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Incarto
n. 23122/890 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 19 settembre 2008 presentato da
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RI 1, difeso da: Avv. DI 1, |
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contro |
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la decisione 5 settembre 2008 n. 23122/890 emessa dalla CRTE 1 |
viste le osservazioni 26 settembre 2008 presentate dalla CRTE 1, ;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La CRTE 1 con decisione 5 settembre 2008 ha inflitto ad RI 1 una multa di fr. 340.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 80.- e alle spese di fr. 30.-, per i seguenti motivi:
"Alla guida del veicolo TI __________ ha circolato nell’abitato di __________ alla velocità superante i 50 km/h ivi prescritti. Velocità accertata con apparecchio radar: 71 km/h. Velocità punibile dedotta la tolleranza: 66 km/h”.
Fatti accertati il 24 maggio 2008 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 1 lett. a ONC; 22 cpv. 1 OSStr.
B. Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
C. La CRTE 1 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine.
2. Preliminarmente occorre chinarsi su una presunta violazione del diritto di essere sentito del ricorrente, nella misura in cui lamenta una carenza di motivazione della decisione impugnata (cfr. ricorso punto 5).
La portata del diritto di essere sentito è determinata, in primo luogo, dalle norme cantonali di procedura; se queste risultano insufficienti, l'autorità cantonale deve comunque rispettare le garanzie minime sancite dall'art. 29 Cost (DTF 121 I 56 consid. 2a, riferito all'art. 4 vCost).
Ora, la LPcontr non contiene nessuna normativa che imponga all'autorità amministrativa di motivare le sue decisioni. Nella fattispecie non risulta pertanto che siano state violate disposizioni di diritto cantonale. D'altra parte, per costante prassi il diritto di essere sentito sgorgante dal precitato disposto costituzionale comprende varie prerogative, fra cui quella di ottenere una decisione motivata. Al riguardo, una motivazione è ritenuta sufficiente quando l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che in un altro e pone quindi l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e di deferirlo in piena conoscenza di causa a un'istanza superiore. La motivazione addotta deve infatti permettere all’interessato di rendersi conto della portata e della correttezza della decisione che gli viene comunicata, non da ultimo nell’ottica di una sua eventuale impugnazione (DTF 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b). L'ampiezza della motivazione non può essere stabilita in modo uniforme, ma deve essere determinata tenendo conto dell'insieme delle circostanze del caso e degli interessi della persona toccata (DTF 122 IV 14 consid. 2c).
Contrariamente a quanto assume l’insorgente, l’autorità ha sufficientemente motivato la propria decisione. Dopo aver esaminato gli atti, l’autorità ha precisato qual era l’esatto capo di imputazione, ovvero il superamento della velocità consentita e ha ritenuto che le osservazioni presentate dallo stesso (per il tramite del suo avvocato) non fossero tali da giustificare un abbandono del procedimento. Seppur breve, questa motivazione è sufficiente ai sensi dell'art. 29 Cost. Non risulta d'altronde che l'insorgente sia stato limitato nei suoi diritti ricorsuali o che non abbia potuto comprendere gli addebiti mossigli dall'autorità dipartimentale.
La censura si rivela pertanto priva di fondamento.
Per quanto attiene alle prove offerte, nulla osta all’acquisizione agli atti della documentazione prodotta dal ricorrente e pacifico risulta essere il richiamo dell’incarto dall’autorità di prime cure, comprensivo degli accertamenti della polizia cantonale; non si ritiene per contro necessario procedere al postulato richiamo dell’incarto relativo alla procedura amministrativa avviata nei suoi confronti a dipendenza dei medesimi fatti (della quale l’insorgente, con un gravame pressoché identico a quello che ci occupa, ha opportunamente chiesto la sospensione in attesa del giudizio penale; doc. D, pag. 5), gli atti di causa essendo sufficientemente chiari e completi da consentire a questo giudice di formare il proprio convincimento. Non si vede dipoi quali elementi utili per il giudizio potrebbe fornire l’incarto richiamato, atteso che si compone dei medesimi atti formanti il presente fascicolo processuale.
Infine, l’inspiegabile richiesta di sospendere la procedura contravvenzionale fino a definizione del parallelo procedimento amministrativo, va disattesa senza ulteriormente addentrarsi nel merito. Giovi tuttavia rilevare che il giudice penale non è vincolato da quello amministrativo e viceversa; cionondimeno, per motivi legati alla sicurezza del diritto, l'autorità amministrativa è tenuta, in linea di principio, a soprassedere alla propria decisione sino a che sia intervenuta una decisione penale cresciuta in giudicato, nella misura in cui l'accertamento dei fatti o la qualifica giuridica del comportamento litigioso sia rilevante nel quadro del procedimento amministrativo.
Nulla osta pertanto all’esame del ricorso nel merito.
2. Giusta l’art. 27 cpv. 1 LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni.
Il Consiglio federale limita la velocità dei veicoli a motore su tutte le strade (art. 32 cpv. 2 LCStr; art. 22 cpv. 1 OSStr). Per l’art. 4a cpv. 1 lett. a ONC nelle località, se le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono favorevoli, la velocità massima generale dei veicoli può raggiungere 50 km/h.
Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).
3. La CRTE 1 – in applicazione delle predette disposizioni – ha multato l’insorgente, come detto, per aver circolato alla guida del veicolo TI __________ nell’abitato di __________ alla velocità punibile, dedotto il margine di tolleranza, di 66 km/h in luogo dei 50 km/h ivi prescritti.
Il rilevamento è stato eseguito da due agenti della Polizia cantonale, mediante apparecchio Multanova 6F posizionato nel parcheggio di fronte alla __________ (cfr. rapporto di controllo della velocità).
4. L’insorgente contesta l’infrazione ascrittagli.
Afferma anzitutto che “il limite generale di 50 km/h quel giorno non era visibile, poiché completamente nascosto dalla vegetazione che cresce ai bordi della carreggiata”. A comprova del suo assunto produce due fotografie del segnale stradale in questione. Sostiene quindi che, circolando alla velocità prescritta di 80 km/h, era per lui del tutto impossibile scorgere per tempo il segnale e adeguare di conseguenza la velocità prima di incorrere nella misurazione dell’apparecchio radar, posizionato a soli pochi metri di distanza dal segnale.
Soggiunge che quel giorno sulla carreggiata vi erano parecchi veicoli che circolavano in direzione opposta alla sua. Sostiene dunque di non aver scorto nemmeno il medesimo cartello posizionato sul lato sinistro della strada, poiché coperto dai veicoli che circolavano sulla corsia di contromano, in particolare veicoli pesanti o di grandi dimensioni (es. torpedoni, Tir, furgoni, rimorchi ecc.), che ne impedivano la vista (cfr. ricorso punto 6.1).
Evidenzia in secondo luogo che nella sistemazione della segnaletica stradale e nella collocazione dell’impianto radar sono state disattese le prescrizioni che regolano e disciplinano la circolazione stradale.
Più precisamente, contesta che l’apparecchio di rilevamento fosse posizionato a una distanza di 90 metri dal cartello, come dichiarato dalla polizia cantonale nel rapporto di contro-osservazioni 8 luglio 2008. Suppone che fosse posizionato a una distanza inferiore allo spazio di reazione da lui stimato in 24 metri (tenuto conto della velocità di 80 km/h vigente prima del segnale), ritenuto che il parcheggio della __________, di fronte al quale era posizionato l’apparecchio, inizierebbe a circa 20 metri dalla posizione in cui sorge il cartello (cfr. ricorso punto 6.2).
Mette pure in discussione l’opportunità della segnaletica, giacché posata in un punto ove non vi è alcuna ragione per imporre la riduzione di velocità, su una strada cantonale di scorrimento, del tutto esterna al nucleo. A suo modo di vedere, il limite generale di 50 km/h, imposto ai conducenti poco dopo la metà del lungo tratto rettilineo della strada cantonale che percorre il __________ dalla rotonda di__________, non ha motivo di esistere, poiché non si trova nell’abitato, diversamente da quanto indicato dall’autorità. Precisa che nei dintorni del cartello corrono da un lato le rotaie della ferrovia e dell’altro l’esercizio pubblico la Romantica e l’ingresso dell’autostrada. In sostanza, pretende che il conducente in buona fede non poteva attendersi che proprio in quel punto fosse stabilita una riduzione del limite generale della velocità (cfr. ricorso punto 6.3).
Contesta infine la correttezza della velocità rilevata dall’apparecchio radar, facendo valere che dagli atti non è dato sapere se i dispositivi di sigillatura fossero intatti al momento della misurazione e se parti importanti per la misurazione non fossero state oggetto di riparazione. In definitiva, a suo dire, non è quindi possibile escludere con certezza che la misurazione della velocità rilevata otto mesi dopo l’ultimo controllo non sia stata sfalsata anche solo di pochi Km/h (cfr. ricorso punto 6.4).
5. In concreto, dalla documentazione fotografica prodotta dall’insorgente, emerge invero che il segnale “Velocità massima 50 km/h, limite generale” (2.30.1), era parzialmente coperto dalla vegetazione, come del resto ammesso dall’autorità inquirente (cfr. contro-osservazioni 8 luglio 2008, punto 3.1, alle quali sono state accluse alcune fotografie attestanti la situazione successiva al taglio). Dalla predetta documentazione emerge nondimeno che il bordo rosso unitamente alla particolare menzione “limite generale” (che in Svizzera contraddistingue il segnale prescrivente la velocità all’interno dell’abitato dai segnali abituali di limitazione della velocità) erano perfettamente visibili; inoltre il segnale era posizionato al di sopra di quello indicante la località di __________.
Non solo, ma dal fascicolo processuale risulta pure che il medesimo segnale era ripetuto sul lato sinistro, al di sopra del segnale “strada principale”. È ben vero che l’insorgente sostiene di non averlo scorto, poiché coperto dai veicoli che circolavano sulla corsia di contromano, in particolare veicoli pesanti o di grandi dimensioni (es. torpedoni, Tir, furgoni, rimorchi ecc.), che ne impedivano la vista (cfr. ricorso punto 6.1); sennonché, qualche riga prima (cfr. ricorso punto 2), egli stesso ammette che “sulla carreggiata non vi era traffico” (ciò che del resto è compatibile con le circostanze di tempo dell’infrazione; sabato, durante l’ora di pranzo), cadendo perciò in un’evidente contraddizione. Egli ha tra l’altro affermato che la visuale di fronte a sé era completa, l’illuminazione ottima, non vi erano pedoni o altri fattori di disturbo; non vi erano quindi motivi per non scorgere agevolmente il segnale, ripetuto sul lato sinistro, da una distanza sufficiente, atteso che lo stesso è ubicato al termine di un lungo rettilineo e coincide tra l’altro con l’inizio della linea di sicurezza (cfr. foto raffigurante la vista generale di cui alle contro-osservazioni 8 luglio 2008). Si noti per giunta che l’insorgente risiede nel vicino Comune di __________, per cui è ragionevole credere che conosca le regolamentazione locale. A prescindere da quest’ultima considerazione, per i motivi anzidetti, l’argomentazione addotta non risulta essere liberatoria.
6. Non ne va diversamente per quanto attiene alla pretesa inopportunità della segnaletica. A di là del fatto che quanto asserito dall’insorgente resta tutto da verificare, va detto che l’eventuale inopportunità di una regolamentazione locale non è suscettibile di inficiare la segnaletica. Segnali e demarcazioni devono infatti essere osservati dagli utenti, quand’anche la loro ubicazione si presti a contestazioni per rapporto alle condizioni locali o al momento della giornata. In altri termini, non spetta all’autorità giudiziaria esaminare se l’autorità ha posizionato un segnale in modo opportuno o meno (cfr. Bussy/Rusconi, Commentaire du code suisse de la circulation routière, Losanna 1996, n. 3.5 ad art. 27 LCStr).
Aggiungasi che essendo ben visibile e creando quindi per gli altri utenti della strada un’apparenza giuridica degna di protezione che merita di essere protetta, la segnaletica dev’essere osservata anche se, per ipotesi, collocata in modo irregolare (cfr. DTF 128 IV 184 cpnsid. 4 e rinvii).
7. Sulla collocazione dell’apparecchio radar, la tesi per cui lo stesso fosse collocato meno di 24 metri o addirittura pochi metri dopo il segnale non appare per nulla plausibile (se così fosse il cavalletto si sarebbe dovuto trovare sul ponte visibile dalla fotografia che ritrae la “vista generale” e il rilevamento sarebbe avvenuto mentre l’insorgente circolava ancora sul limite di 80 km/h, ciò che non è e invero non pretende) e non trova il benché minimo riscontro negli atti.
In concreto, è pacifico che il cavalletto è stato posizionato nel parcheggio situato di fronte alla __________ (all’interno di un’ampia curva piegante a destra; cfr. contro-osservazioni 8 luglio 2008 punto 3.2) che, non inizia affatto 20 metri dopo il segnale (cfr. ricorso pag. 8), ma almeno 100 metri dopo (cfr. mappa sul sito ufficiale del Comune di __________). Come si evince inoltre dalla fotografia ritraente il ricorrente di cui al “protocollo – velocità”, sullo sfondo è visibile un palo, che si ritrova al centro della foto “vista generale” a una distanza relativamente ampia dal segnale, stimabile in almeno 50 metri. Di conseguenza, egli aveva il tempo sufficiente per adeguare la propria velocità, obbligo che si imponeva a maggior ragione se si considera che al termine del lungo rettifilo si profila una curva a destra con visibilità ridotta (cfr. medesima fotografia). Non va neppure dimenticato che un conducente diligente comincia ad adattare la sua andatura quando giunge in prossimità di un cartello indicante una velocità inferiore, che di regola ha la possibilità di vedere con sufficiente anticipo, e non solo quando lo ha passato, altrimenti sarebbe poi costretto a inopportune e pericolose frenate brusche, cosa che il ricorrente stesso afferma essere da evitare.
Per quanto concerne la posizione dell’apparecchio radar, non v’è infine alcun motivo di dubitare delle indicazioni contenute nelle contro-osservazioni 8 luglio 2008 sottoscritte da uno degli agenti denuncianti, il quale, a differenza del multato, ha l’obbligo conseguente al suo ruolo istituzionale di funzionario di polizia di riportare gli eventi in modo fedefacente, così da non incorrere in sanzioni penali o disciplinari.
La circostanza per cui parecchi altri utenti della strada sarebbero stati oggetto di procedure disciplinari non è neanche lontanamente suscettibile di sovvertire tale conclusione.
8. Da ultimo, relativamente alla velocità accertata, invano si cercherebbero nel fascicolo processuale degli indizi che lascino supporre che la misurazione fosse viziata o che lo strumento, debitamente certificato, non adempisse ai requisiti legali, né del resto l’insorgente rende anche solo verosimile il contrario, limitandosi in sostanza a mere congetture. Dal rapporto di controllo della velocità risulta per contro che le prove di funzionamento al quarzo sono state regolarmente eseguite e che non sono emerse anomalie (come lo attesta il codice apposto). La censura addotta va quindi disattesa.
In definitiva il ricorrente non evoca circostanze né adduce giustificazioni che consentano a questo giudice di scostarsi dalla decisione impugnata.
9. La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.
Il ricorso va pertanto respinto. La tassa di giustizia, che tiene pure conto del numero di censure infondate e pretestuose sollevate, e le spese seguono la soccombenza dell’insorgente (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 1 lett. a ONC; 22 cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 350.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
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Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).