Incarto n.
30.2008.290

29402/803

Bellinzona

16 gennaio 2009

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 9 dicembre 2008 presentato da

 

 

RI 1,

 

contro

 

la decisione 31 ottobre 2008 n. 29402/803 emessa dalla CRTE 1

 

viste                                  le osservazioni 7 gennaio 2009 presentate dalla CRTE 1, ,

 

                                         letti ed esaminati gli atti,

 

 

considerato                      in fatto ed in diritto

 

                                         che con decisione 31 ottobre 2008 la CRTE 1 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 40.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per aver “posteggiato il veicolo TI __________ superando la durata di parcheggio autorizzata”, il 28 luglio 2009 a__________;

 

                                         che la ricorrente si aggrava ora davanti a questo giudice sostenendo di avere già pagato la multa alla polizia di __________ con il relativo cedolino di versamento;

 

                                         che il 22 dicembre 2008 l’insorgente, dopo avere ricevuto l’ordinanza con la quale veniva assegnato alla CRTE 1 il termine per le osservazioni, ha inviato uno scritto nel quale ha precisato di avere ricevuto nel corso dell’estate due multe e di averle pagate entrambe con ordine postale elettronico inserendo per errore il medesimo numero di riferimento;

 

                                         che con rapporto informativo 22 dicembre 2008 la Polizia di __________ ha confermato il fatto, ossia il pagamento delle due multe, eseguite dalla Postfinance l’una il 4 agosto 2008 e l’altra il 2 settembre 2008, utilizzando il medesimo riferimento, ciò che ha comportato nel sistema informatico la soprascrittura del secondo versamento;

 

                                         che non risultando la seconda multa pagata è stata poi avviata la procedura ordinaria sfociata nella risoluzione impugnata;

 

                                         che nel frattempo la Polizia di __________ ha restituito all’insorgente l’importo del secondo pagamento mediante assegno postale;

 

                                         che la ricorrente, oltre ad aver pagato la multa pur con l’errore di cui sopra, si è sempre dichiarata disposta a saldare il dovuto;

 

                                         che nelle suddescritte circostanze si giustifica accogliere il ricorso nel senso di condannare l’insorgente a pagare la somma iniziale senza spese, come se lo avesse fatto senza problemi in procedura disciplinare;

 

 

per questi motivi                 visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 48 cpv. 8 OSStr; 1 segg. LPContr;

 

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di fr. 40.- senza tasse e spese.

 

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese per l’odierno giudizio.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

 

 

 

 

Il presidente:                                                                            La segretaria: