Incarto n.
30.2008.35

2173/805

Bellinzona

19 giugno 2009

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 8 febbraio 2008 presentato da

 

 

RI 1,

 

contro

 

la decisione 25 gennaio 2008 n. 2173/805 emessa dalla CRTE 1

 

viste                                  le osservazioni 26 febbraio 2008 presentate dalla CRTE 1, Camorino,

 

                                         letti ed esaminati gli atti,

 

 

ritenuto                             in fatto

 

                                         che la CRTE 1 con decisione 25 gennaio 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.-, poiché “alla guida del veicolo TI __________ effettuava un cambiamento di corsia, per sorpassare, su un tratto di strada che serve alla preselezione” il 16 novembre 2007 a __________;

 

                                         che la risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 36 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; art. 13 cpv. 3, 96 ONC;

 

                                         che contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l’annullamento;

 

                                         che la CRTE 1, con osservazioni 26 febbraio 2008, propone di respingere il ricorso;

 


considerato                      in diritto

 

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine;

 

                                         che in data 20 novembre 2007 la Polizia comunale di __________ ha intimato al qui ricorrente un rapporto di contravvenzione, assegnandogli un termine di 15 giorni per inoltrare eventuali osservazioni, ciò che ha fatto con scritto 4 dicembre 2007, mediante il quale ha giustificato il suo agire, allegando pure una fotografia del luogo dell’infrazione (cfr. documentazione prodotta con il ricorso);

 

                                         che, verosimilmente a causa di una svista, le predette osservazioni – del cui inoltro alla data indicata non vi è motivo di dubitare anche perché accompagnate dalla fotografia con impressa la medesima data – non sono state trasmesse alla CRTE 1;

 

                                         che è palese che la mancata loro presa in considerazione prima di emanare la decisione viola il diritto di essere sentito del ricorrente, perché la CRTE 1 si è pronunciata senza tener conto delle giustificazioni da lui formulate;

 

                                         che tale violazione comporta unicamente l’annullabilità dell’avversata risoluzione: in altri termini, una decisione che viola il diritto di essere sentito non è nulla, bensì soltanto annullabile (cfr. DTF 116 Ia 455, DTF 115 Ia 8);

 

                                         che in queste circostanze il ricorso va accolto e la decisione annullata in ordine, con facoltà per l’autorità di riprendere ex novo il procedimento;

 

per questi motivi                 visti gli art. 29 Cost; 1 segg. LPContr;

 

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata.

 

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

 

 

 

 

Il presidente:                                                                            La segretaria: