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Incarto
n. 2261/109 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con Gabriele Fossati in qualità di segretario per statuire sul ricorso 23 febbraio 2009 presentato da
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RI 1, c/o __________, __________, __________ rappr. da: RA 1, __________, __________ |
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contro |
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la decisione 6 febbraio 2009 n. 2261/109 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino, |
letti ed esaminati gli atti,
considerato in fatto e in diritto
che la Sezione della circolazione con decisione 6 febbraio 2009 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 1'000.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr. 40.-, già versati con cauzione di fr. 1'140.-, per i seguenti motivi:
“Ha circolato con il veicolo articolato __________ senza avere con sé la documentazione atta a verificare, in modo inequivocabile, l’attività svolta nei giorni precedenti”;
che i fatti sono stati accertati il 20 dicembre 2008 in territorio di __________;
che la risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 56, 103 cpv. 1, 106 cpv. 1 LCStr; 14c, 21 cpv. 2 OLR1;
che contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone in sostanza l’annullamento, con la conseguente restituzione della cauzione;
che alla Sezione della circolazione, la quale ha prodotto i documenti in suo possesso, non sono state chieste osservazioni (art. 10 cpv. 1 vLPContr);
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr nella versione 19 dicembre 1994 della normativa (ancora applicabile al presente procedimento in virtù dell’art. 453 cpv. 1 CPP-CH). Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 vLPContr;
che secondo l’art. 56 cpv. 1 LCStr, il Consiglio federale disciplina la durata del lavoro e della presenza dei conducenti professionali di veicoli a motore. Esso garantisce loro un sufficiente riposo giornaliero, come pure dei giorni di congedo, in modo che non siano assoggettati a esigenze maggiori di quelle stabilite nella legge per attività simili. Il Consiglio federale provvede pure affinché sia esercitato un controllo efficace sull’osservanza di queste disposizioni;
che in questo senso, l’art. 25 cpv. 2 lett. i LCStr stabilisce che il Consiglio federale emana prescrizioni circa gli odocronografi, i tachigrafi e simili. Esso prescrive tali apparecchi, in particolare, per il controllo del tempo di lavoro dei conducenti professionali e, se necessario, per i veicoli di persone punite a cagione di eccesso di velocità;
che finché si trova nel veicolo o nelle sue vicinanze il conducente deve, durante la sua attività, tenere costantemente in funzione l’odocronografo e utilizzarlo in modo che siano registrati puntualmente i periodi di guida, gli altri periodi di lavoro e le pause (art. 14 cpv. 1 OLR1);
che se guida un veicolo con un odocronografo analogico, il conducente deve essere in grado di presentare in qualsiasi momento all’autorità d’esecuzione il disco del giorno in corso e i dischi utilizzati nei precedenti 28 giorni, nonché la carta del conducente nel caso sia titolare di una tale carta (art. 14c cpv. 1 OLR1). Se guida un veicolo con un odocronografo digitale, il conducente deve essere in grado di presentare in ogni momento all’autorità d’esecuzione la carta del conducente (art. 14c cpv. 2 OLR1);
che chiunque viola le disposizioni sul controllo, in particolare chi non tiene o non tiene correttamente i mezzi di controllo, non se ne serve o non se ne serve correttamente, oppure non li usa o li danneggia è punito con la multa (art. 21 cpv. 2 lett. a OLR1);
che in applicazione delle predette disposizioni, la Sezione della circolazione rimprovera al multato - autista di professione e fermato alla guida di un trattore a sella con rimorchio - di non essere stato in grado di presentare i mezzi di controllo atti a comprovare l’attività svolta nei giorni precedenti al suo fermo e, di riflesso, l’osservanza del necessario periodo di riposo;
che nel dettaglio, così si è espresso l’agente denunciante nel rapporto di contravvenzione:
“Quale autista professionale ha circolato alla guida dell’autoarticolato sopraelencato, omettendo di presentare i mezzi di controllo (dischi cronotachigrafi) atti a stabilire l’attività lavorativa svolta nei giorni precedenti.
NB: al momento del controllo presentava una dichiarazione inveritiera e non ufficiale, attestante uno pseudo periodo di ferie. La stessa è stata redatta dal datore di lavoro al fine di occultare il mancato riposo giornaliero e settimanale, come pure il superamento delle ore di guida. Si fa notare che la ditta in questione è conosciuta ai nostri servizi per analoghe infrazioni di questo genere”;
che il multato contesta l’addebito mossogli producendo un contratto di lavoro sottoscritto il 19 dicembre 2008 con la ditta di trasporti RA 1 di __________ (__________), il quale dimostrerebbe che egli, i giorni precedenti al suo fermo, non aveva svolto nessuna attività e non poteva pertanto disporre di alcun mezzo di controllo da esibire:
“Lo stesso aveva con se il contratto di lavoro redatto in data 19/12/2008 ed una lettera che attestava che era il primo giorno di lavoro. L’autista fermato per un controllo ha esibito tutta la documentazione in originale ai poliziotti che nonostante la presa visione degli stessi hanno redatto il verbale in oggetto”;
che le spiegazioni addotte dal ricorrente risultano poco credibili e non giustificano in ogni caso l’annullamento della sanzione inflittagli;
che in primo luogo, tralasciando l’incongruenza con il resoconto del poliziotto (secondo cui RI 1 aveva in origine addotto un precedente periodo di ferie e non il recente inizio dell’attività lavorativa presso la __________), appare inverosimile che il multato, dopo avere sottoscritto un contratto di lavoro a __________ - peraltro, singolarmente, in lingua italiana e non polacca - il 19 dicembre 2008, si potesse trovare già alle ore 15.00 del 20 dicembre 2008 ad __________, oltretutto - di nuovo singolarmente - proveniente da sud;
che in secondo luogo, quand’anche la versione di RI 1 fosse vera, resterebbe comunque il fatto che l’insorgente non è stato in grado di fornire i mezzi di controllo relativi all’attività svolta durante il giorno precedente al suo fermo, allorquando, stando alle sue stesse affermazioni, già era alle dipendenze della ditta di trasporti;
che l’infrazione ravvisata dalla Sezione della circolazione deve pertanto essere confermata;
che la multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che il ricorso va pertanto respinto. Vista la particolarità della fattispecie, si prescinde eccezionalmente dal prelievo di oneri processuali di questa sede;
per questi motivi, visti gli art. 25 cpv. 2 lett. i, 56 cpv. 1 LCStr; 14 cpv. 1, 14c, 21 cpv. 2 lett. a OLR1; 453 cpv. 1 CPP-CH; 1 segg. vLPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione a:
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RI 1, c/o __________, __________, __________CRTE 1, __________, __________
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Il presidente: Il segretario:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).