|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto
n. 9554/104 |
Bellinzona
|
Sentenza In nome |
|
||
|
Il Presidente della Pretura penale |
|||||
|
Marco Kraushaar |
|||||
|
|
|||||
sedente con Gabriele Fossati in qualità di segretario per statuire sul ricorso 24 aprile 2009 presentato da
|
|
RI 1, __________, |
|
|
contro |
|
|
la decisione 10 aprile 2009 n. 9554/104 emessa dalla CRTE 1, __________, |
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La CRTE 1 con decisione 10 aprile 2009 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 150.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:
“Ha circolato con il veicolo __________ producendo rumore evitabile per l’uso irrazionale del motore”.
Fatti accertati il 6 gennaio 2009 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 42 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 33 ONC.
B. Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone in sostanza l’annullamento.
C. La CRTE 1 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr.
2. L’art. 42 cpv. 1 LCStr prescrive al conducente di astenersi dal cagionare agli utenti della strada e ai vicini qualsiasi molestia evitabile, in particolare con rumore, polvere, fumo o puzzo e di evitare, il più possibile, di spaventare gli animali.
Per quanto riguarda il rumore, l’art. 33 ONC precisa che i conducenti, i passeggeri e gli ausiliari non devono cagionare alcun rumore evitabile, specialmente nei quartieri abitati, nei luoghi di riposo e di notte. È segnatamente vietato (a) usare in modo continuo e inadeguato l’avviamento e riscaldare e far girare inutilmente il motore di veicoli fermi, (b) far girare a regime elevato il motore, a vuoto o nelle marce basse, (c) accelerare troppo rapidamente, soprattutto alla partenza, (d) effettuare continuamente giri inutili nell’interno delle località, (e) circolare troppo rapidamente, soprattutto con veicoli provvisti di cerchioni metallici, con carico sciolto o con rimorchi, nelle curve e in salita, (f) caricare e scaricare veicoli senza precauzione e trasportare bidoni e analoghi carichi rumorosi senza fissarli e senza isolarli, (g) sbattere le portiere, il cofano, il coperchio del portabagagli e simili, (h) disturbare con apparecchi radio e altri apparecchi per la riproduzione del suono, installati e trasportati nel veicolo.
Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).
3. In applicazione delle predette disposizioni, la Sezione della circolazione rimprovera al multato di avere provocato del rumore molesto evitabile circolando con la propria autovettura sul piazzale del posteggio pubblico situato in località __________ (comune di __________), facendo girare il motore a regime elevato nelle marce basse.
4. RI 1, da parte sua, contesta l’addebito mossogli sostenendo in primo luogo che lo scopo del giro in macchina attraverso il piazzale era quello di verificare la tenuta del veicolo e la propria abilità di conducente (avendo da poco ottenuto la patente) su una superficie ghiacciata come quella in questione. In secondo luogo, l’insorgente nega di essere circolato con il motore a regime elevato, supportando tale affermazione con considerazioni di carattere tecnico:
“A questo punto una considerazione mi sorge spontanea: vengo accusato di «produrre rumore evitabile per l’uso irrazionale del motore». Vorrei mettere in evidenza il seguente fatto: essendo il fondo stradale assai scivoloso e considerando che l’autovettura in questione (Opel astra caravan 1.8) è a trazione anteriore, come è possibile che producessi «rumore evitabile» o, facendo riferimento alla legge sulla circolazione stradale (ART. 42 CPV. 1), che cagionassi agli utenti della strada e ai vicini molestie evitabili, in questo caso con rumore? Effettivamente per produrre «rumore evitabile» avrei dovuto mantenere un elevato numero di giri del motore che a sua volta avrebbe determinato uno slittamento degli pneumatici, il che avrebbe impedito al veicolo di muoversi. E quindi non avrei potuto arrivare al mio scopo (provare una curva dinamica su fondo scivoloso). Queste considerazioni inoltre sono fatte senza contare che l’auto è fornita di controllo della trazione. In effetti l’autovettura possiede un sistema di controllo della trazione, questo significa che se su un fondo a bassa aderenza (come era quello del luogo della presunta infrazione) avessi aumentato il numero di giri in modo così eccessivo da causare «rumore evitabile», il suddetto sistema avrebbe tagliato potenza al motore con un conseguente calo dei giri, e quindi di riflesso del rumore, ridando aderenza agli pneumatici. E a seguito di queste considerazioni mi permetto di contestare l’accusa che mi viene mossa e di sottolineare come le circostanze dimostrino come in quel[l’]occasione non abbia infranto ne l’ART. 42 CPV. 1 della legge sulla circolazione stradale, ne tanto meno l’ART. 33 dell’ordinanza sulle norme della circolazione. Più precisamente riguardo all’ART. 33 dell’ordinanza sulle norme della circolazione non stavo usando inadeguatamente e in modo continuo l’avviamento, come non stavo neppure facendo girare il motore inutilmente da fermo. Inoltre, siccome già in moto nel momento precedente la presunta infrazione, non stavo nemmeno accelerando troppo rapidamente. Infine, come già spiegato prima, non avrei potuto far girare il motore a regime elevato anche se lo avessi voluto (che non fu il caso)”.
5. In sede di controsservazioni l’agente denunciante ha confermato l’infrazione imputata al ricorrente, dichiarando:
“Il 06 gennaio 2009 durante un pattugliamento con il collega sgt. __________ in via __________ in territorio di __________, notavo l’autovettura di marca OPEL ASTRA G 18 CVAN, targata __________, che stava eseguendo delle gincane dentro il posteggio pubblico «__________ », e faceva uso irrazionale del freno a mano, nello stesso tempo produceva rumore evitabile per l’uso irrazionale del motore.
Fermato sul sedime dei posteggi sopra citati, intimavo verbalmente al RI 1 l’infrazione da lui commessa.
Contrariamente a quanto da lui riferito, posso fare rimarcare che i posteggi pubblici non sono dei piazzali per provare il comportamento della propria vettura.
Per altro posso confermare che vi erano altre persone nel posteggio che osservavano le sue prodezze”.
6. In presenza di versioni contrastanti il giudice apprezza liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall’autore dell’accertamento ed esamina la pertinenza della descrizione dei fatti, ritenuto che le constatazioni di un agente denunciante non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza. La valutazione tiene inoltre conto delle argomentazioni sollevate dal multato.
Nella fattispecie, non vi è motivo di dubitare delle dichiarazioni rese dal poliziotto, che ha proceduto a una constatazione per nulla complessa. Stanti il momento (le ore 01.30 di una fredda notte di inizio gennaio antecedente a un giorno lavorativo) e il luogo (la periferia di __________) in cui si sono svolti, è in effetti certo che i fatti siano stati accertati in un contesto di movimenti veicolari e di persone estremamente contenuto, tale cioè da escludere la presenza di fattori che possano avere fuorviato l’agente denunciante nella percezione del carattere (molesto) del rumore prodotto dal mezzo guidato da RI 1.
Quest’ultima eventualità non viene del resto suggerita né dagli atti, né dagli argomenti sollevati dall’insorgente. Al riguardo, appare francamente poco credibile che all’una e mezzo di notte, all’uscita dal cinema (cfr. il ricorso) - e dunque probabilmente in compagnia di amici - il ricorrente abbia improvvisamente deciso di ripetere sul piazzale del posteggio quanto appreso al corso antisbandamento frequentato in precedenza, così da rientrare al domicilio in sicurezza. È invero assai più probabile che davanti agli amici il ricorrente abbia voluto provare ad eseguire alcune evoluzioni (testacoda) con il proprio veicolo, possibili sfruttando il fondo ghiacciato ed aiutandosi con il freno a mano e - per l’appunto - con le marce basse. Che tale ipotesi, tale da rendere del tutto prive di oggetto le asserzioni di ordine tecnico del ricorrente, sia verosimile, risulta altresì da quanto riportato dal poliziotto (e non oggetto di contestazione) nel rapporto di controsservazioni, segnatamente dall’uso irrazionale del freno a mano e dalla presenza di persone intente ad osservare il comportamento __________ evidentemente particolare - di RI 1.
A differenza del multato, inoltre, l’agente denunciante ha l’obbligo conseguente al suo ruolo istituzionale di funzionario di polizia di riportare gli eventi in modo fedefacente, così da non incorrere in sanzioni penali, rispettivamente disciplinari. Anche per tale motivo si ritene quindi che la versione del poliziotto, il quale non può essersi inventato tutto di sana pianta, sia più credibile di quella dell’insorgente.
Visto quanto precede, questo giudice perviene al convincimento che il ricorrente abbia effettivamente compiuto l’infrazione addebitatagli dalla Sezione della circolazione.
7. La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.
Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 42 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 35 ONC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
|
|
|
Il presidente: Il segretario:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).