|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto
n. 9967/808 |
Bellinzona
|
Sentenza In nome |
|
||
|
Il Presidente della Pretura penale |
|||||
|
Marco Kraushaar |
|||||
|
|
|||||
sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 11 aprile 2008 presentato da
|
|
RI 1, |
|
|
contro |
|
|
la decisione 11 aprile 2008 n. 9967/808 emessa dalla CRTE 1 |
viste le osservazioni 22 aprile 2008 presentate dalla CRTE 1, ,
letti ed esaminati gli atti,
considerato in fatto ed in diritto
che con decisione 11 aprile 2008 la CRTE 1 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 250.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e alle spese di fr. 20.- per le seguenti infrazioni accertate il 27 febbraio 2008 in territorio di __________:
“Ha circolato con il motoveicolo TI __________ avente l’apparato silenziatore non conforme alle prescrizioni per cui produceva rumore evitabile. Il veicolo era pure sprovvisto del catarifrangente e della sigla ‘L’. Inoltre ha omesso di applicare la targa”;
che la risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 29, 93 cifra 2 LCStr; 27 cpv. 1 ONC; 45 cpv. 2, 53, 96, 140 cpv. 1 lett. b, 219 cpv. 1 e 2 OETV;
che contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendo una rivalutazione della decisione che tenga conto delle giustificazioni da lei addotte nelle osservazioni formulate il 12 marzo 2008 all’indirizzo dell’autorità di prime cure;
che in questo scritto la ricorrente non contestava di aver manomesso il silenziatore dello scarico e se ne assumeva la responsabilità, ma apportava giustificazioni per aver circolato senza targa, catarifrangente e sigla ‘L’ applicati al veicolo;
che nelle osservazioni 22 aprile 2008 la CRTE 1 ha ammesso di non aver tenuto conto per una svista delle giustificazioni addotte e ritenendo le stesse valide ha proposto di ridurre la multa a fr. 150.- per la sola infrazione concernente l’apparato silenziatore;
che detta infrazione non è contestata e l’importo della multa appare confacentemente proporzionato alla gravità dell’infrazione stessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che il ricorso va pertanto accolto e la multa ridotta come indicato;
per questi motivi visti gli art. 29, 93 cifra 2 LCStr; 27 cpv. 1 ONC; 45 cpv. 2, 53, 96, 140 cpv. 1 lett. b, 219 cpv. 1 e 2 OETV; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e
la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di
fr. 150.-, oltre alla tassa di giustizia di
fr. 40.- e alle spese di fr. 20.-.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
3. Intimazione a:
|
|
|
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).