Incarto n.
30.2008.196

21455/802

Bellinzona

2 febbraio 2009

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 1° settembre 2008 presentato da

 

 

RI 1,

 

contro

 

la decisione 22 agosto 2008 n. 21455/802 emessa dalla CRTE 1

 

                                         letti ed esaminati gli atti,

 

 

considerato                      in fatto ed in diritto

 

                                         che con decisione 22 agosto 2008 la CRTE 1 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 120.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 20.-, per aver posteggiato il 9 aprile 2008 in __________ a __________ il veicolo TI __________ in un’area su cui è segnalato il divieto di fermata;

 

                                         che contro predetta pronuncia dipartimentale la ricorrente si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone in sostanza l’annullamento;

 

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato in base agli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

 

                                         che il 14 aprile 2008 la ricorrente ha scritto alla Polizia comunale di __________ spiegando le ragioni della sosta e contestando la multa (scritto di cui è fatta esplicita menzione nell’intimazione di contravvenzione 9 giugno 2008);

 

                                         che questo scritto (menzionato pure nel ricorso) non è stato allegato al rapporto di contravvenzione trasmesso dalla polizia all’autorità di prima istanza, la quale ha quindi deciso senza esserne a conoscenza, tant’è che nella risoluzione ha precisato che nei termini di legge non erano state presentate osservazioni;

 

                                         che ciò è contrario al principio della buona fede, perché l’insorgente poteva legittimamente ritenere che le contestazioni da lei sollevate in precedenza sarebbero state esaminate dall’autorità giudicante;

 

                                         che è indubbio che la mancata trasmissione dello scritto 14 aprile 2008 viola il diritto di essere sentito della ricorrente e che la CRTE 1 si è pronunciata senza tener conto delle argomentazioni da lei formulate;

 

                                         che tale violazione comporta unicamente l'annullabilità dell'avversata risoluzione: in altri termini, una decisione che viola il diritto di essere sentito non è nulla, bensì soltanto annullabile (cfr. DTF 116 Ia 455, 115 Ia 8);

 

                                         che la decisione deve così essere annullata in ordine, rimanendo ovviamente salva e riservata all'autorità dipartimentale la facoltà di riassumere il procedimento contravvenzionale;

 

                                         che il ricorso va pertanto accolto; visto l'esito del gravame non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

 

 

per questi motivi                 visti gli 29 Cost.; 1 segg. LPContr;

 

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata.

 

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

 

 

 

 

Il presidente:                                                                            La segretaria: