Incarto n.
30.2009.25

575/102

Bellinzona

27 settembre 2010

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con Gabriele Fossati in qualità di segretario per statuire sul ricorso 29 gennaio 2009 presentato da

 

 

RI 1, __________,

 

contro

 

la decisione 16 gennaio 2009 n. 575/102 emessa dalla CRTE 1, __________,

 

viste                                  le osservazioni 12 febbraio 2009 presentate dalla CRTE 1, __________;

 

                                         letti ed esaminati gli atti,

 

 

ritenuto                             in fatto

 

                                 A.    

                                         "Alla guida del motoveicolo __________, non mantenendosi regolarmente a destra urtava l’isola spartitraffico sita al centro del campo stradale. A seguito dell’urto la passeggera cadeva dalla moto ferendosi”.

 

                                         Fatti accertati il 30 luglio 2008 in territorio di __________.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 31 cpv. 1, 34 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC.

 

                                 B.     Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone in sostanza l’annullamento.

 

                                 C.     La CRTE 1 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

 

 

considerato                      in diritto

 

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr.

 

                                 2.     Secondo l’art. 31 cpv. 1 LCStr, il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza (cfr. anche l’art. 3 cpv. 1 ONC).

 

                                         Giusta l’art. 34 cpv. 1 LCStr (rispettivamente 7 cpv. 1 ONC), i veicoli devono circolare a destra, sulle strade larghe nella metà destra. Essi devono tenersi il più possibile sul margine destro della strada, soprattutto se procedono lentamente e sui tratti senza visuale.

 

                                         Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).

 

                                 3.     La Sezione della circolazione rimprovera al multato - in  applicazione delle predette disposizioni - di essere venuto meno all’obbligo di circolare mantenendosi sulla destra, urtando conseguentemente l’isola spartitraffico posta al cento del campo stradale e provocando la caduta (con il ferimento) della passeggera del suo motoveicolo.

 

                                 4.     RI 1, da parte sua, si giustifica osservando come l’isola spartitraffico colpita fosse sprovvista dell’apposito segnale n. 2.34 “Ostacolo da scansare a destra”, abbattuto in un altro incidente verificatosi lo stesso giorno (rapporto di polizia, pag. 3). A comprova della rilevanza di tale assenza l’insorgente ricorda pure che al momento dei fatti, poco dopo l’isola spartitraffico, sul lato destro della carreggiata vi era un veicolo fermo poiché incorso, a sua volta, in un sinistro con la medesima dinamica.

 

                                 5.     Indipendentemente dall’assenza del segnale n. 2.34, va in ogni caso rilevato che la presenza dell’isola spartitraffico era preannunciata sul sedime stradale dalla demarcazione n. 6.20 “Superficie vietata” (art. 78 OSStr), in un punto della carreggiata oltretutto ben illuminato (cfr. la documentazione fotografica annessa al rapporto di polizia).

 

                                         In definitiva, ritenute la demarcazione che precedeva l’isola spartitraffico e la buona illuminazione del tratto stradale in oggetto, RI 1 avrebbe dovuto comunque accorgersi della presenza dell’elemento rialzato al centro della carreggiata. Conformemente ai suoi doveri di prudenza (art. 31 cpv. 1 LCStr e 3 cpv. 1 ONC) l’insorgente, constatata la presenza di un veicolo incidentato sul bordo destro della strada, non si sarebbe dunque dovuto spostare a sinistra, al centro della carreggiata, proprio sulla superficie vietata al traffico. Avrebbe semmai dovuto rallentare (se non fermarsi) per rendersi esattamente conto della situazione e, di riflesso, della manovra necessaria da compiere per proseguire in sicurezza. Misura precauzionale tanto più indicata se si considera come i fatti siano avvenuti all’interno dell’abitato.

 

                                 6.     La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

 

                                         Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese.

 

 

per questi motivi,                visti gli art. 31 cpv. 1, 34 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

 

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.

 

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

 

 

 

 

Il presidente:                                                                            Il segretario:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).