Incarto n.
30.2009.211

24324/109

Bellinzona

12 luglio 2011

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con Gabriele Fossati in qualità di segretario per statuire sul ricorso 10 settembre 2009 presentato da

 

 

RI 1, __________,

 

contro

 

la decisione 4 settembre 2009 n. 24324/109 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

 

                                         letti ed esaminati gli atti;

 

 

considerato                      in fatto e in diritto

 

                                         che la Sezione della circolazione con decisione 4 settembre 2009 ha inflitto alla RI 1 (oggi: RI 1) una multa di fr. 100.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per i seguenti motivi:

                                         “Ha circolato con il veicolo __________ impiegando, durante la guida, un telefono senza dispositivo «mani libere»”;

 

                                         che i fatti sono stati accertati il 23 aprile 2009 in territorio di __________;

 

                                         che la risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC;

 

                                         che contro predetta pronuncia dipartimentale la RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l’annullamento;

 

                                         che la Sezione della circolazione propone, per contro, la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata;

 

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr nella versione 19 dicembre 1994 della normativa (ancora applicabile al presente procedimento in virtù dell’art. 453 cpv. 1 CPP-CH). Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 vLPContr;

 

                                         che secondo l’art. 31 cpv. 1 LCStr il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza. Il conducente non deve compiere movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo e deve rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione. In particolare, la sua attenzione non deve essere distratta né da apparecchi riproduttori del suono, né da sistemi di comunicazione o di informazione (art. 3 cpv. 1 ONC);

 

                                         che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr). Per l’impiego, durante la guida, di un telefono senza dispositivo “mani libere”, l’allegato 1 all’OMD commina una sanzione pecuniaria di fr. 100.- (infrazione n. 311);

 

                                         che in applicazione delle predette disposizioni la Sezione della circolazione contesta alla RI 1 la violazione del divieto di utilizzare, durante la guida, un telefono privo del dispositivo “mani libere”, commessa lungo viale __________ (comune di __________ su un veicolo intestato alla ditta;

 

                                         che per tale ragione l’autorità dipartimentale ha inflitto alla RI 1 una multa di fr. 100.-;

 

                                         che la ricorrente è tuttavia una persona giuridica (una società anonima nel senso degli art. 620 segg. CO), che in quanto tale difetta della capacità delittuosa in ambito contravvenzionale;

 

                                         che segnatamente, ad essere punibili per un’infrazione alle norme della LCStr sono le persone fisiche che hanno agito - o omesso di agire - nella loro qualità di organi per conto della società e non quest’ultima, nel caso concreto destinataria però della sanzione;

 

                                         che il ricorso va pertanto accolto e la decisione impugnata annullata, senza che si renda necessario esaminare ulteriormente il merito della fattispecie. Rimane riservata la facoltà della Sezione della circolazione di riprendere ex novo la procedura;

 

 

per questi motivi,                visti gli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC; 453 cpv. 1 CPP-CH; 1 segg. vLPContr;

 

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata.

 

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese in questa sede.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

 

 

 

Il presidente:                                                                            Il segretario: