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Incarto
n. 8448/803 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 27 marzo 2008 presentato da
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RI 1, |
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contro |
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la decisione 21 marzo 2008 n. __________ emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino, |
viste le osservazioni 7 aprile 2008 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto:
che la Sezione della circolazione, con decisione 21 marzo 2008, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 430.-, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 30.-, per i seguenti fatti accertati il 7 gennaio 2008 in territorio di __________:
"Alla guida del veicolo TI __________ ha circolato nell’abitato di __________ a velocità superante i 50 k/h ivi prescritti.
Velocità accertata con apparecchio radar: 76 km/h.
Velocità punibile dedotta la tolleranza: 71 km/h ";
che la risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 1 lett. a ONC; 22 cpv. 1 OSStr;
che RI 1 è insorto contro tale decisione con ricorso 27 marzo 2008 in cui postula una riduzione della multa, in considerazione della sua limitata capacità finanziaria;
che con comunicazione 7 aprile 2008 la CRTE 1 dichiara di astenersi dal formulare osservazioni, lasciando a questo giudice "la più ampia facoltà di giudizio";
considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 27 cpv. 1 prima frase LCStr l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali; i segnali “Velocità massima” (2.30) e “Velocità massima 50, Limite generale” (2.30.1) indicano la velocità che i veicoli non devono superare nelle località anche se le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono buone (art. 22 cpv. 1 prima frase OSStr; cfr. inoltre art. 4a cpv. 1 lett. a ONC);
che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr);
che la Sezione della circolazione rimprovera al multato, come detto, di avere circolato in abitato alla velocità punibile, dedotto il margine di tolleranza, di 71 km/h in luogo dei 50 km/h prescritti;
che l’insorgente non contesta la fattispecie ascrittagli, ma sostiene che la multa inflittagli lo mette seriamente in difficoltà a fronte della sua precaria situazione economica, essendo egli a beneficio di una modesta rendita AI, che, sommata a qualche piccolo lavoro di manutenzione, gli consente di raggiungere un reddito mensile di circa fr. 2'200.-;
che la sanzione inflitta dalla Sezione della circolazione risulta – di per sé – giustificata dalla relativa gravità della trasgressione perpetrata dall'interessato;
che dal fascicolo processuale non emerge inoltre che l’insorgente abbia obblighi di mantenimento particolari e tali da impedirgli di far fronte a un pagamento seppur rateale della multa;
che in siffatte evenienze, considerata altresì la facoltà di chiedere una rateazione all’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona, non vi è spazio per accordare la postulata riduzione;
che visto l’esito del gravame, gli oneri processuali andrebbero posti a carico del ricorrente; tuttavia, data la particolarità della fattispecie, si rinuncia in via del tutto eccezionale al loro prelievo;
per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr e 22 cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.
2. Non si prelevano né tasse né spese per l'attuale giudizio.
3. Intimazione a:
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Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTF).