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Incarto
n. 6637/810 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 14 marzo 2008 presentato da
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RI 1 |
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contro |
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la decisione 7 marzo 2008 n. 6637/810 emessa dalla CRTE 1 |
viste le osservazioni 9 aprile 2008 presentate dalla CRTE 1,;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
che con decisione 7 marzo 2008 la CRTE 1 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 200.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 20.-, per i seguenti fatti accertati il 26 gennaio 2008 in territorio di __________:
“Ha circolato con il veicolo TI__________ producendo rumore evitabile per l’uso irrazionale del motore”;
che la risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 42 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr e 33 ONC;
che contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento;
che la CRTE 1 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata;
considerato in diritto
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l’art. 42 cpv. 1 LCStr il conducente deve astenersi dal cagionare agli utenti della strada e ai vicini qualsiasi molestia evitabile, in particolare con rumore, polvere, fumo o puzzo e deve evitare, il più possibile, di spaventare gli animali (per quanto concerne i rumori cfr. anche art. 33 ONC);
che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr);
che la CRTE 1 rimprovera al multato di aver circolato producendo rumore evitabile per l’uso irrazionale del motore;
che l’infrazione è stata accertata da un agente della Polizia cantonale, il quale ha inflitto la multa: “Per aver condotto il veicolo, __________ TI __________, su via __________ con l’uso irrazionale del motore, facendolo andare su di giri senza cambiar marcia, e immettendosi quindi su via __________. Durante la manovra non ha causato nessun pericolo alla circolazione” (cfr. rapporto di contravvenzione);
che il ricorrente, nel merito, si esaurisce affermando che “è inaccettabile che vengono date multe per questi casi, dato che il rumore provocato dal mio veicolo è sempre minore paragonato ad altri modelli oppure motociclette di alta cilindrata”;
che con questa argomentazione l’insorgente, il quale non contesta l’infrazione, sembra adombrare una disparità di trattamento;
che per costante dottrina e giurisprudenza, la violazione della legge da parte dell’autorità non conferisce alcun diritto al cittadino a essere trattato nello stesso modo illegale, a meno che l’autorità rifiuti di abbandonare siffatta prassi e non siano lesi interessi pubblici preponderanti;
che l’insorgente, nella specie, lamenta una possibile tolleranza della polizia nei confronti di terzi, ma non pretende che l’autorità preposta al perseguimento di queste infrazioni, ossia la CRTE 1, intenda istituire o mantenere l’asserta prassi illegale;
che nulla induce pertanto a scostarsi dalla decisione impugnata, non avendo il ricorrente addotto giustificazioni o evocato circostanze tali da escludere la sua responsabilità;
che la multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 42 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 33 ONC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
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Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).