Incarto n.
30.2009.227

25944/105

Bellinzona

11 luglio 2011

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con Mariano Morgani in qualità di segretario per statuire sul ricorso 22 settembre 2009 presentato da

 

 

RI 1

 

contro

 

la decisione 18 settembre 2009 n. 25944/105 emessa d CRTE 1

 

viste                                  le osservazioni 13 ottobre 2009 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;

 

                                         letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto                             in fatto

 

                                 A.     CRTE 1 con decisione 18 settembre 2009 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per i seguenti motivi:

                                         "Ha circolato con il veicolo __________ impiegando, durante la guida, un telefono senza dispositivo ‘mani libere’ ”.

 

                                         Fatti accertati __________ 2009 in territorio di __________.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC.

 

                                 B.     Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

 

                                 C.     La Sezione della circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

 

 

considerato                      in diritto

 

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr nella versione 19 dicembre 1994 della normativa (ancora applicabile al presente procedimento in virtù dell’art. 453 cpv. 1 CPP-CH). Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine.

 

                                         Preliminarmente occorre chinarsi su una presunta violazione del diritto di essere sentito sollevata dall’insorgente, il quale nel gravame – diretto contro due distinte risoluzioni, ovvero la n. 25944/105 e la n. 25945/190 emesse per la medesima infrazione – sostiene di non aver ricevuto nessuna contravvenzione in formato cartaceo alla quale potersi opporre.

                                         La censura non merita accoglimento, giacché, come risulta dallo scritto __________ __________ 2009 dell’insorgente medesimo, inoltrato al di fuori dei termini ricorsuali, egli ammette di aver ricevuto da parte della polizia di __________ una contravvenzione, peraltro già intimatagli verbalmente (per telefono), dolendosi di non averla pagata entro i termini. Occorre inoltre considerare che il suo diritto di essere sentito è salvaguardato anche dal ricorso presentato.

                                         Nulla osta pertanto all’esame del gravame nel merito.

 

                                 2.     Secondo l’art. 31 cpv. 1 LCStr, il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai sui doveri di prudenza. La disposizione è concretata dall’art. 3 cpv. 1 ONC, per il quale il conducente deve rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione; egli non deve compiere movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo. Inoltre la sua attenzione non deve essere distratta in particolare né da apparecchi riproduttori del suono né da sistemi di comunicazione o di informazione.

 

                                         Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr). Per l’impiego, durante la guida, di un telefono senza dispositivo «mani libere» l’allegato 1 all’Ordinanza concernente le multe disciplinari commina una sanzione pecuniaria di fr. 100.- (infrazione n. 311).

 

                                 3.     La Sezione della circolazione rimprovera al multato – in applicazione di predette disposizioni – di aver circolato impiegando durante la guida un telefono senza il dispositivo ‘mani libere’.

 

                                 4.     L’insorgente non nega l’addebito mossogli dall’autorità di prime cure, ma contesta di aver reiterato l’infrazione una seconda volta, dopo il rientro al proprio domicilio.

                                         Nel ricorso in proposito si legge: “Da quel momento, per tutto il resto della giornata, non ho più utilizzato il veicolo. Non posso pertanto aver ripetuto tale infrazione una seconda volta”. Se ne deduce quindi che ammette, o quantomeno non contesti, il fatto di avere commesso l’infrazione ascrittagli una prima volta. Del resto, come detto, nello scritto __________ 2009 egli si duole di aver malauguratamente omesso di saldare la multa entro i termini.

 

                                 5.     In concreto, è pacifico che si è in presenza di due decisioni della Sezione della circolazione che sanzionano entrambe lo stesso fatto nelle medesime circostanze di tempo e di luogo, per cui è data una violazione del principio “ne bis in idem”. Detta violazione è stata confermata il __________ 2009 da questa Pretura con l’annullamento della risoluzione __________ 2009 n. 25945/190 su proposta della medesima autorità di prime cure. D’altra parte è altrettanto pacifico che egli non contesta di aver impiegato, durante la guida, di rientro al proprio domicilio, il telefono senza dispositivo “mani libere”.

                                         Alla luce delle considerazioni che precedono la decisione oggetto del presente giudizio va confermata.

 

                                 6.     Il ricorso va pertanto respinto. Nonostante la particolarità del gravame non si può prescindere dal prelevare tasse e spese di giustizia per l’odierno giudizio, perché l’insorgente avrebbe potuto limitarsi a contestare una delle due decisioni, evitando di adire inutilmente questa Pretura per l’altra infrazione di per sé non contestata oppure ritirare il presente ricorso dopo l’annullamento della multa nella procedura parallela. Ciononostante è prelevata una tassa ridotta.

 

per questi motivi,                visti gli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC; 453 cpv. 1 CPP-CH; 1 segg. vLPContr;

 

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.

 

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 50.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

 

 

 

 

Il presidente:                                                                            Il segretario:

 

 

 

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).