, l’ispezione ha altresì evidenziato carenze a livello di operazioni di ordine e pulizia, come pure carenze a livello di manutenzione delle strutture (come del resto attestato dalla documentazione fotografica agli atti sub. doc. I); stante la situazione igienica fortemente precaria è stata decisa seduta stante la messa sotto sequestro delle apparecchiature e degli utensili fino a ripristino di una situazione conforme;
che, nel proprio gravame, l’insorgente si esaurisce nelle seguenti considerazioni:
“- Il negozio __________ è attrezzato di cucina
- Ho preparato dei pasti considerando la struttura del locale e la mia professione di cuoco
- Non ho eseguito servizio ho adottato il sistema “plateau” come il __________
Essendo gerente di una macelleria e vendendo carne di agnello svizzera ho pensato usufruire dell’infrastruttura della cucina e cella frigorifera per preparare delle minestre a base di carne di agnello anche nell’intento di incrementare la cassa non sufficiente per coprire le spese degli affitti e imprevisti.
Preciso che l’attività culinaria l’ho esercitata dal 2007.
Non ho pensato fosse necessaria una specifica autorizzazione da parte dell’ufficio permessi.
Per questa mancanza mi scuso non era mia intenzione mancare di rispetto alla legge. La mia intenzione è stata di guadagnare per poter far fronte alle spese correnti senza dover dipendere dall’assistenza o dalla disoccupazione.
Allegata invio la conferma della chiusura del negozio __________ dal 5.03.08”;
che con ogni evidenza le giustificazioni addotte, peraltro direttamente riferite ad altro tipo di rimprovero (ovvero la mancanza di autorizzazione da parte della Sezione dei permessi e dell'immigrazione a offrire cibo e bevande sul posto), non sono liberatorie;
che al ricorrente viene qui rimproverato di non aver ottemperato al suo obbligo di prendere quelle misure che evitano effetti pregiudizievoli per le derrate da lui manipolate nell’ottica della sicurezza degli alimenti offerti ai consumatori;
che egli non contesta minimamente gli addebiti mossigli dall’autorità di prime cure;
che le difficoltà finanziarie evocate dall'interessato non lo esimevano, a non averne dubbio, dall'obbligo di rispettare le norme federali sulla polizia degli alimenti, né invero si comprende come simili difficoltà possano ostare al compito di tenere puliti e ordinati i locali in cui svolgeva la propria attività;
che neppure la chiusura del negozio avvenuta a far tempo dalla data d’ispezione è tale da sminuire le responsabilità dell’insorgente per le violazioni perpetrate in precedenza, né può concorrere alla riduzione della pena;
che occorre inoltre ritenere che l’insorgente ha agito con intenzione, atteso che già nel 2007, a seguito di un analogo controllo, erano emerse le stesse carenze (cfr. doc. K), ragion per cui egli era perfettamente consapevole dei suoi obblighi;
che per quanto attiene alla totale assenza di un controllo autonomo da parte dell’insorgente, va detto che solo a far tempo dal 1° aprile 2008, con l’entrata in vigore dell’art. 48 cpv. 1 lett. n LDerr, è data una base legale per punire tale comportamento; considerato che i fatti sono stati commessi prima della predetta data occorre pertanto proscioglierlo, in applicazione del principio “nulla poena sine lege”;
che, pur senza quest’ultimo addebito, la multa andrebbe di per sé confermata nella sua integralità, alla luce della gravità delle infrazioni commesse (ove appena si consideri che le carenze igieniche riscontrate hanno portato, come detto, al sequestro delle apparecchiature e degli utensili) e del grado di colpa (caratterizzata da intenzionalità);
che alla luce della precaria situazione finanziaria allegata dal ricorrente, questo giudice ritiene nondimeno di poter ridurre la multa inflittagli a fr. 1'000.-, lasciando invariati gli oneri processuali di primo grado;
che una riduzione maggiore non si giustifica, anche poiché è data facoltà all’insorgente di chiedere una rateazione della multa all’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona, competente in materia;
che in definitiva la decisione impugnata deve essere riformata nel senso che precede;
che l’esito del gravame imporrebbe di accollare all’insorgente gli oneri processuali per l’odierno giudizio; tuttavia, la sua precaria situazione finanziaria, induce questo giudice a soprassedere, in via del tutto eccezionale, al loro prelievo;
per questi motivi, visti gli art. 15, 23 e 48 LDerr; 47, 49, 51, 53 e 55 ODerr; 7, 8, 10, 11, 16, 18 e 21 ORI; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di fr. 1’000.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 176.- e alle spese di fr. 381.-.
2. Non si prelevano né tasse né spese per l’odierno giudizio.
3. Intimazione a:
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Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).