Incarto n.
30.2008.266

236/2008-26-307

Bellinzona

23 dicembre 2009

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 10 novembre 2008 presentato da

 

 

RI 1,

 

contro

 

la decisione 15 agosto 2008 n. 236/2008-26-307 emessa d’CRTE 1,

 

viste                                  le osservazioni 23 dicembre 2008 presentate’CRTE 1;

 

                                         letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto                             in fatto

 

                                 A.     ’CRTE 1 con decisione 15 agosto 2008 ha inflitto a RI 1 – titolare dell’omonima ditta __________ (cancellata dal Registro di commercio il __________ per cessazione dell’attività) – una multa di fr. 750.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e alle spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:

                                         "Ha omesso, senza alcuna valida giustificazione, di compilare e trasmettere il formulario ‘attestato del datore di lavoro’ violando così i propri obblighi”.

 

                                         L’infrazione risale al periodo luglio 2008.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 20 cpv. 2, 88 cpv. 1 lett. b, 106 LADI e 28 LPGA.

 

                                 B.     Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone in sostanza l'annullamento.

 

                                 C.     ’ nelle osservazioni 23 dicembre 2008 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

 

 

considerato                      in diritto

 

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

 

                                 2.     Per l’art. 20 cpv. 2 LADI il disoccupato deve presentare alla cassa un attestato di lavoro del suo ultimo datore di lavoro; questi lo consegna al disoccupato quando lascia il suo servizio; se l’assicurato diventa disoccupato soltanto più tardi, il datore di lavoro deve trasmettergli l’attestato, su domanda, entro una settimana.

 

                                         L’art. 88 cpv. 1 lett. b LADI, impone altresì al datore di lavoro di compilare tempestivamente gli attestati necessari ai lavoratori per far valere i diritti alle prestazioni; egli è tenuto inoltre a dare tutte le informazioni necessarie per accertare il diritto alle prestazioni (art. 28 cpv. 3 LPGA).

 

                                         Chiunque viola l’obbligo d’informare o non riempie i moduli prescritti è punito con la multa fino a fr. 5'000.-, purché non si tratti di una fattispecie di cui
all’art. 105 (art. 106 cpv. 1 e 4 LADI), ciò che non si realizza nel caso concreto.

 

                                         Se l’infrazione è commessa nella gestione degli affari di una ditta individuale le disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che l’hanno commessa (art. 6 cpv. 1 DPA, applicabile per il rinvio di cui all’art. 107 LADI, il quale, si noti per inciso, costituisce una norma di competenza riguardante aspetti formali, per cui non necessita di essere menzionata nella decisione).

 

                                 3.     ’CRTE 1 – in applicazione delle predette disposizioni – ha sanzionato l’interessato per non aver debitamente compilato e trasmesso il formulario “attestato del datore di lavoro” nei tempi prescritti dalla Legge federale sull’assicurazione contro la disoccupazione e nonostante in data 2 maggio 2008 gli fosse già stata inflitta una multa analoga.

                                         La decisione impugnata si fonda sul rapporto di contravvenzione 4 luglio 2008 regolarmente intimato a mezzo raccomandata, ritirata il 7 luglio 2008, come si evince dalla ricerca postale mediante sistema Track & Trace di cui al doc. 6.

 

                                 4.     L’insorgente, dal canto suo, nel ricorso 10 novembre 2008 si esaurisce nelle seguenti considerazioni:

 

                                         “(…) Ove viene dichiarato la non notifica dell’attestato del datore d[i] lavoro inerente la Cassa di disoccupazione __________ del comune di __________, per il Sig. __________.

                                         Da parte mia l’attestato è stato inviato alla Cassa disoccupazione, inoltre era stata allegata una specifica con [c]ui dichiaravo che il Sig. __________ non era mai stato assunto in modo definitivo perché ha eseguito due periodi di prova ben distinti, visto e considerato che il mese di agosto 2007 il Sig. __________ si è permesso di andare in vacanza per tutto il mese dopo nemmeno un mese e mezzo di prova e al suo ritorno in settembre è tornato chiedendo di essere ripreso per una nuova prova, ma purtroppo, visti i comportamenti, la mancanza di volontà di voler imparare e le continue assenze, il mese di novembre ho chiuso il periodo di prova lasciandolo a casa.

                                         Inoltre varie volte è stata fatta richiesta del suo numero AVS senza che lo stesso ci abbia mai fornito il documento, dove avremmo potuto versare i contributi.

                                         Inoltre varie volte è stata fatta richiesta del suo numero AVS senza che lo stesso ci abbia mai fornito il documento, dove avremmo potuto versare i contributi.

                                         Allo stato attuale da parte mia la situazione è stata regolarizzata presso la cassa AVS di __________ nei confronti del Sig. __________, pertanto chiedo gentilmente di poter revocare la multa di fr. 830.-”.

                                   

                                 5.     Checché ne dica l’insorgente, dal fascicolo processuale risulta che nonostante i tentativi di ottenere l’attestato del datore di lavoro da parte della __________ __________, dapprima con scritto raccomandato del 17 giugno 2008 al suo domicilio privato (regolarmente ritirato il 19 giugno 2009; doc. 2 e 3), poi con sollecito raccomandato del 4 luglio 2008, contestualmente all’intimazione di contravvenzione’CRTE 1 (pure regolarmente ritirato il 7 luglio 2008; cfr. doc. 5, 6 e 6.1), egli non ha mai provveduto a trasmettere la documentazione richiesta, questo nonostante la multa inflittagli il 2 maggio 2008 a seguito della medesima omissione perpetrata in un periodo precedente, ciò che aggrava la sua posizione.

                                         Del resto, egli neppure tenta di dimostrare di averlo fatto, limitandosi a sollevare circostanze, quali l’effettiva durata del rapporto di lavoro o la mancata affiliazione del dipendente all’AVS – peraltro mai sollevate in precedenza, nonostante le innumerevoli richieste e solleciti –, che esulano dal procedimento susseguente all’obbligo di fornire informazioni che gli incombeva quale datore di lavoro.

 

                                         In definitiva, le considerazioni espresse dal ricorrente nel gravame non si rivelano influenti ai fini del giudizio, né tanto meno liberatorie.

 

                                         In siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente commesso l'infrazione rimproveratagli dall’autorità di prime cure

                                 6.     La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa (caratterizzato dal comportamento recidivante dell’insorgente), rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

 

                                         Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

 

per questi motivi,                visti gli 20 cpv. 2, 88 cpv. 1 lett. b, 106 LADI e 28 LPGA; 1 segg. LPContr;

 

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

 

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

Il presidente:                                                                            La segretaria:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).