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Incarto
n. |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con Elisa Bagnaia in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 20 novembre 2009 presentato da
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RI 1, , |
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contro |
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la decisione 13 novembre 2009 n. 1858 emessa dalla CRTE 1 |
viste le osservazioni 3 dicembre 2009 presentate dalla CRTE 1,;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
che il 1° ottobre 2009 RI 1 ha allestito un rapporto di denuncia nei confronti di __________, per uso illecito a scopo di parcheggio di un’area debitamente segnalata con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace, in data 30 settembre 2009 sul fondo base n. __________ RFD di __________;
che la CRTE 1 con decisione 13 novembre 2009 ha abbandonato il procedimento contravvenzionale, con la seguente motivazione:
“Quest’autorità, dopo esame delle osservazioni e delle contro-osservazioni presentate dalle parti, ritiene di dover accettare le argomentazioni sostenute dal denunciato”;
che contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti questo giudice chiedendone l’annullamento;
che la CRTE 1, con comunicazione 3 dicembre 2009, si astiene dal formulare osservazioni, lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio;
considerato in diritto
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che giusta l’art. 375bis CPC l’avente diritto che intende inibire nei confronti di una cerchia indeterminata di persone l’uso illecito di un fondo a scopo di posteggio dei veicoli presenta un’istanza al giudice di pace del luogo dove si trova l’immobile (cpv. 1); il giudice, se sono resi verosimili il diritto della parte procedente e la turbativa dello stesso, autorizza l’istante ad affiggere in loco un avviso che enuncia il divieto di utilizzare illecitamente il fondo a scopo di posteggio di veicoli e che commina ai contravventori la multa da fr. 20.- a fr. 500.- (cpv. 2 prima frase);
che in caso di violazione del divieto affisso in loco l’avente diritto o il suo rappresentante, entro il termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere per iscritto querela contro il trasgressore all’autorità competente (art. 375ter cpv. 2 CPC);
che la CRTE 1 ha abbandonato il procedimento contravvenzionale a carico di __________ alla luce delle seguenti giustificazioni addotte dal di lei datore di lavoro:
“- la Banca __________ soc. cooperativa è proprietaria del posteggio__________ al 6. piano dell’autosilo privato __________, fondo base mappale __________.
- l’autovettura TI __________ è di proprietà della signora __________ dipendente della Banca __________
- l’autovettura TI __________ è di proprietà della signora __________ dipendente della Banca__________ (denunciata per i medesimi fatti il 28 settembre 2009, ndr)
Riteniamo non sia stato fatto uso illecito di posteggio e le autovetture non sono state posteggiate su un’area privata in quanto la Banca __________ è legittima proprietaria.
Su tale posteggio, considerando che lo spazio a disposizione lo permette, avendo dimensioni più grandi rispetto ad un posteggio normale, da ormai diverso tempo venivano posteggiate due auto che comunque non hanno e non ostacolano passanti o confinanti” (cfr. scritto 19 ottobre 2009);
che RI 1, in sede ricorsuale, sostiene che:
“le sopraindicate auto erano parcheggiate sulle parti comuni ed in specie su un marciapiede creando così un disagio oltre che alle auto in transito anche ai pedoni, ed il fatto che questo accadesse da tempo non significa che la cosa avrebbe dovuto persistere, poiché è vero che la Banca __________ è proprietaria di un posto di parcheggio e che questo è leggermente più grande degli altri, ma leggermente significa che forse potrebbe consentire di parcheggiare accanto all’auto una bicicletta e non un’altra auto (…)”;
che nella fattispecie la Banca __________, datrice di lavoro della querelata, è comproprietaria della PPP n. __________ RF del Comune di__________ (unità condominale n. __________), quota di comproprietà di 60/1000 del fondo base n. __________;
che l’unità condominale n. __________ è un autosilo in comproprietà ordinaria (art. 646 e segg. CC), nella quale la società cooperativa __________ detiene 15/825 (cfr. estratto RF);
che con ogni verosimiglianza esiste un regolamento che stabilisce quale parte corrisponde a questi 15/825 ed è quindi riservata alla banca comproprietaria, la quale per questa parte ha i diritti e gli obblighi di un proprietario (cfr. art. 646 cpv. 3 CC);
che in tale qualità può anche concederne l’uso a terzi, i quali tuttavia non diventano proprietari e possono utilizzarla conformemente all’estensione del diritto del concedente, ovvero in concreto, trattandosi di un posteggio, entro le corrispondenti delimitazioni;
che il proprietario che eccede il limite necessario per l’uso del posteggio, lasciando ad esempio sporgere il proprio veicolo oltre le linee di demarcazione su altre parti della comproprietà, lede i diritti derivanti dalla stessa, a prescindere da eventuali disagi o ostacoli alla circolazione; in tal caso, le contestazioni devono essere risolte conformemente a quanto previsto nel regolamento d’uso o, in sua assenza, con i rimedi propri a questo campo del diritto (art. 646 e segg. CC);
che in concreto il presunto abuso è stato commesso da una dipendente della Banca __________, alla quale quest’ultima ha concesso la possibilità di parcheggiare, in concomitanza con un’altra vettura;
che tale autorizzazione, come detto, non conferisce ai dipendenti la qualità di comproprietari, di modo che eventuali abusi nell’utilizzazione del parcheggio possono essere sanzionati tramite la procedura prevista dall’art. 375ter CPC;
che ciò premesso, va detto che se da un lato la situazione descritta nel gravame potrebbe di per sé costituire una turbativa passibile di multa, dall’altro lato occorre nondimeno rilevare che alla denuncia 1° ottobre 2009 agli atti (per i fatti del 30 settembre 2009) non è stato accluso o perlomeno indicato alcun mezzo di prova suscettibile di comprovare se nelle riferite circostanze di tempo la vettura della persona querelata fosse posteggiata in parte al di fuori dello stallo concesso in uso esclusivo alla di lei datrice di lavoro;
che in siffatte evenienze questo giudice non può pervenire con affidante e tranquilla persuasione al convincimento che la querelata abbia effettivamente commesso l’infrazione rimproveratale dalla denunciante, ragion per cui la decisione impugnata deve essere confermata;
che il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese per l’odierno (art. 15 LPContr;
per questi motivi, visti gli art. 375bis, 375ter CPC; art. 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata
2. La tassa di giustizia di fr. 50.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
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Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).