Incarto n.
30.2008.80

9967/808

Bellinzona

7 agosto 2009

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 11 aprile 2008 presentato da

 

 

RI 1,

 

contro

 

la decisione 11 aprile 2008 n. 9967/808 emessa dalla CRTE 1

 

viste                                  le osservazioni 22 aprile 2008 presentate dalla CRTE 1, ,

 

                                         letti ed esaminati gli atti,

 

 

considerato                      in fatto ed in diritto

 

                                         che con decisione 11 aprile 2008 la CRTE 1 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 250.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e alle spese di fr. 20.- per le seguenti infrazioni accertate il 27 febbraio 2008 in territorio di __________:

                                         “Ha circolato con il motoveicolo TI __________ avente l’apparato silenziatore non conforme alle prescrizioni per cui produceva rumore evitabile. Il veicolo era pure sprovvisto del catarifrangente e della sigla ‘L’. Inoltre ha omesso di applicare la targa”;

 

                                         che la risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 29, 93 cifra 2 LCStr; 27 cpv. 1 ONC; 45 cpv. 2, 53, 96, 140 cpv. 1 lett. b, 219 cpv. 1 e 2 OETV;

 

                                         che contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendo una rivalutazione della decisione che tenga conto delle giustificazioni da lei addotte nelle osservazioni formulate il 12 marzo 2008 all’indirizzo dell’autorità di prime cure;

 

                                         che in questo scritto la ricorrente non contestava di aver manomesso il silenziatore dello scarico e se ne assumeva la responsabilità, ma apportava giustificazioni per aver circolato senza targa, catarifrangente e sigla ‘L’ applicati al veicolo;

 

                                         che nelle osservazioni 22 aprile 2008 la CRTE 1 ha ammesso di non aver tenuto conto per una svista delle giustificazioni addotte e ritenendo le stesse valide ha proposto di ridurre la multa a fr. 150.- per la sola infrazione concernente l’apparato silenziatore;

 

                                         che detta infrazione non è contestata e l’importo della multa appare confacentemente proporzionato alla gravità dell’infrazione stessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;

 

                                         che il ricorso va pertanto accolto e la multa ridotta come indicato;

 

 

per questi motivi                 visti gli art. 29, 93 cifra 2 LCStr; 27 cpv. 1 ONC; 45 cpv. 2, 53, 96, 140 cpv. 1 lett. b, 219 cpv. 1 e 2 OETV; 1 segg. LPContr;

 

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di fr. 150.-, oltre alla tassa di giustizia di
fr. 40.- e alle spese di fr. 20.-.

 

                                 2.     Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

 

 

 

 

Il presidente:                                                                            La segretaria:

 

 

 

 

 

 

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).