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Incarto
n. 137 490 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 29 ottobre 2008 presentato da
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RI 1, |
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contro |
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la decisione 17 ottobre 2008 n. 137 490 emessa dalla CRTE 1 |
viste le osservazioni 18 novembre 2008 presentate dalla CRTE 1,;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La CRTE 1 con decisione 17 ottobre 2008 ha condannato RI 1 a una multa di fr. 200.-, oltre alla tassa e alle spese di giustizia di complessivi fr. 20.-, nonché alla privazione del diritto di esercitare la pesca per un anno dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, per avere esercitato la pesca nelle acque del lago __________ utilizzando contemporaneamente due canne (sistema vietato).
Fatti accertati il 16 agosto 2008 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 32, 33 e 34 LCP; 6 cpv. 2 lett. d RALCP.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale CRTE 1 si aggrava ora davanti a questo giudice contestando la privazione del diritto di esercitare la pesca.
C. La CRTE 1 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
2. Per l’art. 6 cpv. 2 RALCP, nelle acque al di fuori dei laghi __________, Ceresio e nel fiume Tresa (per cui valgono le disposizioni contenute negli allegati 1, 2 e 3 al Regolamento) è vietato fare uso di attrezzi e sistemi non consentiti dal presente regolamento; in particolare è vietato l’uso contemporaneo di più di una canna (lett. d).
Chiunque intenzionalmente o per negligenza contravviene alla Legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e gamberi indigeni e alle relative norme di applicazione è punibile con una multa sino a fr. 5'000.- (art. 32 LCP). Oltre ai casi previsti dalla legge federale sulla pesca, quando esiste grave o reiterata trasgressione agli art. 5-8 e 17 cpv. 2, o in altri casi di grave violazione della legge, l'autorità giudicante può condannare il colpevole al divieto di esercitare la pesca (art. 33 LCP).
3. La CRTE 1, in applicazione delle predette disposizioni, ha sanzionato l’insorgente per aver esercitato la pesca nelle acque del lago __________ utilizzando contemporaneamente due canne, una con gardon e l’altra con sanguinerola (con riferimento al verbale-sequestro 16 agosto 2008).
Con decisione 19 settembre 2008, la medesima autorità aveva condannato il ricorrente al pagamento di una multa di fr. 200.- e alla privazione del diritto di pescare sospesa condizionalmente per un periodo di un anno, per due distinte infrazioni accertate il 5 rispettivamente il 18 luglio 2008 presso il lago del __________.
4. L’insorgente non contesta di per sé la fattispecie ascrittagli (ammessa sin dall’inizio con la sottoscrizione del verbale di segnalazione-sequestro del 16 agosto 2008), né la conseguente sanzione pecuniaria, ma si oppone alla privazione del diritto di esercitare la pesca, asserendo quanto segue:
“Io non immaginavo che si poteva rischiare la privazione del diritto di pescare, la multa sì e le ho sempre pagate.
[Il] 19 settembre ricevo la vostra decisione alla privazione del diritto di pescare, pena sospesa con la condizionale, per un periodo di un 1 anno. Ho creduto che avessero unito le due volte che ho esercitato la pesca con due canne e che a partire dal 19 settembre 2008 mi era stata [data] la condizionale, per un periodo di 1 anno alla privazione del diritto di pescare.
Ma questa decisione non includeva la mia infrazione di pescare con due canne contemporaneamente in data 16 agosto 2008. Le date dimostrano che io non sapevo di poter essere penalizzato in tale modo con la privazione del diritto di pescare” (cfr. ricorso 27 ottobre 2008).
5. In concreto, l’insorgente non può seriamente pretendere di sottrarsi al provvedimento adottato nei suoi confronti dopo l’ennesima violazione intenzionale della legge (dopo essere incorso nella medesima infrazione in ben due occasioni, il 20 giugno e i 18 luglio 2008) per aver ignorato che la reiterazione di infrazioni avrebbe potuto portare alla privazione del diritto di pescare, in aggiunta alla multa. In effetti, l’ignoranza della legge non è scusabile (DTF 124 V 215, consid. 2b/aa).
D’altro canto, non senza ragione, egli si duole del fatto che la CRTE 1 avrebbe dovuto procedere con l’emanazione di una sola decisione per le infrazioni accertate il 5, 18 luglio e 16 agosto 2008, atteso che già il 4 settembre 2008, ossia prima di emanare la decisione del 19 settembre 2008, l’autorità medesima aveva avviato la procedura contravvenzionale per i fatti più recenti con l’intimazione al ricorrente del rapporto di contravvenzione.
6. A prescindere da quest’ultima considerazione, la decisione impugnata va comunque confermata per le ragioni che seguono.
La privazione del diritto di pescare, analogamente al ritiro dell’autorizzazione del diritto di cacciare ex art. 43 LCC (che presentava, fino alla modifica intervenuta il 31 agosto 2006, una formulazione pressoché identica), è qualificabile quale pena accessoria. Come tale la privazione del diritto di pescare era suscettibile, fino al 31 dicembre 2006, di essere sospesa condizionalmente in applicazione per analogia dell’art. 41 cpv. 1 vCP. Con l’entrata in vigore, il 1° gennaio 2007, della nuova parte generale del codice penale, che ha comportato la soppressione delle pene accessorie e ha limitato la possibilità di sospendere condizionalmente (totalmente o parzialmente), le sole pene principali (pena pecuniaria, lavoro di pubblica utilità e talune pene detentive), la predetta costruzione giuridica è venuta a cadere (cfr. Commentario basilese, Strafrecht I, Schneider/Garré, ad. art. 42, n. 30).
Di conseguenza, per i fatti commessi dopo tale data non vi è più possibilità di sospendere condizionalmente la privazione del diritto di pescare, qualora si realizzino, come in concreto, gli estremi per pronunciare simile pena.
La privazione del diritto di esercitare la pesca sancita nella decisione 19 settembre 2008 non poteva pertanto essere sospesa condizionalmente. Corretta per contro la privazione effettiva adottata nella decisione impugnata. Ciò che avrebbe dovuto essere stabilito anche qualora le due infrazioni commesse dall’insorgente fossero state sanzionate con risoluzione unica.
7. Il ricorso va di conseguenza respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 32, 33 e 34 LCP; 6 cpv. 2 lett. d RALCP; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
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Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).