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Incarto
n. 11432/110 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con Gabriele Fossati in qualità di segretario per statuire sul ricorso 28 aprile 2009 presentato da
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RI 1, __________, |
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contro |
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la decisione 24 aprile 2009 n. 11432/110 emessa dalla CRTE 1, __________, |
viste le osservazioni 5 giugno 2009 presentate dalla CRTE 1, __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
A. La CRTE 1 con decisione 24 aprile 2009 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 500.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr. 80.-, per i seguenti motivi:
“Alla guida della vettura __________ circolava senza mantenersi sufficientemente a destra per cui, in una curva piegante per lei a sinistra, collideva con un autoveicolo sopraggiungente in senso inverso”.
Fatti accertati il 4 febbraio 2009 in territorio di __________ (comune di __________).
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 34 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 7 cpv. 1 ONC.
B. Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone in sostanza l’annullamento.
C. La CRTE 1 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr.
2. Secondo l’art. 34 cpv. 1 LCStr (rispettivamente 7 cpv. 1 ONC), i veicoli devono circolare a destra, sulle strade larghe nella metà destra. Essi devono tenersi il più possibile sul margine destro della strada, soprattutto se procedono lentamente e sui tratti senza visuale.
Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).
3. In applicazione delle predette disposizioni, la CRTE 1 rimprovera alla multata di avere affrontato una curva, piegante per lei a sinistra, spostandosi al centro della carreggiata, andando a collidere con un veicolo proveniente dalla direzione opposta e terminando la propria corsa contro la parete rocciosa sul lato destro della strada.
4. RI 1, da parte sua, rileva innanzitutto di essere in ogni caso riuscita a limitare l’entità e le conseguenze dello scontro grazie a un’immediata reazione. Ricordando i diversi sinistri in cui sarebbe incorsa a partire dal momento dell’acquisto della propria vettura (quattro, di varia portata, in circa otto mesi), l’insorgente ipotizza poi l’esistenza di difetti di fabbricazione del veicolo, i quali potrebbero avere determinato, senza sua colpa, l’incidente in esame.
5. Gli atti confermano che la ricorrente, al momento di affrontare la curva dove è avvenuta la collisione, stava effettivamente viaggiando al centro della carreggiata, venendo in tal modo meno all’obbligo di mantenere il più possibile la destra, sancito dall’art. 34 cpv. 1 LCStr (nonché 7 cpv. 1 ONC). Ciò è quanto emerge, in particolare, dal segno di frenata lasciato sull’asfalto dal copertone anteriore destro della vettura di RI 1 (documentazione fotografica, foto 2), il quale inizia in un punto della strada - proprio il centro - decisamente distante dal bordo destro che l’insorgente avrebbe rettamente dovuto costeggiare.
La ricorrente stessa, del resto, non ha potuto escludere di avere commesso l’infrazione ascrittale dalla CRTE 1. Nel suo interrogatorio davanti alla polizia, dopo le prime dichiarazioni di senso opposto, RI 1 ha in effetti affermato di non ricordare la posizione in cui si trovava con il suo veicolo prima di immettersi nella curva (verbale d’interrogatorio, pp. 1 e 2).
6. Nulla muta, ai fini del compimento dell’infrazione, il fatto che in occasione del sinistro RI 1 abbia asseritamente avuto una pronta reazione (la quale non ha peraltro evitato che l’incidente si concludesse con ingenti danni materiali alle vetture e il ferimento leggero della ricorrente stessa).
Parimenti ininfluente è il rimando ai diversi incidenti in cui l’insorgente sarebbe rimasta in precedenza coinvolta guidando la medesima vettura. Essi non sono infatti sufficienti a fondare un concreto sospetto che il comportamento antigiuridico di RI 1 (l’avere condotto un veicolo senza tenere il margine destro della strada) sia stato provocato da un guasto o da un difetto di fabbricazione del mezzo.
7. La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.
Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 34 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 7 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
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RI 1, __________, CRTE 1, __________, |
Il presidente: Il segretario
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).