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Incarto
n. 133/209 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Damiano Stefani |
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sedente con il segretario Marco Agustoni per statuire sul ricorso 2 gennaio 2008 presentato da
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RI 1 difeso da: DI 1 |
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contro |
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la decisione 14 dicembre 2007 n. 133/209 emessa dalla Divisione dell’ambiente, Bellinzona, |
viste le osservazioni 11 gennaio 2008 presentate dalla Divisione dell’ambiente, Bellinzona;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. Con decisione 14 dicembre 2007 la Divisione dell’ambiente ha condannato RI 1 ad una multa di fr. 500.--, oltre al risarcimento di un camoscio maschio di fr. 500.--, dedotti fr. 102.-- del ricavo della vendita della carne, ed al pagamento della tassa e delle spese di giustizia di complessivi fr. 50.--, sanzionandolo altresì con la privazione del diritto di cacciare per tre anni, per avere, in qualità di cacciatore, abbattuto il 14 settembre 2007 un camoscio maschio adulto - capo non concesso avendone già catturato uno in precedenza - omettendo di iscriverlo sul foglio di controllo e quindi di presentarlo ad un posto di controllo, per poi sezionarlo e condurlo al proprio domicilio.
La decisione si fonda sulle disposizioni degli art. 18 e 21 LCP; 11, 41, 43, 44, 45 e 47 LCC; 29 lett. a, 42 cpv. 1 lett. a, 49 lett. d, 67 RALCC.
B. Contro predetta risoluzione dipartimentale RI 1 ha interposto regolare ricorso chiedendone la riforma, nel senso di confermare la multa e il risarcimento del danno al patrimonio faunistico, ma contestando la privazione effettiva del diritto di cacciare per tre anni, proponendo una condizionale di 4 o 5 anni, oppure la riduzione della pena a non più di due anni. In via subordinata egli ha postulato una condizionale parziale (ex art. 43 CPS) oppure la condanna a dei lavori di pubblica utilità (ex art. 37 CPS).
C. Con osservazioni 11 gennaio 2008 la Divisione dell’ambiente ha proposto, per contro, la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
2. Giusta l'art. 42 cpv. 1 lett. a cifra 1 del Regolamento cantonale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (RALCC), durante il periodo di caccia alta è permessa al cacciatore la cattura di tre camosci, dei quali al massimo:
- un maschio di almeno 2.5 anni per colui che ha precedentemente abbattuto una femmina non allattante di almeno 2.5 anni, oppure un capo di 1.5 anni (anzello) maschio con corna non superiori ai 16 cm o femmina;
- due femmine non allattanti di almeno 2.5 anni;
- un capo di 1.5 anni (anzello) maschio o femmina.
L'art. 11 LCC impone al cacciatore di registrare la selvaggina da lui uccisa e di permetterne il controllo, secondo le norme fissate dal Consiglio di Stato. La disposizione è concretata dall'art. 29 lett. a RALCC, secondo cui il cacciatore deve iscrivere immediatamente sul posto dell'uccisione, nel foglio di controllo, il giorno, l'ora, il Comune e il luogo dell'abbattimento, così come la specie, l’età e il sesso di ogni animale e la lunghezza delle corna dei camosci; in caso di autodenuncia, egli deve inoltre specificarne i motivi. Il cacciatore deve altresì presentare ai posti di controllo entro 48 ore dall’abbattimento i cervi, i camosci e i caprioli (art. 29 lett. b RALCC, prima frase).
Durante l’esercizio della caccia oltre ai mezzi e metodi ausiliari proibiti dalla legge è vietato, senza una specifica autorizzazione rilasciata dall’Ufficio della caccia e della pesca, sezionare la selvaggina uccisa (art. 49 lett. d RALCC, primo periodo).
Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, contravviene alla Legge sulla caccia e alle relative norme di applicazione è punibile con una multa fino a fr. 20’000.-- (art. 41 LCC, prima frase). Egli è tenuto inoltre al risarcimento del danno (art. 45 LCC) e può vedersi privato del diritto di cacciare, oltre ai casi previsti dalla Legge federale sulla caccia, in caso di grave o reiterata violazione della legislazione cantonale (art. 43 LCC).
3. La Divisione dell’ambiente, rimprovera al denunciato di avere, nell’esercizio della caccia alta, in data 14 settembre 2007, abbattuto un camoscio maschio adulto, capo a lui vietato, in quanto ne aveva in precedenza abbattuto un altro, omettendo di iscriverlo sul foglio di controllo ed evitando di presentarlo a un posto di controllo, nonostante la possibilità di autodenunciarsi, nonché di averlo trafugato mediante dissezione.
Il trasporto del capo abbattuto è stato osservato in lontananza dai due agenti, i quali, accortisi qualche giorno dopo i fatti che l’insorgente non aveva presentato alcun capo al controllo, hanno provveduto ad interrogarlo, in data 20 settembre 2007, contestandogli l’infrazione (cfr. esposizione dettagliata dei fatti 24 settembre 2007 inerente il rapporto di contravvenzione, agli atti).
4. Il ricorrente afferma di aver erroneamente sparato al camoscio maschio, credendolo una femmina non allattante. Una volta accortosi dell’errore però, ha tralasciato deliberatamente di segnalare il fatto al posto di controllo per evitare l’onta dell’autodenuncia (prospettiva che, a suo dire, deve essere valutata in quanto circostanza personale interiore, cfr. ricorso, punto 17).
L’insorgente non negando i fatti contestatigli, sottolinea di aver agito per negligenza, precisando che l’abbattimento di un camoscio per negligenza non costituisce un’infrazione grave (ricorso, punto 14 e seg.). Egli soggiunge poi che occorre tenere in debito conto la sua collaborazione, come pure il fatto che il danno alla fauna verrà senz’altro riparato con il pagamento del rispettivo risarcimento (ricorso, punto 18), al quale è tuttavia tenuto per legge.
In definitiva, egli contesta la privazione effettiva del diritto di cacciare per tre anni che implica la decadenza del certificato di abilitazione alla caccia ex art. 7 LCC, sostenendo che per una persona di 57 anni, non più abituata alla didattica e al nozionismo necessari per gli esami, tale sanzione comporterebbe di fatto la fine della caccia, per cui la pena diverrebbe eccessiva e sproporzionata (cfr. ricorso, punto 20).
5. Affinché l’autorità giudicante possa decretare il divieto di cacciare, oltre ai casi previsti dalla Legge federale sulla caccia, l’art. 43 LCC, come detto, esige una violazione grave o reiterata della legislazione cantonale.
Nella decisione impugnata, l’autorità di prima istanza ha giustificato il provvedimento adottato, rilevando che “l’infrazione relativa alla mancata iscrizione del camoscio maschio e il suo trafugamento è infatti grave e permette di ravvisare nell’atteggiamento da questi assunto nei confronti delle regole della caccia carenze tali da legittimare una prognosi sfavorevole circa il suo comportamento. Non di meno nella commisurazione della pena privativa del diritto di cacciare vanno considerati i gravi precedenti”, con riferimento ai seguenti provvedimenti:
- decisione 27 luglio 1974 del Dipartimento dell’economia pubblica: multa di fr. 200.--, oltre alla pena accessoria della privazione del diritto di cacciare per 3 anni, condizionalmente sospesa per un periodo di prova di un anno, per aver esercitato la caccia alle marmotte in tempo di divieto;
- decisione 17 maggio 1991 del Dipartimento dell’economia pubblica: multa di fr. 300.--, oltre alla privazione del diritto di cacciare per 3 anni, condizionalmente sospesa per un periodo di prova di due anni, per aver abbattuto un camoscio, omettendo di iscriverlo immediatamente nel foglio di controllo sul posto dell’uccisione e senza sottoporlo a controllo; inoltre per aver detenuto un’arma da caccia sprovvista del relativo certificato di controllo;
- decreto di accusa 26 ottobre 1998 del Ministero pubblico: multa di fr. 1'500.--, oltre alla privazione del diritto di cacciare per due anni, da espiare (pena integralmente confermata dalla Corte di cassazione e revisione penale del Tribunale di appello con sentenza 6 aprile 1999) per avere, senza autorizzazione, in tempo di divieto, cacciato e ucciso - in correità con un altro cacciatore - un capriolo femmina con un’arma proibita e quindi per aver portato fuori dalla propria dimora l’arma in questione senza essere a beneficio della necessaria autorizzazione di porto d’arma.
Nelle osservazioni 11 gennaio 2008 l’autorità di prima istanza ha ribadito che l’infrazione risulta “particolarmente grave se si considera che è stata commessa da un cacciatore navigato con alle spalle decine e decine di stagioni venatorie”. Essa ha quindi concluso asserendo come alla luce dei suddetti precedenti “si evince la poca propensione del denunciato nel rispettare le regole venatorie” (cfr. osservazioni, pag. 2 in fine).
6. Anzitutto va rilevato che se il ritiro dell’autorizzazione del diritto di cacciare (patente) ex art. 43 LCC, in qualità di pena accessoria, era suscettibile fino al 31 dicembre 2006 di essere sospeso condizionalmente in applicazione per analogia dell’art. 41 cpv. 1 vCPS, con l’entrata in vigore il 1. gennaio 2007 della nuova parte generale del Codice penale, che ha comportato la soppressione delle pene accessorie e ha limitato la possibilità di sospensione condizionale (totale o parziale) alle sole pene principali (pena pecuniaria, lavoro di pubblica utilità e talune pene detentive), la predetta costruzione giuridica è venuta a cadere (cfr. Schneider/Garré, Commentario basilese, Strafrecht I, ad. art. 42, n. 30).
Di conseguenza, per i fatti commessi dopo tale data non vi è più possibilità di sospendere condizionalmente la privazione del diritto di cacciare, qualora si realizzino, come in concreto, gli estremi per pronunciare simile pena.
Ciò premesso, occorre stabilire la durata della privazione del diritto di cacciare.
A tale fine, va considerato che se per l’episodio iniziale, ovvero l’abbattimento del capo proibito, possa essere ammessa una lieve negligenza (per altro conditio sine qua non dell’autodenuncia), diversa è la conclusione che si può trarre nella valutazione del comportamento adottato dall’insorgente nei frangenti successivi, laddove ha omesso intenzionalmente di iscrivere il selvatico sul foglio di controllo e di presentarlo a un posto di controllo, procedendo con consapevolezza (ossia dopo riflessione) alla sua occultazione, sezionandolo e portando la carne al proprio domicilio. Tale forma di dolo e la modalità di esecuzione messa in atto conferiscono un’indubbia rilevanza soggettiva all’infrazione commessa, che esclude ogni tipo di errore sull’illiceità dell’atto, tale da poter essere eventualmente preso considerazione come circostanza personale nel senso dell’art. 27 CPS.
Contro l’interessato, come a giusto titolo osservato dall’autorità di prime cure (cfr. osservazioni, pag. 2 in alto), pesa pure il fatto d’aver infranto le disposizioni legali con alle spalle una lunga esperienza in materia e decine e decine di stagioni venatorie. Non giova per altro all’insorgente evocare la collaborazione con l’autorità inquirente ove solo si consideri che se non fosse stato per puro caso, l’infrazione non sarebbe mai stata scoperta: messo di fronte all’evidenza, altro non poteva fare che chiarire la sua posizione.
7. Quanto ai precedenti, come già esposto, il ricorrente è stato in passato più volte condannato per reati legati alla caccia, nel 1974, nel 1990 e nel 1998 (cfr. atti). In particolare nel 1990 aveva commesso un misfatto molto simile a quello qui in discussione.
Occorre nondimeno precisare, in applicazione analogica dell’art. 369 cpv. 7 CPS, che trascorsi i termini stabiliti per l’eliminazione d’ufficio delle iscrizioni a casellario giudiziale (principio che deve valere a fortiori per le pene inflitte in virtù di disposizioni penali contenute in leggi speciali, non iscritte a casellario), la sentenza eliminata non è più opponibile all’interessato (cfr. DTF 135 IV 87, consid. 2.4). Ne segue che, ad eccezione della condanna del 1998 (divenuta esecutiva solamente nel 1999 stante l’interposto ricorso per cassazione), le ulteriori condanne emesse nei confronti dell’insorgente non possono essere qui prese in considerazione.
8. Di conseguenza, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, segnatamente della gravità dell’infrazione per quanto attiene al trafugamento del capo abbattuto illegalmente, e del precedente testé evocato, si impone senz’altro il ritiro dell’autorizzazione del diritto di cacciare. Il periodo di revoca può tuttavia essere ridotto da tre a due anni.
Il ricorso, seppur con argomentazioni giuridiche diverse da quelle addotte nel gravame, deve pertanto essere accolto in questa misura.
L’esito del ricorso induce a rinunciare al prelievo di tasse e spese di giustizia per l’odierno giudizio.
Per quanto attiene alle ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente, né un simile principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128 cons. 2b).
Per questi motivi, 18 e 21 LCP; 11, 41, 43, 44, 45 e 47 LCC; 29 lett. a, 42 cpv. 1 lett. a, 49 lett. d, 67 RALCC; 1 e segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto ed il dispositivo n. 1, terzo punto, della decisione impugnata è riformato nel senso che il signor RI 1 è condannato:
· (…)
· (…)
· alla privazione del diritto di cacciare per 2 (due) anni.
2. Non si prelevano né tasse, né spese per l’odierno giudizio.
Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
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Il giudice: Il segretario:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).