Incarto n.
30.2008.304

32775/802

Bellinzona

11 giugno 2010

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

 

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per statuire sul ricorso 20 dicembre 2008 presentato da

 

 

RI 1 ,

rappr. da: RA 1, ,

 

contro

 

la decisione 5 dicembre 2008 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino

 

viste                                  le osservazioni 4 marzo 2009 della Sezione della circolazione;

 

                                         letti ed esaminati gli atti,

 

ritenuto                             in fatto:

 

                                 A.     La Sezione della circolazione con decisione 5 dicembre 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 120.--, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.-- e alle spese di fr. 20.--, per i seguenti motivi:

                                         “Ha posteggiato il veicolo __________ su un posto di parcheggio riservato agli invalidi”.

 

                                         Fatti accertati il 9 settembre 2008 in territorio di __________.

 

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 65 cpv. 5, 79 cpv. 4 OSStr.

 

                                 B.     Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone in sostanza l’annullamento.

 

                                 C.     La Sezione della circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

 

considerato                       in diritto:

 

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr.

 

                                 2.     La Sezione della circolazione ha inflitto a RI 1 la multa impugnata considerando che “nei termini di legge assegnati non sono state presentate osservazioni”. La ricorrente contesta quest’ultima circostanza, richiamando due suoi scritti, datati 24 settembre e 29 ottobre 2008 e spediti al Municipio di __________, in cui aveva espresso il proprio dissenso per rapporto all’infrazione ascrittale.

 

                                 3.     A seguito dei fatti accertati, il 20 ottobre 2008 la Polizia comunale di __________ ha aperto nei confronti di RI 1 una procedura ordinaria mediante intimazione di un rapporto di contravvenzione, assegnando alla stessa un termine di 15 giorni per inoltrare eventuali osservazioni, ritenuto che trascorso tale termine il rapporto, unitamente alle osservazioni, sarebbe stato trasmesso alla Sezione della circolazione (cfr. l’avvertenza di cui al rapporto di contravvenzione).

                                         Entro questo termine l’insorgente non ha presentato alcuna presa di posizione all’indirizzo della Polizia comunale, ma si è unicamente rivolta ad un’autorità - il Municipio - completamente estranea al procedimento. La Polizia comunale non ha quindi mai ricevuto osservazioni della ricorrente da trasmettere alla Sezione della circolazione, cui di conseguenza è stato inviato il solo rapporto di contravvenzione. In questo senso è pertanto del tutto corretta l’asserzione dell’autorità di prime cure secondo cui l’insorgente, nel termine assegnato, non ha presentato osservazioni.

 

                                 4.     Secondo l’art. 27 cpv. 1 prima frase LCStr, l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali. Per riservare determinati posti di parcheggio agli invalidi bisogna applicare al segnale “Parcheggio” (4.17), presso i posti in questione, il cartello complementare “Invalidi” (5.14). In tali posteggi è autorizzato a parcheggiare soltanto chi è invalido o chi accompagna una persona invalida; al riguardo si fa notare che il conducente deve applicare l’autorizzazione per invalidi, rilasciata dall’autorità competente, in maniera ben visibile sul veicolo (art. 65 cpv. 5 OSStr). I posti riservati a una determinata categoria di persone sono delimitati da linee gialle (art. 79 cpv. 1bis terza frase OSStr). Se il posto in cui è vietato il parcheggio porta un’iscrizione (ad es. “Taxi” o il numero di targa), l’arresto per far scendere o salire i passeggeri e caricare o scaricare merci è autorizzato soltanto se i veicoli non ne sono ostacolati (art. 79 cpv. 4 seconda frase OSStr).

 

                                         Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr). Per il parcheggio, fino a 60 minuti, di un veicolo non autorizzato su un posto riservato agli invalidi, l’allegato 1 all’OMD commina una sanzione pecuniaria di fr. 120.- (infrazione n. 240.1).

 

                                 5.     La Sezione della circolazione - in applicazione delle predette disposizioni - rimprovera alla multata di avere parcheggiato in uno stallo riservato agli invalidi.

 

                                 6.     La ricorrente, dal canto suo, non contesta di per sé di avere lasciato il proprio veicolo in un posto riservato agli invalidi, ma rileva come la sosta sia durata un paio di minuti soltanto, ovvero il tempo di fermarsi, accompagnare la figlia al vicino asilo e fare ritorno alla vettura per ripartire. Tale circostanza, unitamente allo stato particolare (gravidanza) in cui l’insorgente versava e al fatto che un secondo stallo per gli invalidi era comunque ancora libero, avrebbe dovuto essere presa in considerazione dall’autorità amministrativa.

 

                                 7.     Come già esposto in precedenza, le norme sulla segnaletica stradale sanciscono che negli stalli riservati agli invalidi è consentito il parcheggio unicamente a chi è invalido o a chi accompagna persone invalide, eccettuate le operazioni destinate a far salire e scendere i passeggeri o a caricare e scaricare merci, purché i titolari di tali stalli non ne siano ostacolati (art. 79 cpv. 4 seconda frase OSStr). La nozione di assenza di impedimenti per i beneficiari di stalli riservati da parte di altri utenti della strada in sosta, va interpretata in modo restrittivo (cfr. Bussy/Rusconi, Code Suisse de la circulation routière, Commentaire, 3a ed., n. 3.1 ad art. 79 OSStr).

 

                                         La sosta destinata soltanto a far salire o scendere i passeggeri (che l’art. 19 cpv. 1 ONC esclude dalla nozione stessa di parcheggio) non implica forzatamente che il conducente rimanga all’interno del veicolo; egli deve però restare nelle sue immediate vicinanze. Il conducente può quindi scendere dalla vettura per aiutare a salire e scendere i passeggeri, oppure per deporre o estrarre le loro valigie nel bagagliaio. In talune circostanze può pure allontanarsi di qualche passo dal veicolo, per accogliere o lasciare i passeggeri - in modo particolare persone anziane o con difficoltà motorie - in un luogo adatto, come per esempio l’ingresso di un edificio prossimo (DTF 122 V 138).

 

                                 8.     Considerate, in particolare, l’ubicazione del posteggio (cfr. la planimetria annessa al rapporto di controsservazioni) e l’ora in cui l’agente denunciante ha accertato i fatti (le 09.00, senz’altro compatibile con l’orario di apertura dell’asilo), le spiegazioni fornite da RI 1, madre pure di una bambina che all’epoca aveva poco meno di 4 anni, appaiono credibili.

                                         Ciononostante, alla luce delle circostanze e della giurisprudenza citata, l’operazione eseguita dalla ricorrente non risulta conforme alle norme sulla circolazione stradale, configurando di conseguenza l’infrazione imputatale. L’insorgente non si è segnatamente allontanata dalla sua vettura per qualche istante e di pochi passi soltanto; lei stessa (doc. C) ha riconosciuto che andata, consegna della figlia alla maestra e ritorno al veicolo hanno in ogni caso richiesto un paio di minuti e che l’asilo dista dal posteggio già una ventina di metri. Quest’ultima circostanza suggerisce come, anche qualora si volesse ammettere che, in caso di necessità, la ricorrente sarebbe stata reperibile se un conducente avesse attirato la sua attenzione (peraltro inevitabilmente distratta dall’atto di affidare la figlia alla maestra), per esempio utilizzando gli avvisatori acustici, al fine di spostare la macchina, la sua reazione non avrebbe comunque potuto essere immediata come inteso dall’art. 79 cpv. 4 OSStr.

                                         La fermata effettuata da RI 1 non è in definitiva assimilabile ad una semplice sosta per far salire o scendere i passeggeri, consentita in quanto tale sullo stallo in oggetto. Costituisce invece un parcheggio sopra un posto che, poiché riservato a una determinata categoria di persone, la ricorrente non poteva occupare.

 

                                 9.     Visto quanto precede il ricorso deve essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

 

Per questi motivi,                visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr, 17 cpv. 3 e 18 cpv. 1 OSStr, 1 segg. LPContr;

 

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

 

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 200.-- e le spese di fr. 100.-- sono a carico della ricorrente.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

, ,

, ,

,.

 

 

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

 

 

 

 

 

 

 

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).