Incarto n.
30.2008.192

21609/808

Bellinzona

25 agosto 2009

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 27 agosto 2008 presentato da

 

 

 

 

contro

 

la decisione 22 agosto 2008 n. 21609/808 emessa dalla CRTE 1

 

viste                                  le osservazioni 9 settembre 2008 presentate dalla CRTE 1,;

 

                                         letti ed esaminati gli atti,

 

 

considerato                      in fatto ed in diritto

 

                                         che con decisione 22 agosto 2008 la CRTE 1 ha inflitto a __________ e per essa a RI 1 una multa di fr. 40.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.- per aver “posteggiato il veicolo TI __________ in luogo in cui è segnalato il divieto di parcheggio” il 4 aprile 2008 a __________;

 

                                         che il ricorrente non contesta l’infrazione, ma chiede di poter pagare la multa scevra di tasse e spese, sostenendo di non aver avuto la possibilità di prendere posizione o di versare l’importo di fr. 40.-, in difetto di segnalazioni da parte di collaboratori e non avendo neppure trovato un avviso di contravvenzione sul parabrezza dell’auto nel mese di aprile;

 

                                         che l’autorità di prima istanza, preso atto delle argomentazioni ricorsuali, si astiene dal formulare osservazioni, lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio;

                                         che in effetti nulla induce a ritenere che l’insorgente non avrebbe pagato la sanzione nei termini della procedura disciplinare – che non prevede spese – se ne avesse avuto conoscenza;

 

                                         che il ricorso deve di conseguenza essere accolto;

 

 

per questi motivi                 visti gli 1 segg. LPContr;

 

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è modificata nel senso che a RI 1, è inflitta una multa di fr. 40.- senza tassa di giustizia e spese.

 

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

 

 

 

 

Il presidente:                                                                            La segretaria: