Incarto n.
30.2008.216

24705/806

Bellinzona

10 febbraio 2010

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con Prisca Claudia Renella in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 19 settembre 2008 presentato da

 

 

RI 1

 

contro

 

la decisione 12 settembre 2008 n. 24705/806 emessa d CRTE 1

 

viste                                  le osservazioni 26 settembre 2008 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;

 

                                         letti ed esaminati gli atti,

 

 

ritenuto                             in fatto

 

                                 1.     CRTE 1 con decisione 12 settembre 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 300.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e alle spese di fr. 70.-, per i seguenti motivi:

 

                                         "Alla guida della vettura TI __________, s’immetteva nel flusso della circolazione svoltando a sinistra e collideva con un autoveicolo circolante sulla pubblica via.”

 

                                         Fatti accertati il __________ in territorio di __________.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 36 cpv. 4, 90 cifra 1 LCStr e 15 cpv. 3 ONC.

 

                                 B.     Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

                                 C.     La Sezione della circolazione propone, per contro, che il gravame sia accolto e che la decisione impugnata sia annullata.

 

 

considerato                      in diritto

 

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr (Legge di procedura per le contravvenzioni, che istituisce una procedura ricorsuale scritta, senza dibattimento, in materia di contravvenzioni a leggi federali e cantonali, attribuite per il giudizio ad autorità amministrative cantonali).

                                         Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine.

 

                                         Il ricorrente chiede preliminarmente che questo giudice disponga un sopralluogo, nonché l’audizione del teste __________, il quale è giunto sul posto per la verifica delle circostanze e della reale situazione stradale in loco.

 

                                         Ora, l'art. 12 cpv. 1 della legge di procedura per le contravvenzioni (LPContr) conferisce al giudice della Pretura penale la facoltà di completare l'istruttoria d'ufficio. Il giudice può sempre rinunciare, nondimeno, ad assumere mezzi di prova il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di rilievo ("apprezzamento anticipato delle prove": DTF non pubblicata del 23 maggio 2008 [6B.570/2007] consid. 5.1.; DTF 125 I 135 consid. 6c/cc in fine con richiami di dottrina e di giurisprudenza, 124 I 211 consid. 4a, 122 V 162 consid. 1d).

 

                                         Nella fattispecie, le prove chieste dal ricorrente non appaiono suscettibili di recare chiarimenti di rilievo ai fini del giudizio, gli atti di causa essendo sufficientemente chiari e completi da consentire a questo giudice di formare il proprio convincimento. Non si vede in particolare cosa potrebbe riferire il teste in merito alla dinamica dell’incidente, giacché non era presente al momento dei fatti.

 

                                         Nulla osta pertanto all’esame del ricorso nel merito.

 

                                 2.     L'art. 36 cpv. 4 LCStr impone al conducente in procinto di entrare nella circolazione di non ostacolare gli altri utenti della strada, i quali hanno la precedenza.

 

                                         Tale norma è concretata dall'art. 15 cpv. 3 ONC, stando al quale chi s'immette in una strada principale o secondaria uscendo da una fabbrica, da un cortile, da un'autorimessa, da strade dei campi, da ciclopiste, da parcheggi, da stazioni di servizio e simili oppure attraverso un marciapiede deve dare la precedenza ai veicoli che circolano su tali strade (prima frase); se questi punti sono senza visuale, il conducente deve fermarsi e, se necessario, chiedere a terzi di controllare la manovra (seconda frase).

                                         Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).

 

                                 3.     La Sezione della circolazione rimprovera al multato – in applicazione delle predette norme – di essersi immesso nel flusso della circolazione, alla guida della vettura TI __________, svoltando a sinistra e di aver colliso con un autoveicolo circolante sulla via pubblica.

 

                                 4.     Il ricorrente nega invece ogni sua responsabilità nel sinistro, affermando quanto segue:

 

                                         “La mia manovra di immissione nella circolazione non ha nulla a che vedere con la collisione poiché non sussiste alcun rapporto di causalità reale e fondato con l’evenienza.

                                         Mi ero, precedentemente alla collisione, regolarmente immesso nella circolazione e mi trovavo sulla mia corsia destra di marcia e da __________ mi dirigevo verso sud in direzione __________. Il veicolo da me pilotato si trovava quindi in movimento nella giusta direzione quando fu colpito frontalmente (addirittura nella sua parte centrale verso quella destra) dal veicolo che proveniva in senso inverso, in fase di illecito sorpasso, e che finì la sua corsa addirittura incastrato contro il guidovia sit[o] alla mia destra” (ricorso, pag. 1)

 

                                         Sempre stando al ricorrente, il sinistro sarebbe dovuto esclusivamente al pericoloso sorpasso effettuato dal co-protagonista, reo a suo dire di “non aver saputo rispettare il principio fondamentale della nostra legge che impone di non procedere a un sorpasso se non sussiste la giusta visibilità e ciò indipendentemente dai tratteggiamenti esistenti sulla strada”.

 

                                 5.     Il multato, durante l’interrogatorio __________ davanti alla polizia cantonale, ha così descritto la dinamica dell'incidente (cfr. il relativo verbale allegato al rapporto di costatazione della polizia cantonale __________):

 

                                         “[…] mi sono messo alla guida dell’automobile __________ __________, parcheggiata presso il parcheggio della filovia […]. Giunto sul ciglio della strada Cantonale svoltavo a sinistra in direzione di __________. Mettevo in movimento l’automobile e svoltavo, immettendomi come detto sulla strada cantonale. In quel frangente giungeva da __________ un’automobile che collideva con la parte anteriore e in particolar modo sullo spigolo anteriore destro l’automobile da me guidata, terminando la corsa contro il guidovia posto alla sua sinistra. Credo che non avesse nemmeno frenato. Da parte mia ricordo di aver visto l’automobile venirmi addosso poiché stava rientrando da un sorpasso sulla sua corsia di marcia, e a quel punto ho fermato l’automobile credendo che l’altra che stava arrivando ce la facesse a rientrare sulla sua corsia. L’automobile da me guidata si trovava in quel frangente ormai in direzione di __________ sulla corsia di marcia, forse con la ruota e lo spigolo posteriore sinistro ancora per poche decine di centimetri nella carreggiata opposta. L’automobile da me guidata a seguito della collisione si è girata di circa 180° gradi verso la mia destra. L’automobile che mi ha urtato ha proseguito la sua corsa fermandosi contro il guidovia laterale alla mia sinistra” (pag. 1). Egli ha inoltre soggiunto che:

 

                                         “Voglio aggiungere che mi sono immesso con prudenza, fermandomi sul ciglio della strada cantonale, e quando ero sicuro ho attraversato la carreggiata accelerando deciso, e quando mi trovavo alla fine della svolta a sinistra quindi in direzione di marcia sulla carreggiata di destra ho visto l’automobile Audi blu che come detto stava rientrando da un sorpasso. […] Posso dire che stava rientrando sulla sua corsia di marcia, circa a cavallo delle due corsie, e quando mi ha visto, credo che si sia spaventato, come mi ha lui stesso dichiarato subito dopo il fatto.(pag. 2)

 

                                 6.     Il conducente del veicolo Audi, dal canto suo, durante l’interrogatorio __________ davanti alla polizia cantonale, ha affermato quanto segue (cfr. il relativo verbale allegato al rapporto di costatazione della polizia cantonale __________):

                                        

                                         “Giunto a __________, su via Cantonale, l’auto che mi precedeva procedeva a circa 60 km/h. Mi sono quindi assicurato che non provenisse traffico nel senso inverso ed ho quindi effettuato il sorpasso con il Tempomat inserito che ha limitato la mia velocità ad 80 km/h. Quando sono rientrato sulla mia corsia di marcia, un veicolo si è immesso rapidamente da una strada situata sulla destra. Istintivamente ho frenato ed ho sterzato sulla sinistra, cercando di schivare il veicolo. Purtroppo non sono riuscito ad evitare l’impatto, avvenuto tra la parte anteriore destra del mio veicolo contro la parte anteriore sinistra dell’altro autoveicolo. In seguito al contraccolpo dell’altro veicolo, andando ad urtare contro il guidovia presente sul margine sinistro della strada.” (pag. 1)

 

                                         A domanda dell’agente concernente la posizione in cui si trovava quando ha visto la __________ del ricorrente, il conducente dell’Audi ha risposto che “ero già rientrato della manovra di sorpasso, quindi la mia automobile si trovava interamente nella mia corsia”. In merito, invece, alla posizione della Renault condotta dal ricorrente, egli ha risposto che “l’automobile si trovava di traverso nella mia corsia ed era in movimento, occupando interamente la mia corsia

 

                                 7.     La teste, che si trovava alla guida del veicolo sorpassato, si è espressa nei seguenti termini (cfr. il relativo verbale d’interrogatorio __________ allegato al rapporto di costatazione della polizia cantonale __________):

 

                                         “[…] La mia velocità era di circa 65-70 km/h. Poco dopo il paese di __________ salendo lungo la strada cantonale, poco prima della stazione della funivia __________, circa 900 metri prima del luogo del sinistro, un’automobile marca Audi colore __________ mi superava regolarmente sulla sinistra e ad una velocità credo non superiore a 80 km/h. Nella fase di rientro l’automobile Audi __________ collideva con un’automobile rossa che in quel frangente uscendo da una stradina laterale si immetteva sulla strada principale in direzione opposta alla nostra. Questo accadeva [ad] una distanza di circa 15 metri tra me e l’automobile __________ che in questo frangente si trovava sulla carreggiata opposta alla mia. Nella fase di rientro l’automobile Audi di colore __________ si trovava dalla vettura rossa a circa dieci metri, e cercando di evitare la collisione scartava a sinistra andando comunque a urtare dapprima l’auto __________ e in seguito il guidovia alla nostra sinistra. Come detto potevo notare che al momento della collisione l’automobile __________ si trovava in direzione opposta alla mia e a quella dell’automobile Audi __________. Non sono in grado di dire se si trovasse già completamente nella corsia di marcia opposta alla nostra, ovvero in direzione di __________. Posso dire che il conducente dell’automobile Audi __________ si trovava in fase di rientro dal sorpasso effettuato nei miei confronti, l’automobile si trovava nel mezzo della carreggiata, a cavallo delle due corsie circa. L’automobile __________ a seguito dell’urto subito alla parte anteriore, credo in particolare sulla parte anteriore destra, ruotava di 180° sulla sinistra fermandosi” (pag. 1/2)

 

                                 8.     Giusta l’art. 15 cpv. 3 ONC chi si immette in una strada principale o secondaria uscendo da una fabbrica, da un cortile, da un’autorimessa, da strade dei campi, da ciclopiste, da parcheggi, da stazioni di servizio e simili oppure attraverso un marciapiede deve dare la precedenza ai veicoli che circolano su tali strade. Se questi punti sono senza visuale, il conducente deve fermarsi e, se necessario, chiedere a una persona di controllare la manovra.

 

                                         Concedere la precedenza significa che il conducente che vi è tenuto non deve continuare la sua manovra o il suo avanzamento se ciò rischia di obbligare i conducenti di altri veicoli a modificare in modo brusco la loro direzione o la loro velocità. Tranne in caso di segnaletica o demarcazione diversa, il diritto di precedenza si estende su tutta la superficie d’incontro delle strade e non unicamente in un punto determinato dell’intersezione (DTF 102 IV 259).

                                         La giurisprudenza considera che vi è “ostacolo alla circolazione” quando, per rimediare a una situazione pericolosa creata del debitore della precedenza, il conducente prioritario è obbligato a modificare in modo brusco la sua direzione di marcia o la sua velocità, sia con una frenata, sia con un’accelerazione (DTF 105 IV 341). Se la manovra che il debitore del diritto di precedenza intende eseguire lo porta ad attraversare la carreggiata, le precauzioni da lui prese devono essere tali da poter portare a termine la manovra in una sola volta, senza dover rallentare o arrestare la marcia (DTF 99 IV 173; DTF 105 IV 341).

 

                                 9.     In concreto, checché ne dica il ricorrente che insiste sulla pericolosità della manovra compiuta dal co-protagonista, dalla ricostruzione della dinamica dell’incidente emerge in modo palese che egli stesso ha violato le regole più elementari del diritto di precedenza, compiendo una manovra che avrebbe potuto avere conseguenze nefaste.

                                         Dalle dichiarazioni neutre e disinteressate della teste, è emerso che la collisione è avvenuta nella fase di rientro del sorpasso effettuato dal co-protagonista e che nel tentativo di evitare lo scontro questi ha scansato a sinistra. Tale dinamica risulta compatibile con il punto di collisione individuato dall’autorità inquirente in corrispondenza della mezzeria (cfr. foto n. 5), con il punto d’impatto tra i veicoli e, da ultimo, con le indicazioni fornite dalla teste in merito al sorpasso, che in parte confermano quelle del co-protagonista; a detta della teste tale manovra è stata intrapresa 900 metri prima del parcheggio della filovia a una velocità “non superiore a 80 km/h”, mentre ella viaggiava a circa 65-70 km/h (60 km/h per il co-protagonista), ciò che si traduce, nella peggiore delle ipotesi (70 km/h), in uno spazio di sorpasso di circa 600 metri, che termina pertanto in prossimità dello sbocco del parcheggio.

 

                                         Dalle affermazioni della teste risulta inoltre che il ricorrente si è immesso sulla strada cantonale allorquando il co-protagonista si trovava a una distanza molto ravvicinata, inducendolo a una brusca sterzata a sinistra.

                                         Invero, la teste non ha saputo riferire se il veicolo del ricorrente si trovava già completamente sulla corsia opposta al momento della collisione; tale circostanza è tuttavia smentita sia dal punto di collisione dei veicoli, sia dalle affermazioni dell’insorgente medesimo, il quale a verbale ha dichiarato che la sua automobile si trovava sì “ormai in direzione di __________ sulla corsia di marcia” – ciò che potrebbe spiegarsi con il fatto di aver “tagliato” la curva, al fine di accelerare i tempi della sua manovra di immissione – ammettendo tuttavia che “forse con la ruota e lo spigolo posteriore sinistro ancora per poche decine di centimetri nella carreggiata opposta” (cfr. verbale pag. 2/3). Del resto, la posizione finale del veicolo condotto dall’insorgente, che a seguito dell’impatto ha subito una rotazione di 180° sulla sua destra, conferma che non può essersi trattato di un urto frontale.

                                         Inoltre, che il veicolo non fosse perpendicolare all’asse stradale e si trovasse ancora perlomeno in parte sulla corsia sud-nord è dimostrato sia dal punto di collisione (spigolo destro del veicolo dell’insorgente poco oltre la linea di direzione centrale, cfr. foto n. 5), sia dalla reazione di co-protagonista, il quale, pur essendo intento a rientrare verso destra, ha modificato repentinamente la sua guida, per cercare di scansare l’ostacolo sulla sinistra.

 

                                         Orbene, non v’è chi non veda come la reazione del co-protagonista, che si spiega solo con il fatto che la corsia destra era occupata e sulla sinistra vi era sufficiente spazio per tentare di passare, sia stata indotta dal comportamento del ricorrente, il quale si è immesso sull’ampia strada cantonale, allorquando il primo si trovava in fase di rientro da un sorpasso di per sé compatibile con la segnaletica orizzontale in loco.

 

                                10.     Giova infine ricordare che in materia penale ognuno risponde delle proprie azioni e/o omissioni e che il comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa (Tribunale federale, sentenza 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid. 3.3).

                                         Ne consegue che non spetta al giudice penale stabilire il grado di responsabilità di più conducenti coinvolti in un incidente della circolazione: tale compito appartiene semmai al giudice civile eventualmente incaricato di dirimere possibili litigi fra gli interessati e le rispettive assicurazioni.

 

                                         In siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente commesso l’infrazione rimproveratagli dall’autorità di prime cure.

 

                                11.     La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

 

                                         Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

 

 

 

per questi motivi                 visti gli art. 36 cpv. 4 e 90 cifra 1 LCStr; 15 cpv. 3 ONC; 1 segg. LPContr;

 

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

 

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

Il presidente:                                                                            La segretaria:

 

 

 

 

 

 

 

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).