|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto
n. 27094/806 |
Bellinzona 8 giugno 2010
|
Sentenza In nome |
|
||
|
Il Presidente della Pretura penale |
|||||
|
Marco Kraushaar |
|||||
|
|
|||||
sedente con Gabriele Fossati in qualità di segretario per statuire sul ricorso 28 ottobre 2008 presentato da
|
|
RI 1 __________, |
|
|
contro |
|
|
la decisione 3 ottobre 2008 n. 27094/806 emessa d CRTE 1 __________, |
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto e in diritto
A.
"Alla guida del veicolo __________ non osservava il segnale «Direzione obbligatoria a sinistra»”.
Fatti accertati il 20 giugno 2008 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 24 cpv. 1 lett. a OSStr.
B. La menzionata decisione, intimata a mezzo raccomandata, non è stata ritirata da RI 1. È quindi ritornata al mittente, il quale ha provveduto a trasmetterne nuovamente una copia per conoscenza al destinatario per posta semplice.
C. Il Tribunale federale ha avuto modo di ricordare che una decisione spedita per raccomandata si ritiene notificata nel momento della sua effettiva consegna. Quando il tentativo di intimazione si rivela infruttuoso, viene collocato un avviso di ritiro nella bucalettere o nella casella postale del destinatario; l’invio è considerato validamente notificato se viene successivamente ritirato presso l’ufficio postale in cui è depositato. Se ciò non avviene entro il termine di ritiro (sette giorni; cifra 2.3.7 delle condizioni generali “servizi postali” della Posta Svizzera), il plico è ritenuto notificato l’ultimo giorno di questo termine, nella misura in cui il destinatario doveva attendersi un atto da parte dell’autorità (“Zustellfiktion”; DTF 5A_2/2010 del 17 marzo 2010, consid. 3.1; 127 I 34; 123 III 493).
D. Nel caso concreto, durante i sette giorni successivi all’avviso di ritiro emesso dopo il tentativo infruttuoso di intimazione della decisione della CRTE 1 (3 ottobre 2010), RI 1 non ha ritirato l’invio presso l’ufficio postale di __________. Ne consegue che la decisione va considerata notificata al destinatario (il quale, ritenuti gli accertamenti del 20 giugno 2008 e la multa che ne è seguita, doveva attendersi un atto da parte dell’autorità) il 10 ottobre 2008. Privo di rilievo, al riguardo, è il fatto che la CRTE 1 abbia successivamente proceduto ad un secondo invio per conoscenza della decisione per posta semplice.
Dal 10 ottobre 2010 decorreva dunque il termine perentorio di 15 giorni per la presentazione del ricorso (art. 4 cpv. 2 e 7 cpv. 5 LPContr), scaduto il 27 ottobre 2008 (art. 7 cpv. 3 LPContr).
Pertanto l’impugnativa, spedita il 28 ottobre 2008, è tardiva e deve essere dichiarata irricevibile.
E. Abbondanzialmente si osserva che, quand’anche fosse stato tempestivo, il ricorso sarebbe stato in ogni caso da respingere. Le mere ragioni di comodità evocate dal ricorrente per giustificare il proprio mancato rispetto - in sostanza riconosciuto - alla segnaletica vigente, non risultano in effetti liberatorie.
F. Visto l’esito del gravame non si può prescindere dall’applicazione di una modica tassa di giustizia (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 4, 7, 15 LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
|
|
|
Il presidente: Il segretario:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).