Incarto n.
30.2009.221

LC 144

Bellinzona

11 luglio 2011

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con Mariano Morgani in qualità di segretario per statuire sul ricorso 25 settembre 2009 presentato da

 

 

RI 1

difesa da: DI 1

 

contro

 

la decisione 15 settembre 2009 LC 144 emessa dCRTE 1

 

viste                                  le osservazioni 7 ottobre 2009 presentate dall’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro, Bellinzona;

 

                                         letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto                             in fatto

 

                                 A.     CRTE 1 con decisione 15 settembre 2009 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 1'500.- oltre alla tassa di giudizio di
fr. 60.- e alle spese di fr. 20.-, per avere “svolto, tra il mese di gennaio – in particolare anche dopo il __________ marzo 2009 – e il mese di luglio 2009, in modo ripetuto e contro remunerazione, attività di collocamento senza disporre della necessaria autorizzazione (…)”.

 

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 2 cpv. 1, 6, 39 LC; 1-3 OC; 2c lett. h R-rilocc.

 

                                 B.     Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava davanti a questo giudice chiedendo l'annullamento o perlomeno una riduzione della multa.

                                 C.     L’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

 

 

considerato                      in diritto

 

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr nella versione 19 dicembre 1994 della normativa (ancora applicabile al presente procedimento in virtù dell’art. 453 cpv. 1 CPP-CH). Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti, che risultano essere sufficientemente chiari e completi da consentire a questo giudice di formare il proprio convincimento. Il postulato richiamo dell’incarto relativo alla procedura di autorizzazione risulta pertanto superfluo.

 

                                 2.     Giusta l’art. 2 cpv. 1 LC, chiunque, regolarmente e contro remunerazione, esercita in Svizzera un’attività di collocamento, istituendo contatti tra datori di lavoro e persone in cerca di impiego affinché concludano contratti di lavoro (collocatore), deve chiedere un’autorizzazione d’esercizio all’ufficio cantonale del lavoro. Tale norma è concretata dall’art. 1 lett. a OC, secondo il quale è considerato collocatore chiunque abbia contatti con persone in cerca di impiego e datori di lavoro e metta in comunicazione le due parti dopo aver effettuato una selezione; dall’art. 1a cpv. 1 OC, il quale esemplifica i canali attraverso i quali i collocamenti possono essere effettuati, tra gli altri: la stampa scritta, il teletext ed internet; dall’art. 2 OC, secondo il quale l’attività di collocamento è considerata regolare se il collocatore offre di esercitare tale funzione nella maggior parte dei casi e/o l’esercita dieci volte o più nello spazio di dodici mesi; e dall’art. 3 OC, secondo il quale il collocamento avviene contro remunerazione se il collocatore ricava denaro o prestazioni pecuniarie dall’attività di collocamento.

 

                                         Per l’art. 6 LC, il collocatore è tenuto, su domanda dell’autorità di rilascio, a fornire le informazioni richieste e a prestare i documenti necessari.

 

                                         E’ punito con la multa sino a 100'000 franchi chiunque, intenzionalmente, procura lavoro o fornisce personale a prestito senza possedere l’autorizzazione richiesta (art. 39 cpv. 1 lett. a LC). Chi commette l’infrazione per negligenza è punito con la multa sino a 20'000 franchi; nei casi poco gravi si può prescindere da ogni pena (art. 39 cpv. 3 LC).

 

                                 3.     L’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro rimprovera alla multata – in applicazione delle predette disposizioni – di aver esercitato attività di collocamento regolarmente e contro remunerazione senza disporre della necessaria autorizzazione.

 

                                         Nella decisione 15 settembre l’autorità precisa che le è stato più volte rammentato che le attività di collocamento non possono essere esercitate prima di avere ottenuto la necessaria autorizzazione e le conseguenze in caso di violazione del divieto.

                                         Puntualizza che la ragione sociale della UT Valeas Sagl, di cui l’insorgente è socia e gerente con firma individuale, è la ricerca di personale domestico e che, nelle proprie inserzioni, l’impresa si definisce esplicitamente quale agenzia di collocamento. Ritiene che le accertate ripetute inserzioni pubblicitarie pubblicate da parte della ricorrente su quotidiani della regione, via teletext ed internet, costituiscano attività di collocamento, in quanto propongono ad una cerchia indeterminata di interessati le prestazioni da lei offerte attraverso l’impresa. In più, si avvale di un elenco prodotto il 9 giugno 2009 dall’interessata, nell’ambito della procedura volta ad ottenere l’autorizzazione, relativo a 14 operazioni di collocamento svolte tra il gennaio e il maggio 2009, in relazione alle quali è stato generato un fatturato di oltre 20'000 franchi. Ha accertato che il 15 luglio la stessa ha preso contatto con l’Ufficio regionale di collocamento di Locarno per la ricerca di personale.

                                         Aggiunge che, malgrado ne abbia avuto più volte la possibilità, non ha mai risposto alle domande che le sono state poste al fine di chiarire la sua posizione, né ha prodotto documentazione alcuna. Non ha nemmeno provato quanto sostenuto nelle osservazioni 30 luglio 2009, ovvero che le operazioni di collocamento svolte ammontassero al massimo a 10/12 casi.

 

                                 4.     L’insorgente nega l’addebito mossole dall’autorità di prime cure, invocando un errore nell’accertamento dei requisiti per ottenere l’autorizzazione da lei richiesta, che ha portato a una decisione negativa, non ancora cresciuta in giudicato. Ella si appella inoltre alla sua buona fede in quanto, dal momento in cui è venuta a conoscenza della necessità di ottenere la suddetta autorizzazione, ha subito inoltrato la relativa richiesta. Sostiene pure che dal mese di giugno 2009 è cessata ogni forma di pubblicità e che non corrisponde al vero che l’attività di collocamento si sia protratta fino al mese di luglio 2009.

                                         La ricorrente si duole inoltre della violazione del principio di presunzione di innocenza e del principio dell’onere della prova, poiché l’autorità di prime cure contesta che il numero di operazioni di collocamento svolte non sia inferiore ai 10/12 casi, basandosi sul fatto che ella non ha fornito prova contraria. Provare tale aspetto non spetterebbe alla ricorrente, ma all’autorità.

                                         In conclusione, l’insorgente chiede l’applicazione dell’art. 52 CP o perlomeno una sensibile riduzione della multa, asserendo che la fattispecie configura un caso di lieve entità, poiché, a suo dire, “si tratta in tutta evidenza di una violazione formale della LC, per la quale la colpa (…) è minima e le conseguenze sono inesistenti”.

 

                                 5.     Nelle proprie osservazioni al gravame, l’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro ha ribadito che l’interessata ha introdotto domanda di autorizzazione solo dopo essere stata ripetutamente sollecitata e malgrado fosse già stata orientata riguardo all’obbligo di autorizzazione nel dicembre 2008, rinviando l’inoltro della stessa sino al momento in cui era divenuto manifesto che l’attività era a tutti gli effetti avviata.

                                         L’autorità ha poi rilevato che sebbene l’insorgente abbia costantemente presentato la sua attività come non ancora esistente o minima, tra gennaio e maggio 2009, ha tuttavia realizzato una cifra d’affari di circa 20'000 franchi.

                                         A mente dell’autorità la decisione relativa alla sua domanda è ininfluente, in quanto la violazione dell’art. 39 LC è indipendente dall’esito della procedura di autorizzazione ed è dovuta all’esercizio senza autorizzazione dell’attività. Soggiunge che dopo l’apertura della procedura di contravvenzione, ella non ha cessato immediatamente le inserzioni pubblicitarie e nemmeno le attività di collocamento.

                                         Conclude asserendo che “l’attività svolta senza autorizzazione risulta chiaramente comprovata dalle dichiarazioni scritte della signora RI 1, non si tratta di una lieve o minore infrazione, ma di un’attività svolta, impermeabile a qualsiasi richiamo o avviso dell’amministrazione, sino a realizzare una cifra d’affari di circa 20'000 franchi senza disporre dell’autorizzazione prevista dalle disposizioni legali vigenti (art. 2 e 39 LC)”.

 

                                 6.     In concreto, va detto che i presunti errori nella valutazione dei requisiti della ricorrente durante la procedura di autorizzazione all’attività di collocamento, quand’anche confermati dall’autorità di ricorso, sono ininfluenti rispetto al procedimento attuale; la questione esula infatti dalle competenza di questo giudice e va contestata in altra sede (come peraltro fatto).

                                         Ad ogni buon conto, ella non può valersi del fatto di possedere i requisiti richiesti e svolgere un’attività soggetta ad autorizzazione, prima ancora di aver ottenuto la stessa o prescindendo da un esito, positivo o negativo che sia, della procedura. Inoltre, non essendovi alcun diritto a ottenere l’autorizzazione, ella non può sostenere che si tratti di una mera violazione formale.

                                         Nemmeno risultano rilevanti le argomentazioni sulla sua buona fede, poiché la stessa non è liberatoria. Le condizioni per tutelare la buona fede in campo amministrativo e scostarsi dal principio di legalità sono precisate da una lunga e consolidata giurisprudenza, secondo la quale di regola un’informazione erronea è vincolante quando l’autorità, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne l’inesattezza e, sempre che l’ordinamento legale non sia mutato nel frattempo, fidandosi dell’informazione ricevuta, egli abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36 consid. 3a; DTF 126 II 387 consid. 3a; DTF 121 V 66 consid. 2a e sentenze ivi citate, riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche all’art. 9 Cost.). Non è questo il caso, dato che non siamo di fronte a informazioni erronee rilasciate dall’autorità amministrativa. Al contrario, come emerge dal fascicolo processuale, l’atteggiamento assunto dall’autorità è sempre stato fermo fin dall’inizio e volto in modo chiaro e univoco a rispettivamente chiarire la situazione e bloccare l’attività sul nascere in difetto di autorizzazione.

 

                                 7.     L’art. 2 LC prevede che il collocatore richieda un’autorizzazione per l’esercizio della sua attività, mentre l’art. 39 cpv. 1 lett. a LC commina una multa a chiunque eserciti tale attività privo di questa autorizzazione. Risulta provato attraverso documentazione che la multata abbia svolto attività di collocamento dietro remunerazione, secondo le disposizioni in materia, fin dal gennaio 2009, senza richiedere autorizzazione almeno fino al 10 aprile 2009, nonostante fosse già edotta in merito al relativo obbligo, o si potesse pretendere che si informasse e provvedesse di conseguenza. L’ignoranza della legge non è scusabile, tanto più che nel ricorso si fa sfoggio delle particolari capacità e attitudini, nonché dei titoli di studio e dell’esperienza professionale della multata. Secondo il cpv. 3 dell’art. 39 LC, l’infrazione attribuitale è punibile anche per negligenza.

 

                                 8.     Negligenza che decade il 27 marzo 2009, quando si dà prova che l’autorità di prime cure ha informato esplicitamente la multata dell’obbligo di autorizzazione e l’ha invitata a ottemperare avviando entro il 10 aprile 2009 la procedura di autorizzazione. Nel contempo, le ha rammentato il divieto di esercitare l’attività di collocamento prima di aver ottenuto le relative licenze.

                                         Nonostante questa intimazione ed altre che si sono susseguite, le attività di collocamento sono intenzionalmente continuate, ne sono prova le ripetute inserzioni su quotidiani, via teletext ed internet, e l’elenco prodotto dalla stessa ricorrente. L’ultimo episodio di dette attività di collegamento tra datori di lavoro e persone in cerca di impiego, provato dall’autorità attraverso una serie di documenti (comunicazione all’Ufficio regionale di collocamento di Locarno e foglio di annuncio ricerca personale con apposto timbro societario; cfr. doc. 8), risale al luglio 2009.

 

                                 9.     Dall’elenco citato, si contano 14 operazioni di collocamento svolte tra gennaio e maggio 2009 e relativa fatturazione (cfr. doc. 8). Nelle osservazioni 30 luglio 2009, la ricorrente parla di un numero massimo di 10/12 casi, disattendendo tuttavia crassamente il suddetto elenco, da lei stessa prodotto. A questo si riferiva l’autorità di prime cure nella decisione quando affermava che “la documentazione a cui viene fatto riferimento nella presa di posizione del 30 luglio 2009 non è mai stata prodotta, né è mai stato accertato che il numero di operazioni di collocamento svolte dall’interessata ammontasse al massimo a 10-12 casi”. L’autorità ha dato prova di un numero maggiore di operazioni, mentre l’insorgente non ha mai preteso che l’elenco da lei allestito non fosse attendibile. Ne consegue che non vi è stata alcuna violazione della presunzione d’innocenza e del principio dell’onere della prova.

 

                                10.     Alla luce delle considerazioni che precedono, si ritiene la ricorrente colpevole di aver svolto in modo ripetuto, ossia nella maggior parte dei casi e più di dieci volte nell’arco di sette mesi, e contro remunerazione, attività di collocamento senza disporre della necessaria autorizzazione.

 

                                         Non si considera minima la sua colpa, né le conseguenze delle infrazioni di lieve entità. Ella ha continuato nella sua attività, incurante degli ammonimenti e dei richiami dell’amministrazione, sino a realizzare una cifra d’affari davvero di non poco conto.

 

                                11.     La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

                                         Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 vLPContr).

 

 

per questi motivi,                visti gli art. 52, 333 cpv. 1 CP; 2 cpv. 1, 6, 39 LC; 1 lett. a, 1a cpv. 1, 2, 3 OC; 453 cpv. 1 CPP-CH; 1 segg. vLPContr;

 

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

 

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 300.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

 

Il presidente:                                                                            Il segretario:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).