Incarto n.
30.2008.213

23539/806

Bellinzona

26 aprile 2010

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 20 settembre 2008 presentato da

 

 

RI 1,  

 

contro

 

la decisione 5 settembre 2008 n. 23539/806 emessa dalla CRTE 1 

 

 

                                         letti ed esaminati gli atti,

 

 

ritenuto                             in fatto

 

                                         che la CRTE 1 con decisione 5 settembre 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 200.-, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 40.- e spese per fr. 20.-, per i seguenti fatti accertati il 17 giugno 2008 in territorio di __________:

                                         "Alla guida del motoveicolo TI __________ produceva fumo e puzzo eccessivi”;

 

                                         che la risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 42 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr; 34 cpv. 1 ONC;

 

                                         che contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone in sostanza l’annullamento;

 

 

 

considerato                     in diritto

 

                                         che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 4 LPContr e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

                                         che per l’art. 42 cpv. 1 LCStr il conducente deve astenersi dal cagionare agli utenti della strada e ai vicini qualsiasi molestia evitabile, in particolare con rumore, polvere, fumo o puzzo e deve evitare, il più possibile, di spaventare gli animali (cfr. inoltre l’art. 34 cpv. 1 ONC);

 

                                         che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr);

 

                                         che la CRTE 1 rimprovera al multato – in applicazione delle predette disposizioni – di aver alla guida del motoveicolo __________ prodotto fumo e puzzo eccessivi (con riferimento al rapporto di contravvenzione 7 luglio 2008 steso da un agente della Polizia __________, dal quale si evince che il fumo e il puzzo erano dovuti al cattivo funzionamento del motore);

 

                                         che l’insorgente non contesta di per sé l’accertamento dell’agente, ma si giustifica asserendo quanto segue:

 

                                             “La moto è stata ritirata alcuni minuti prima dal garage __________ in via __________. Subito dopo un poliziotto mi ha fermato facendomi notare che dalla moto fuoriusciva fumo nero. Ho detto subito che alla moto è stato cambiato il motore e probabilmente stava bruciando dell’olio. Giunto a casa non usciva più nessun fumo (…)”;

 

                                         che a sostegno del suo assunto, l’insorgente produce la fattura 1° luglio 2008 del garage __________ Sagl (sito in via__________, a __________, luogo in cui è stata accertata la presunta infrazione), dalla quale risulta l’intervento indicato;

 

                                         che in concreto nulla induce a dubitare della bontà delle giustificazioni addotte dal ricorrente (confermate dalla fattura del garage); tant’è che la stessa CRTE 1, preso atto delle doglianze ricorsuali, si è rimessa al giudizio della Pretura penale;

 

                                         che in conclusione, difettando l’aspetto soggettivo dell’infrazione, il ricorrente va prosciolto dall’addebito mossogli e la decisione impugnata annullata;

 

                                         che visto l’esito del gravame non si prelevano né tasse né spese di giustizia (art. 15 LPContr).

 

 

 

per questi motivi                 visti gli art. 42 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr; 34 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

 

 

 

 

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

 

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

  

 

 

 

Il presidente:                                                                            La segretaria: