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Incarto
n. 08 259/901 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 12 settembre 2008 presentato da
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RI 1, |
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contro |
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la decisione 5 settembre 2008 n. 08 259/901 emessa dalla CRTE 1 |
viste le osservazioni 2 ottobre 2008 presentate dallaCRTE 1, Bellinzona;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto:
che la CRTE 1 con decisione 5 settembre 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 150.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 10.-, per i seguenti motivi:
“Ha lavorato in qualità di magazziniere, dal 14.04.2008 al 18.04.2008, a favore della ditta __________ Sagl, __________, sprovvisto del permesso della Sezione dei permessi e dell’immigrazione che [gli] consentisse di svolgere detta attività”;
che la risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 11, 115 cpv. 1 lett. c e 115 cpv. 3 LStr;
che contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone in sostanza l'annullamento;
che la CRTE 1 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr;
che, in applicazione dell’art. 115 cpv. 3 LStr, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha multato il qui ricorrente per aver lavorato in qualità di magazziniere, dal 14 al 18 aprile 2008, a favore della ditta __________ Sagl, __________, sprovvisto del permesso che gli consentisse di svolgere detta attività;
che il ricorrente, in un gravame allestito e controfirmato dal datore di lavoro, contesta l’infrazione ascrittagli, giustificandosi come segue:
“La richiesta del permesso B per il Signor __________. è avvenuta tramite il datore di lavoro allo spettabile ufficio degli stranieri di Bellinzona.
Essendo consapevoli, che dal giorno dell’inoltro della richiesta del permesso, la persona e/o il dipendente ha il diritto ad iniziare o in questo caso a procedere con l’attività, non gli abbiamo fatto interrompere il suo lavoro. Visto che la richiesta è stata inoltrata incompleta, ci è stato richiesto tramite uno scritto (invero non prodotto con il gravame, ndr) di allegare il documento mancante per il completo di tale richiesta. Quindi solo dal momento che l’ufficio degli stranieri era al possesso del documento mancante o dal momento in cui era in possesso della documentazione completa, il dipendente aveva la possibilità di procedere con la sua attività, e su questo sia il dipendente che la __________ Sagl, malgrado la nostra esperienza non ne eravamo al corrente (…)”;
che in occasione del verbale di interrogatorio 13 maggio 2008, l’insorgente ha dichiarato quanto segue:
“Dal 14.01.2008 lavoro quale magazziniere presso la ditta di mio cognato __________ Sagl di __________ beneficiando dapprima dei 90 giorni concessi nell’ambito della notifica e poi, dal 23.04.2008 beneficiando di un permesso di dimora annuale.
Ammetto che dalla scadenza dei 90 giorni, avvenuto il 12.04.2008 ho continuato a lavorare convinto che ero in regola avendo inoltrato la relativa domanda per il rilascio del permesso in data 02.04.2008.
Francamente non sapevo che in attesa del rilascio del permesso non ero autorizzato a lavorare e nemmeno lo sapeva il mio datore di lavoro.
Pertanto l’infrazione è stata commessa in buona fede e sicuramente non con la consapevolezza di commettere una contravvenzione”;
che con l’entrata in vigore, il 1° giugno 2007, della libera circolazione totale delle persone nell’ambito del relativo Accordo concluso il 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea e i suoi Stati membri (ALC), i cittadini di uno dei vecchi Stati membri dell’UE (come l’Italia), beneficiano di un diritto generale al rilascio del permesso, il quale è di natura essenzialmente dichiarativa (cfr. DTF 134 IV 57);
che per le persone che beneficiano di questo accordo e che necessitano di un permesso permane tuttavia un obbligo di notifica (cfr. art. 2 cpv. 4 Allegato 1 ALC; 10-13 LStr), ragione per cui spetta in primo luogo a ogni cittadino CE-17/AELS regolarizzare la propria situazione, mediante annuncio del suo arrivo alla competente autorità cantonale (Ufficio regionale degli stranieri), alla quale va chiesto, in ogni caso prima di assumere un impiego soggetto a permesso (cfr. art. 9 OLCP e le norme alle quali rimanda), il rilascio di una carta di soggiorno corrispondente all’attività lavorativa, fermo restando che è tuttavia autorizzato a iniziare l’attività in attesa dell’esame e della decisione della domanda di rilascio del permesso (art. 8 cpv. 2 RLaLPS; cfr. art. 6 cpv. 7 Allegato 1 ALC);
che in concreto dalle affermazioni dell’insorgente, delle quali non v’è motivo di dubitare, risulta che in data 2 aprile 2008, ovvero prima della scadenza del periodo di 90 giorni coperto dalla regolare “notifica” dell’allora UMOE (con riferimento alla specifica procedura di annuncio in linea per le attività lucrative non sottostanti a permesso), ha presentato una richiesta per il rilascio del permesso B al competente Ufficio regionale degli stranieri;
che, seppur incompleta, poiché mancante di alcuni documenti, la richiesta presentata dall’insorgente nei termini surriferiti permette di concludere che egli ha ottemperato al suo obbligo di notifica, tanto più che la documentazione attestante la veridicità dei dati da lui indicati è stata prodotta entro un termine ragionevole;
che di conseguenza egli va prosciolto dall’addebito mossogli (che andrebbe comunque sia sanzionato sulla base dell’art. 120 LStr) e la decisione impugnata annullata;
che visto l’esito del gravame no si prelevano né tasse né spese per l’odierno giudizio (art. 15 LPContr);
per questi motivi visti gli art. 10-13 LStr; 2 cpv. 4 e 6 cpv. 7 Allegato 1 ALC; 9 OLCP; 8 cpv. 2 RLaLPS; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione a:
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Il presidente: La segretaria: