Incarto n.
30.2008.197

08 252/903

Bellinzona

24 settembre 2009

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 29 agosto 2008 presentato da

 

 

RI 1,

rappr. da: RA 1,

 

contro

 

la decisione 15 agosto 2008 n. 08 252/903 emessa dalla CRTE 1

 

viste                                  le osservazioni 2 ottobre 2008 presentate dalla CRTE 1,;

 

                                         letti ed esaminati gli atti,

 

 

ritenuto                             in fatto

 

                                 A.     La con decisione 15 agosto 2008 ha inflitto a RI 1 – quale responsabile dell’__________ – una multa di fr. 500.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:

                                         "Ha impiegato in qualità di cuoco, dal 31.07.2007 al 29.08.2007, il cittadino comunitario __________, 19__________, sprovvisto del permesso della CRTE 1 che gli consentisse di svolgere detta attività”.

 

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3 cpv. 3 LDDS; 6 e 10 cpv. 1 OLS; 38 RLaLPS - CE/AELS.

 

                                 B.     Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendo in sostanza una riduzione della multa.

                                 C.     La CRTE 1 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

 

 

considerato                      in diritto

 

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr.

 

                                 2.     Per l'art. 3 cpv. 3 LDDS lo straniero non domiciliato potrà assumere un impiego e un datore di lavoro potrà occuparlo soltanto se il permesso di dimora lo autorizzi a ciò. È considerata attività lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente che normalmente dà un guadagno, anche se esercitata a titolo gratuito (art. 6 cpv. 1 OLS, ora abrogata).

 

                                         Per l’art. 10 cpv. 1 OLS il datore di lavoro non deve lasciar assumere un impiego a uno straniero senza essersi preventivamente assicurato, consultando il libretto per stranieri oppure informandosi presso l’autorità di polizia degli stranieri, che il lavoratore è autorizzato ad assumere questo impiego (obbligo di scrupolosità, che corrisponde oggi all’obbligo di diligenza di cui all’art. 91 LStr, in vigore dal 1° gennaio 2008).

 

                                         Le infrazioni alle disposizioni di polizia degli stranieri o ai provvedimenti delle autorità competenti sono punito con la multa fino a fr. 2'000.-; nei casi di minima gravità si potrà prescindere da ogni pena (art. 23 cpv. 6 LDDS, ora abrogata; cfr. rinvio dell’art. 38 RLaLPS - CE/AELS).

 

                                 3.     La CRTE 1 rimprovera al multato – in applicazione delle predette disposizioni – di aver impiegato in qualità di cuoco, dal 31 luglio al 29 agosto 2007, il cittadino comunitario __________, sprovvisto del permesso che gli consentisse di svolgere detta attività.

 

                                 4.     Il ricorrente non contesta di per sé l’infrazione ascrittagli, ma si giustifica appellandosi alla sua totale buona fede, in quanto “il collaboratore ci aveva affermato di aver fatto i passi necessari, che purtroppo noi non abbiamo verificato” (cfr. ricorso 29 agosto 2008).

 

                                 5.     In concreto, è d’uopo rilevare che nonostante la Legge federale sugli stranieri (LStr), in vigore dal 1° gennaio 2008, riprenda all’art. 91 l’identico disciplinamento dell’art. 10 OLS, la violazione dell’obbligo di scrupolosità /diligenza non è più sanzionabile come contravvenzione (fatto salvo l’art. 120a LStr, che commina una multa alle imprese di trasporto aereo che violano tale obbligo, trasportando persone prive dei documenti di viaggio necessari al transito), né tanto meno come delitto.

                                         In effetti, diversamente dall’art. 23 cpv. 6 LDDS, che conglobava tutte le “altre infrazioni alle disposizioni di polizia degli stranieri” (alle quali l’autorità di prime cure sussumeva per prassi tale fattispecie), l’art. 120 LStr contiene un elenco esaustivo delle infrazioni, che, commesse intenzionalmente o per negligenza, sono punibili come contravvenzioni. Tra di esse non figura la violazione dell’obbligo di diligenza da parte del datore di lavoro, il quale è semmai perseguibile in virtù dell’art. 117 LStr, unicamente però laddove il rilascio di un permesso per svolgere un’attività lucrativa ha valore costitutivo. Ciò non è il caso per i cittadini CE-17 / AELS, i quali, a far tempo dal 1° giugno 2007, beneficiano della libera circolazione totale delle persone, che ha comportato la soppressione dei contingenti massimi specifici ai quali erano sottoposti, fermo restando nei loro confronti un obbligo di notifica.

 

                                         In concreto, il signor __________, in qualità di cittadino di uno dei vecchi Stati membri dell’UE (Italia), era a beneficio della libera circolazione totale delle persone, per cui la sua attività lavorativa non era da ritenere illecita.

 

                                         Di conseguenza, il ricorrente dev’essere prosciolto dall’addebito mossogli e la decisione impugnata annullata.

 

                                         Visto l’esito del gravame non si prelevano né tasse né spese (art. 15 LPContr).

 

 

per questi motivi,                visti gli art. 3 cpv. 3 LDDS; 6 e 10 cpv. 1 OLS; 38 RLaLPS - CE/AELS; 1 segg. LPContr;

 

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata.

 

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

 

 

 

 

Il presidente:                                                                            La segretaria: