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Incarto
n. 6570/802 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 17 marzo 2008 presentato da
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RI 1, |
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contro |
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la decisione 7 marzo 2008 n. 6570/802 emessa dalla CRTE 1 |
viste le osservazioni 17 aprile 2008 presentate dalla CRTE 1,;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La CRTE 1 con decisione 7 marzo 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per i seguenti motivi:
“Alla guida del veicolo TI __________ non osservava il segnale ‘divieto generale di circolazione nelle due direzioni’.”
Fatti accertati l’8 novembre 2007 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 18 cpv. 1 OSStr.
B. Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
C. La CRTE 1, con comunicazione 17 aprile 2008, si astiene dal formulare osservazioni, lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
2. Per l’art. 27 cpv. 1 LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni.
Il segnale «Divieto generale di circolazione nelle due direzioni» (2.01) indica che, per principio, la circolazione è vietata nei due sensi a tutti i veicoli (art. 18 cpv. 1 OSStr).
Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCstr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr). Per l’inosservanza del segnale che vieta la circolazione nelle due direzioni l’allegato 1 all’Ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031; OMD) commina una sanzione pecuniaria di fr. 100.- (infrazione n. 304.1).
3. La CRTE 1 rimprovera al multato – in applicazione delle predette disposizioni – di non avere osservato il segnale di divieto generale di circolazione nelle due direzioni in via__________ a __________.
4. Il ricorrente non contesta di per sé di aver commesso l’infrazione, ma si oppone alla multa con la seguente argomentazione:
“I motivi che mi spingono a contestare la contravvenzione sono diversi e di seguito li cito, sottoponendoli alla vostra attenzione.
1. Il divieto è stato posto dal Municipio di __________ allorché un municipale del Comune, tal signor __________, si è domiciliato in quella strada. Ciò rappresenta, a mio modo di vedere, un abuso di potere flagrante. In particolare mi sembra che si possa configurare una violazione dell’art. 9 della Costituzione federale svizzera che recita: ‘Ognuno ha il diritto di essere trattato senza arbitrio (…) da parte degli organi dello stato’.
L’arbitrio in questo caso è palese.
2. Un arbitrio che si ripropone anche nel fatto che i cittadini di __________ quando transitano da via __________ non vengono multati. Io abito a __________, a pochi metri dal confine e incorro nella sanzione. In questa fattispecie si configura anche una violazione dell’art. 8 della Costituzione federale, che recita che ‘Tutti sono uguali davanti alla legge e nessuno può essere discriminato’. La differenza di trattamento, che vi può venir confermato[a] da decine di cittadini di __________ e dalla stessa Polizia comunale è lampante.
3. In Via __________ vi sono una mezza dozzina di abitazioni e un cimitero. I poveri morti non credo siano disturbati dalle circa 200 auto che transitano giornalmente (dati della Polizia comunale di __________). La strada è adeguata al transito, tanto è che nella direzione nord/sud, per accedere al __________, viene concessa un’eccezione che permette il passaggio. Il divieto non ha quindi alcuna giustificazione ragionevole.
4. Se pensiamo alla questione ambientale, che senza scomodare la Costituzione appare a tutti i cittadini di prioritaria importanza, è evidente che transitare, come succede nel mio caso, per via __________ e attraverso via __________ significa consumare il triplo di benzina e creare un impatto significativamente negativo in termini di traffico (la via __________ nei momenti di punta e[è] satura) e di carico ambientale.
5. Considerati questi aspetti, l’abuso di potere di un amministratore pubblico in primo luogo, ma anche le ragioni determinate dal buon senso, ritengo che la contravvenzione sia ingiusta in quanto il divieto di circolazione e le diverse modalità di farlo rispettare (o NON farlo rispettare) siano incostituzionali e quindi abusive.”
(cfr. ricorso)
5. Nella misura in cui l’insorgente fa valere una presunta disparità di trattamento occorre rilevare che per costante dottrina e giurisprudenza, la violazione della legge da parte dell’autorità non conferisce alcun diritto al cittadino a essere trattato nello stesso modo illegale, a meno che l’autorità rifiuti di abbandonare siffatta prassi e non siano lesi interessi pubblici preponderanti. In specie, il ricorrente, pur lamentando una possibile tolleranza della polizia nei confronti di terzi, non pretende che l’autorità preposta al perseguimento di queste infrazioni, ossia la CRTE 1, intenda istituire o mantenere l’asserta prassi illegale. La censura non ha quindi pregio.
6. Il multato si duole altresì del fatto che l’impossibilità di transitare su via __________ comporterebbe un largo giro con conseguenze negative sia sulla fluidità del traffico sia sull’ambiente.
Contestate sono dunque le scelte di politica del traffico adottate dall’autorità competente nella località in cui è avvenuta l’infrazione. L’insorgente dimentica tuttavia che non è compito di questo giudice sindacare sull'opportunità di una determinata regolamentazione. La posa di segnali è prescritta in maniera precisa sia dalla legislazione federale sia da quella cantonale, le quali prevedono specifici rimedi di diritto per contestare segnali è demarcazioni che non corrispondono alle prescrizioni, segnatamente quando sono stati utilizzati segnali o demarcazioni non previsti, sono stati collocati segnali o demarcazioni senza necessità, oppure mancano dove sono necessari (cfr. art. 106 cpv. 1 lett. a OSStr; Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, 3° ed. pag. 1042 e seg.).
Dalla documentazione agli atti non risulta però, e il ricorrente nemmeno lo sostiene, che siano mai state adite le vie legali per contestare la decisione di posa del segnale. La via scelta dall’insorgente, ossia l’ignorare deliberatamente un segnale per contestarne la posa invece di percorrere le regolari vie ricorsuali messe a disposizione dalla procedura amministrativa, non è per contro ammissibile (cfr. sentenza del Tribunale federale 6S.341/2004 del 17 novembre 2004).
7. Per quanto concerne infine l’asserzione che il segnale sarebbe stato posato solo per far piacere a un municipale residente in loco, la stessa non è minimamente comprovata e già per questo motivo non può essere valutata.
Va tuttavia detto che anche se per avventura fosse il caso, si tratterebbe di nuovo di una questione inerente i motivi che hanno indotto alla posa della segnaletica. Contro siffatte decisioni, come detto, la via da percorrere è un’altra.
8. In definitiva nulla induce a scostarsi dalla decisione impugnata, non avendo il ricorrente addotto giustificazioni o evocato circostanze tali da escludere la sua responsabilità.
A giusta ragione la CRTE 1 ha quindi inflitto al ricorrente una multa di fr. 100.-, pari all’importo previsto dall’OMD per questo tipo di infrazione.
Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 18 cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
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Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).