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Incarto
n. 08 210/905 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 3 luglio 2008 presentato da
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RI 1, |
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contro |
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la decisione 27 giugno 2008 n. 08 210/905 emessa dalla CRTE 1 |
viste le osservazioni 11 settembre 2008 presentate dalla CRTE 1 Bellinzona;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
A. La CRTE 1 con decisione 27 giugno 2008 2008 ha inflitto a RI 1 – quale responsabile del __________ a __________ – una multa di fr. 250.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e alle spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:
"Ha impiegato in qualità di ausiliaria delle pulizie, dal 15.03.2007 al 04.06.2007, a tempo parziale, la cittadina Stati terzi [recte: comunitaria] __________, 1946, sprovvista del permesso della Sezione dei permessi e dell’immigrazione che le consentisse di svolgere detta attività (cfr. rapporto di contravvenzione 22 novembre 2007)”.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3 cpv. 3 LDDS; 6 e 10 cpv. 1 OLS; 38 RLaLPS - CE/AELS.
B. Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone in sostanza l’annullamento.
C. La CRTE 1 propone, in accoglimento parziale del gravame, di ridurre l’ammontare della multa a fr. 150.-, adeguando gli oneri processuali.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr.
2. Per l'art. 3 cpv. 3 LDDS lo straniero non domiciliato potrà assumere un impiego e un datore di lavoro potrà occuparlo soltanto se il permesso di dimora lo autorizzi a ciò. È considerata attività lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente che normalmente dà un guadagno, anche se esercitata a titolo gratuito (art. 6 cpv. 1 OLS, ora abrogata).
Per l’art. 10 cpv. 1 OLS il datore di lavoro non deve lasciar assumere un impiego a uno straniero senza essersi preventivamente assicurato, consultando il libretto per stranieri oppure informandosi presso l’autorità di polizia degli stranieri, che il lavoratore è autorizzato ad assumere questo impiego (obbligo di scrupolosità, che corrisponde oggi all’obbligo di diligenza di cui all’art. 91 LStr, in vigore dal 1° gennaio 2008).
Le infrazioni alle disposizioni di polizia degli stranieri o ai provvedimenti delle autorità competenti sono punito con la multa fino a fr. 2'000.-; nei casi di minima gravità si potrà prescindere da ogni pena (art. 23 cpv. 6 LDDS, ora abrogata; cfr. rinvio dell’art. 38 RLaLPS - CE/AELS).
3. La CRTE 1 rimprovera alla multata – in applicazione delle predette disposizioni – di aver impiegato in qualità di ausiliaria di pulizie a tempo parziale, dal 15 marzo al 4 giugno 2007, la cittadina comunitaria __________, senza preventivamente assicurarsi, consultando il libretto per stranieri oppure informandosi presso l’autorità di polizia degli stranieri, che ella fosse autorizzata ad assumere questo impiego.
4. La ricorrente contesta l’infrazione ascrittale, asserendo in primo luogo che la dipendente era in possesso di un permesso valevole fino al 14 ottobre 2007, circostanza che non trova tuttavia conferma negli atti e che per di più è smentita dalla richiesta di “rilascio” di un permesso per frontalieri, con la causale “inizio attività”, da lei stessa sottoscritta in data 20 maggio 2007.
Ella sottolinea inoltre che “non è stata nostra intenzione assumere personale in modo abusivo, ma che è stata solo una svista nel sistemare tutta la burocrazia necessaria per avviare un campeggio” (cfr. ricorso 3 luglio 2008).
5. In concreto, è d’uopo rilevare che nonostante la Legge federale sugli stranieri (LStr), in vigore dal 1° gennaio 2008, riprenda all’art. 91 l’identico disciplinamento dell’art. 10 OLS, la violazione dell’obbligo di scrupolosità /diligenza non è più sanzionabile come contravvenzione (fatto salvo l’art. 120a LStr, che commina una multa alle imprese di trasporto che violano tale obbligo, trasportando persone prive dei documenti di viaggio necessari per il transito, l’entrata o la partenza), né tanto meno come delitto.
In effetti, diversamente dall’art. 23 cpv. 6 LDDS, che conglobava tutte le “altre infrazioni alle disposizioni di polizia degli stranieri” (alle quali l’autorità di prime cure sussumeva per prassi tale fattispecie), l’art. 120 LStr contiene un elenco esaustivo delle infrazioni, che, commesse intenzionalmente o per negligenza, sono punibili come contravvenzioni. Tra di esse non figura la violazione dell’obbligo di diligenza da parte del datore di lavoro, il quale è semmai perseguibile in virtù dell’art. 117 LStr (che presuppone intenzionalità), laddove il rilascio di un permesso per svolgere un’attività lucrativa ha valore costitutivo.
Ciò posto, sebbene le giustificazioni addotte dall’insorgente non siano di per sé liberatorie, si giustifica proscioglierla dall’addebito mossole (ovvero la violazione dell’obbligo di diligenza), considerato che secondo l’attuale regime, a lei più favorevole, la fattispecie ascrittale non è in quanto tale sanzionabile (trova quindi applicazione il principio nulla poena sine lege).
Di conseguenza, seppur per motivi diversi da quelli addotti, il ricorso deve essere accolto e la decisione impugnata annullata.
Visto l’esito del gravame non si prelevano né tasse né spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 3 cpv. 3 LDDS; 6 e 10 cpv. 1 OLS; 38 RLaLPS - CE/AELS; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione a:
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Il presidente: La segretaria: