Incarto n.
30.2009.148

13525/110

Bellinzona

13 agosto 2009

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 2 giugno 2009 presentato da

 

 

RI 1

difeso da: DI 1,

 

contro

 

la decisione 15 maggio 2009 n. 13525/110 emessa dalla CRTE 1

 

viste                                  le osservazioni 9 giugno 2009 presentate dalla CRTE 1,;

 

                                         letti ed esaminati gli atti,

 

 

ritenuto                             in fatto

 

                                 A.     La CRTE 1 con decisione 15 maggio 2009 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 750.-, oltre alla tassa di giustizia di
fr. 100.- e alle spese di fr. 40.-, per i seguenti motivi:

 

                                         “Alla guida della vettura TI __________ circolando su sedime autostradale ometteva di mantenere la distanza di sicurezza dal veicolo che lo precedeva e azionava abusivamente gli avvisatori ottici. Inoltre effettuava una manovra di sorpasso a destra”.

 

                                         Fatti accertati il 13 marzo 2009 in territorio di __________.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 34 cpv. 4, 35 cpv. 1, 40 e 90 cifra 1 LCStr; 12 cpv. 1 e 29 cpv. 1 ONC.

.

                                 B.     Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l’annullamento.

                                 C.     La CRTE 1 nelle osservazioni 9 giugno 2009 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

 

 

considerato                      in diritto

                                        

                                 1.     Il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 4 LPContr e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr.

 

                                 2.     2.1. Giusta l'art. 6 cpv. 1 della Legge cantonale di applicazione alla Legge federale sulla circolazione stradale del 24 settembre 1985 (LALCStr), le autorità giudiziarie sono competenti a giudicare le violazioni alle norme sul traffico punibili in virtù del Codice penale svizzero e i delitti punibili in virtù della LCStr.

 

                                         La CRTE 1, è invece competente ad istruire e decidere le contravvenzioni e le denunce previste in materia di circolazione, di polizia ferroviaria e di durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali, salvo nei casi di competenza delle autorità giudiziarie (art. 7 LALCStr; art. 4 lett. f RLALCStr 2 marzo 1999, in precedenza art. 3 cpv. 4 RLALCStr 26 novembre 1985). La CRTE 1 trasmette pertanto al Ministero pubblico ed al Magistrato dei minorenni gli atti concernenti:

                                         ·   le violazioni alle norme del traffico punibili in virtù del CP;

                                         ·   i delitti previsti dalla LCStr;

                                         ·   le contravvenzioni elencate dalla LCStr e dalle relative ordinanze qualora siano in concorso con un delitto.

                                        

                                         2.2. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il conducente che effettua un sorpasso sulla destra in autostrada, spostandosi da una corsia all'altra in presenza di traffico intenso, disattende una regola fondamentale della sicurezza stradale (quella che vieta i sorpassi sulla destra, imponendo che essi vengano di principio effettuati a sinistra; cfr. art. 35 cpv. 1 LCStr) e viola pertanto gravemente le norme della circolazione nel senso dell'art. 90 cifra 2 LCStr. Una simile infrazione, commessa su arterie come le autostrade ove normalmente si circola a velocità elevata, costituisce una seria messa in pericolo astratta della sicurezza del traffico e comporta un elevato rischio di incidenti. Esula quindi dal novero delle semplici contravvenzioni per assurgere a reato qualificabile come delitto (DTF 126 IV 192 consid. 3 e rimandi).

 

                                 3.     3.1. In concreto, l’autorità dipartimentale ha rimproverato al ricorrente di aver effettuato una manovra di sorpasso a destra sull’autostrada A2 in territorio di __________, dopo essersi avvicinato pericolosamente a una vettura che lo precedeva, mantenendo da essa una distanza di sicurezza insufficiente (cfr. con riferimento al rapporto di contravvenzione 13 marzo 2009).

 

                                         Alla luce della giurisprudenza del Tribunale federale l’infrazione in esame va indubbiamente considerata, se confermata, come grave violazione delle regole della circolazione nel senso dell’art. 90 cifra 2 LCStr, ovvero un delitto ai sensi della predetta legislazione. Competente ad esaminare e a giudicare la fattispecie in discussione è pertanto il Ministero pubblico e non la, secondo quanto disposto dagli art. 6 cpv. 1 LALCStr e 47 cpv. 2 RLALCStr.

 

                                         3.2. Il ricorso va dunque accolto, la decisione impugnata annullata in ordine e gli atti trasmessi al Ministero pubblico per competenza.

 

 

per questi motivi                 visti gli art. 34 cpv. 4, 35 cpv. 1, 40, 90 cifra 1 e 2 LCStr; 12 cpv. 1, 29 cpv. 1 ONC; 6 e 7 LALCStr; 4 lett. f, 47 cpv. 2 RLALCStr; 1 segg. LPContr;

 

 

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è accolto.

                                         1.1. La decisione 15 maggio 2009, n. 13525/110, della __________ è annullata.

                                         1.2. Gli atti sono trasmessi al Ministero pubblico.

 

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese. Non si assegnano ripetibili.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

Lugano,

__________, ,

 

 

 

Il presidente:                                                                            La segretaria: