Incarto n.
30.2008.245

0026-IND

Bellinzona

21 giugno 2010

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con Gabriele Fossati in qualità di segretario per statuire sul ricorso 29 settembre 2008 presentato da

 

 

RI 1 __________, __________

rappr. da: RA 1,

 

contro

 

la decisione 2 settembre 2008 n. 0026-ind emessa dCRTE 1

 

viste                                  le osservazioni 24 novembre 2008 presentate dall’CRTE 1, __________;

 

                                         letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto                             in fatto

 

                                 A.     L’CRTE 1 con decisione 2 settembre 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 400.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.-, per violazione dell’obbligo di notifica.

 

                                         Fatti accertati il 15 aprile 2008 in occasione di controlli avvenuti presso il valico stradale di __________, rispettivamente presso l’abitazione in via __________ a __________.

 

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 23 cpv. 6 LDDS; 2 cpv. 6 ODDS; 4 lett. c RLaLPS-CE/AELS.

 

                                 B.     Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone in sostanza l’annullamento.

 

                                 C.     L’CRTE 1 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

 

 

considerato                      in diritto

 

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr.

 

                                 2.     Come rilevato in sede di osservazioni dallo stesso CRTE 1, la decisione impugnata ha erroneamente rinviato a disposizioni oramai non più vigenti già all’epoca dei fatti. È il caso dell’art. 23 cpv. 6 LDDS, rispettivamente dell’art. 2 cpv. 6 ODDS, abrogati con l’entrata in vigore della LStr (allegato 2 cifra I) e dell’OASA (art. 91 cifra 1) avvenuta, per entrambe le nuove normative, il 1. gennaio 2008.

 

                                         Tale svista è priva di conseguenze, dal momento che non ha pregiudicato RI 1 nell’esercizio dei suoi diritti di difesa. A prescindere dalle norme citate, sia l’avviso di contravvenzione che la multa stessa hanno infatti in ogni caso illustrato con chiarezza l’infrazione imputata al ricorrente, che ha così potuto prendere dettagliatamente posizione, a due riprese, sugli addebiti mossigli.

 

                                 3.     In specie va poi rilevato che il ricorrente è cittadino italiano domiciliato in Italia. In quanto tale egli beneficia dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri sulla libera circolazione della persone (ALC), che si prefigge fra l’altro di permettere ai cittadini di una parte contraente di soggiornare e di esercitare un’attività economica nel territorio dell’altra parte (cfr art. 1 ALC e art. 2 cpv. 1 Allegato I ALC).

                                         L’art. 2 cpv. 4 Allegato I ALC prevede tuttavia esplicitamente che gli Stati contraenti possono emanare prescrizioni – non discriminanti – di notifica.

                                         Per i lavoratori dipendenti distaccati, i prestatori indipendenti di servizi, i lavoratori della CE17/AELS (CE15/AELS + Cipro e Malta) con attività lucrativa di breve durata presso un datore di lavoro svizzero, nonché i frontalieri sono applicabili prescrizioni speciali, e meglio possono soggiornare in Svizzera per tre mesi (prestatori indipendenti di servizi e lavoratori dipendenti distaccati: 90 giorni lavorativi effettivi) per anno civile senza permesso delle autorità competenti in materia di stranieri (art. 4 cpv. 4 OLCP, art. 5 cpv. 1 ALC e art. 6 cpv. 2 Allegato I ALC). Sottostanno tuttavia all’obbligo di notificazione (cfr. art. 9 cpv. 1bis OLCP, che rinvia per la procedura nei casi indicati sopra all’art. 6 LDist e all’art. 6 ODist). Trattasi di una procedura di notifica particolare, gratuita, che non pone alcun tipo di limitazione alla prestazione di servizio, ma serve alle autorità preposte ai controlli per verificare l’osservanza delle condizioni lavorative (cfr art. 19 Allegato I ALC) e in generale all’osservazione del mercato del lavoro.

 

                                         Per l’art. 6 cpv. 1 ODist la procedura di notifica è obbligatoria per tutti i lavori che durano più di otto giorni per anno civile, salvo nel caso di attività nei seguenti settori:

                                         • edilizia, ingegneria e rami accessori dell’edilizia;

                                         • ristorazione;

                                         • lavori di pulizia in aziende e economie domestiche,

                                         • servizio di sorveglianza e di sicurezza,

                                         • commercio ambulante,

                                         • industria del sesso,

                                         nei quali la notifica deve essere effettuata indipendentemente dalla durata dei lavori.

 

                                         Per ottemperare all’obbligo basta compilare in maniera esauriente e corretta il relativo modulo di notifica in linea (via internet), che consente di espletare eventuali ulteriori procedure in modo semplice e celere; in via eccezionale, sempre a titolo gratuito, è possibile far capo alla procedura per scritto (per posta o per fax).

 

                                         La notifica deve avvenire prima dell’inizio dell’attività lucrativa (art. 6 cpv. 1 LDist) e la stessa può cominciare al più presto otto giorni dopo la notificazione (art. 6 cpv. 3 LDist).

                                         Se in casi urgenti (riparazioni, infortuni, catastrofi naturali ecc.) non è possibile osservare il termine di otto giorni, il lavoro può cominciare eccezionalmente prima della scadenza di detto termine, ma al più presto il giorno della notifica (art. 6 cpv. 3 ODist); ipotesi questa che comunque in casu non entra in considerazione, poiché l’insorgente neppure pretende di essersi trovato in simili evenienze.

 

                                         La violazione, intenzionale o per negligenza, dell’obbligo di notifica è punita con la multa (art. 120 cpv. 1 lett. a LStr).

 

                                 4.     Nel caso concreto è assodato che il ricorrente, di nazionalità italiana, il 15 aprile 2008 si è recato in Svizzera per procedere al montaggio di una parte (le pareti laterali) della veranda dell’abitazione di RA 1, a __________. Tale attività costituisce indubbiamente una prestazione di servizi transfrontaliera ad opera di un cittadino proveniente da uno Stato dell’UE-15/AELS, che in quanto rientrante nel settore dell’edilizia andava notificata, al più tardi, otto giorni prima del suo inizio.

                                         Non avendo RI 1 proceduto a una simile formalità, trova dunque piena conferma l’infrazione che gli è stata rimproverata. Ininfluenti sono infatti le giustificazioni addotte al riguardo dall’insorgente.

 

                                 5.     RI 1 richiama il carattere gratuito della prestazione effettuata (un semplice favore fatto alla mandante, sua suocera) e la propria buona fede in merito all’assenza di formalità particolari da seguire (segnatamente dell’obbligo di notifica), indotta, non da ultimo, anche dalle indicazioni fuorvianti - o perlomeno vaghe - ottenute dai diversi uffici cantonali interpellati da RA 1 per conoscere la procedura.

                                         Sollevando quest’ultimo aspetto l’insorgente si appella implicitamente alla buona fede vigente in campo amministrativo, la quale garantisce al cittadino il diritto di pretendere da quell’autorità che attraverso suoi specifici e determinati atteggiamenti giuridici ha fatto sorgere in questi altrettanto specifiche e determinate aspettative, il rispetto delle stesse.

 

                                 6.     In primo luogo, si osserva che il carattere gratuito di una prestazione non ne esclude la qualifica di attività lucrativa soggetta, in quanto tale, all’obbligo di notifica. Giusta l’art. 11 cpv. 2 LStr, va in effetti considerata attività lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente normalmente esercitata dietro compenso, poco importa se svolta a titolo gratuito od oneroso.

                                         Ciò è senz’altro il caso del montaggio di una veranda. Il ricorrente stesso, del resto, da atto di averlo svolto senza compenso soltanto per fare un favore ad un familiare, non certamente perché così da prassi del ramo.

 

                                 7.     Secondariamente, anche volendo ammettere che la mandante/rappresentante del ricorrente abbia ricevuto delle indicazioni imprecise dai vari uffici cantonali interpellati (fra i quali non risulta, peraltro, se vi sia stato anche il competente CRTE 1), il principio della buona fede in materia amministrativa non trova in ogni caso applicazione laddove l’amministrato avrebbe potuto senz’altro riconoscere gli errori facendo uso della debita diligenza da lui pretesa e richiesta secondo l’ordinario andamento delle cose e l’esperienza generale della vita, come pure delle proprie conoscenze e capacità.

 

                                         Ora, non si può ignorare come da una semplice visita al portale internet dell’CRTE 1 sarebbero emerse le necessarie indicazioni sull’obbligo della notifica, che l’insorgente avrebbe potuto ottemperare in modo del tutto gratuito con la semplice compilazione del relativo modulo di notifica in linea (in via eccezionale, sempre a titolo gratuito, sarebbe comunque stato possibile far capo anche alla procedura scritta, per posta o per fax).

                                         D’altra parte, proprio l’incertazza generata dalle indicazioni ambigue ricevute sarebbe dovuta essere una ragione in più per spingere il ricorrente a raccogliere ulteriori informazioni finalmente esaustive.

                                         Già per questi motivi RI 1 non può richiamarsi con successo alla buona fede in ambito amministrativo.

 

                                         Va inoltre ricordato che l’ignoranza della legge non è scusabile (DTF 124 V 215, consid. 2b/aa e giurisprudenza ivi citata). Di conseguenza, l’insorgente non poteva ragionevolmente ignorare che una prestazione come quella in oggetto fosse sottoposta a obblighi e termini precisi di notifica, sul tenore dei quali egli aveva quindi l’obbligo di informarsi compiutamente presso l’autorità competente prima dell’inizio dei lavori.

                                         Più in generale, RI 1 non può avvalersi della sua buona fede in quanto la violazione dell’obbligo di notifica, come le altre contravvenzioni alle norme in materia di diritto degli stranieri (art. 333 cpv. 7 CP), é punibile anche qualora dovuta a negligenza.

 

                                 8.     La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

 

                                         Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

 

 

per questi motivi,                visti gli art. 120 cpv. 1 lett. a LStr; 6 LDist; 6 cpv. 2 ODist; 3 OASA; 9 cpv. 1bis OLCP; 1 segg. LPContr;

 

 

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.

 

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 50.-, già anticipate dal ricorrente, sono a suo carico.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

__________

 

,

 

 

Il presidente:                                                                            Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).