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Incarto
n. 24128/808 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 23 settembre 2008 presentato da
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RI 1, |
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contro |
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la decisione 12 settembre 2008 n. 24128/808 emessa dalla CRTE 1 |
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
che la CRTE 1 con decisione 12 settembre 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 40.-, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.- e spese per fr. 10.-, per aver posteggiato il veicolo __________ __________ fuori dai posti delimitati, il 7 aprile 2008 in territorio di __________;
che la risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 79 cpv. 1, 1bis e 1ter OSStr;
che contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si è aggravato davanti a questo giudice chiedendone in sostanza l'annullamento;
e considerato in diritto
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che giusta l’art. 27 cpv. 1 LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia; i segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni;
che giusta l’art. 79 cpv. 1 OSStr i posti di parcheggio possono essere delimitati ovunque sia necessario creare un ordine di parcheggio particolare a complemento della segnaletica;
che i posti di parcheggio sono delimitati da linee ininterrotte; al posto della linea ininterrotta può essere effettuata una demarcazione parziale. La demarcazione è bianca, per i posti nella «Zona blu» è blu e per i posti a disposizione di una determinata categoria di persone è gialla. I posti di parcheggio bianchi o blu possono anche essere contraddistinti da un rivestimento particolare che si distingua chiaramente dal resto della carreggiata (art. 79 cpv. 1bis OSStr); laddove i posti di parcheggio sono delimitati, i veicoli possono parcheggiare soltanto entro questi posti (cpv. 1ter prima frase);
che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr); per il parcheggio fuori dei posti delimitati o fuori di un rivestimento particolare che si distingue chiaramente dal resto della carreggiata – fino a due ore – l’allegato 1 all’Ordinanza concernente le multe disciplinari (OMD) commina una sanzione pecuniaria di fr. 40.- (infrazione n. 252.a);
che la CRTE 1 rimprovera al multato – in applicazione delle predette disposizioni – di aver parcheggiato il veicolo TI__________ fuori dai posti delimitati sul sedime di proprietà patriziale sito in piazza __________, nei pressi della sua abitazione (cfr. intestazione ricorso);
che la decisione impugnata si fonda sull’accertamento di un agente della Polizia comunale di __________, il quale nel proprio rapporto di controsservazioni 10 ottobre 2008, comprensivo di una planimetria dei posteggi ubicati in prossimità del posto dove è stata accertata l’infrazione, ha precisato quanto segue:
“Dopo aver controllato gli altri parcheggi presenti in zona (zona __________ ed __________ che distano circa 100 metri dal parcheggio in questione; che, come giustamente rilevato dall’agente trattasi, non solo costituisce un parcheggio pubblico, ma in ogni caso soggiace alle norme sulla circolazione stradale, siccome aperto a una cerchi indeterminata di persone, ndr) ed avendo costatato che vi erano parcheggi liberi ho provveduto ad applicare l’avviso di contravvenzione”;
che il ricorrente non contesta di per sé l’accertamento effettuato dall’agente, ma si giustifica invocando in sostanza una penuria di posteggi a fronte del recente sviluppo edificatorio nel Comune di __________, problematica esacerbata in particolare dalla presenza, all’epoca dei fatti, di un cantiere e quindi di veicoli appartenenti a imprese e artigiani, oltre che ai proprietari della futura edificazione (che usufruirebbero da soli di quattro parcheggi), che avrebbero limitato ulteriormente la disponibilità di posti auto per i residenti;
che nello scritto 23 ottobre 2008 egli afferma di essere stato oggetto di ripetuti atti di vandalismo in uno dei posteggi alternativi menzionati dall’agente, ragion per cui sia lui sia la moglie evitano di accedervi con i rispettivi veicoli; sottolinea inoltre che, seppur al di fuori degli stalli, la sua vettura così come posteggiata non arrecherebbe disturbo o intralcio – a differenza di quelle giornalmente lasciate sulla strada principale e, a suo dire, mai multate –, poiché l’estensione della piazza consentirebbe ampi spazi di manovra; tale circostanza troverebbe del resto conferma nelle diverse fotografie prodotte con il gravame, le quali illustrano come il posteggio patriziale sia regolarmente occupato al di fuori degli stalli;
che il segnale di “parcheggio” (4.17), in relazione con la presenza di stalli demarcati, istituisce una restrizione territoriale supplementare alla possibilità di parcheggiare; considerato che giusta l’art. 79 cpv. 1ter OSStr dove esistono posti di parcheggio i veicoli possono essere parcheggiati solamente entro i limiti di queste aree, ne segue che nella restante parte del campo d’applicazione territoriale del segnale, che va determinato secondo le circostanze locali, sussiste un divieto di parcheggiare, quand’anche ciò fosse consentito dalle norme generali della circolazione (ad es. qualora il veicolo non sia di ostacolo o di pericolo alla circolazione); in questo contesto il segnale di indicazione assume di fatto un significato di divieto di parcheggio al di fuori di tali stalli;
che il campo di applicazione territoriale del divieto varia a dipendenza del fatto che i parcheggi si trovino a lato della carreggiata o su una superficie distinta e divisa dal flusso della circolazione. In quest’ultimo caso, è vietato posteggiare fuori degli stalli su tutta l’area del parcheggio, mentre se il segnale e/o gli stalli sono posizionati a lato della carreggiata, la portata del divieto va determinata tenuto conto di tutte le circostanze della situazione concreta;
che in specie, pur con tutta la comprensione per la situazione di disagio legata alla carenza di posteggi, la giustificazione addotta non è rilevante ai fini del giudizio; tale problematica va semmai vagliata in altre sedi e direttamente con i vari enti coinvolti;
che neppure gli asseriti danneggiamenti subiti nel posteggio in zona __________ non costituiscono, a non avere dubbi, un caso di necessità e non sono sufficienti a giustificare l’infrazione commessa;
che l’insorgente non può neppure eventualmente pretendere di essere trattato nello stesso modo in una situazione di illegalità (parità di trattamento nell’illegalità) con coloro che posteggiano sul lato della strada principale, poiché tale principio soggiace alla realizzazione di condizioni cumulative che nella fattispecie non sono comprovate, non da ultimo l’esistenza di una prassi illegale applicata dalle forze dell’ordine in materia di multe; del resto egli stesso nello scritto 23 ottobre 2008 ammette di essere stato più volte multato per aver parcheggiato sulla strada comunale;
che in definitiva egli non evoca circostanze né adduce giustificazioni che consentano a questo giudice di scostarsi dalla decisione impugnata;
che il ricorso deve pertanto essere respinto; l’esito del gravame imporrebbe di prelevare tasse e spese di giustizia per l’odierno giudizio (art. 15 LPContr), tuttavia, data la particolarità della fattispecie questo giudice ritiene di poter eccezionalmente prescindere dal loro prelievo;
per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 79 cpv. 1, 1bis e 1ter OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione a:
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Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).