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Incarto
n. 23539/806 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 20 settembre 2008 presentato da
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RI 1, |
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contro |
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la decisione 5 settembre 2008 n. 23539/806 emessa dalla CRTE 1 |
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
che la CRTE 1 con decisione 5 settembre 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 200.-, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 40.- e spese per fr. 20.-, per i seguenti fatti accertati il 17 giugno 2008 in territorio di __________:
"Alla guida del motoveicolo TI __________ produceva fumo e puzzo eccessivi”;
che la risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 42 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr; 34 cpv. 1 ONC;
che contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone in sostanza l’annullamento;
considerato in diritto
che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 4 LPContr e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l’art. 42 cpv. 1 LCStr il conducente deve astenersi dal cagionare agli utenti della strada e ai vicini qualsiasi molestia evitabile, in particolare con rumore, polvere, fumo o puzzo e deve evitare, il più possibile, di spaventare gli animali (cfr. inoltre l’art. 34 cpv. 1 ONC);
che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr);
che la CRTE 1 rimprovera al multato – in applicazione delle predette disposizioni – di aver alla guida del motoveicolo __________ prodotto fumo e puzzo eccessivi (con riferimento al rapporto di contravvenzione 7 luglio 2008 steso da un agente della Polizia __________, dal quale si evince che il fumo e il puzzo erano dovuti al cattivo funzionamento del motore);
che l’insorgente non contesta di per sé l’accertamento dell’agente, ma si giustifica asserendo quanto segue:
“La moto è stata ritirata alcuni minuti prima dal garage __________ in via __________. Subito dopo un poliziotto mi ha fermato facendomi notare che dalla moto fuoriusciva fumo nero. Ho detto subito che alla moto è stato cambiato il motore e probabilmente stava bruciando dell’olio. Giunto a casa non usciva più nessun fumo (…)”;
che a sostegno del suo assunto, l’insorgente produce la fattura 1° luglio 2008 del garage __________ Sagl (sito in via__________, a __________, luogo in cui è stata accertata la presunta infrazione), dalla quale risulta l’intervento indicato;
che in concreto nulla induce a dubitare della bontà delle giustificazioni addotte dal ricorrente (confermate dalla fattura del garage); tant’è che la stessa CRTE 1, preso atto delle doglianze ricorsuali, si è rimessa al giudizio della Pretura penale;
che in conclusione, difettando l’aspetto soggettivo dell’infrazione, il ricorrente va prosciolto dall’addebito mossogli e la decisione impugnata annullata;
che visto l’esito del gravame non si prelevano né tasse né spese di giustizia (art. 15 LPContr).
per questi motivi visti gli art. 42 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr; 34 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione a:
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Il presidente: La segretaria: