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Incarto
n. DECRETO N. 3 307 |
Bellinzona 14 ottobre 2010
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Damiano Stefani |
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sedente con Prisca Claudia Renella in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 2 febbraio 2009 presentato da
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RI 1 difesa da: DI 1, |
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contro |
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la decisione 16 gennaio 2009 n. 3 307 emessa dalla CRTE 1 |
viste le osservazioni 30 aprile 2009 presentate dalla CRTE 1, , la replica 13 luglio 2009 e la duplica 24 luglio 2009;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La CRTE 1 con decisione 16 gennaio 2009 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 200.-, oltre alla tassa di giustizia e alle spese di complessivi fr. 40.-, per avere, durante l’esercizio della caccia bassa, impiegato sul proprio cane un collare munito di dispositivo che emette segnali acustici (beeper).
Fatti accertati rispettivamente il 1° novembre in territorio di __________ e il 18 novembre 2008 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 18, 21 LCP; 41, 44 LCC; 49 lett. i), 67 RALCC.
B. Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
C. La CRTE 1 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
2. L’art. 49 RALCC prevede che durante l’esercizio della caccia oltre ai mezzi e metodi ausiliari proibiti dalla legge è tra l’altro vietato, senza una specifica autorizzazione rilasciata dall’Ufficio della caccia e della pesca, l’impiego sui cani di dispositivi a scarica elettrica o che emettono segnali acustici o agiscono con sostanze chimiche (lett. i).
Chiunque,
intenzionalmente o per negligenza, contravviene alla Legge sulla caccia e alle
relative norme di applicazione è punibile con una multa fino a
fr. 20’000.-. Il tentativo e la complicità sono punibili (art. 41 LCC).
3. La CRTE 1 rimprovera alla multata – in applicazione delle predette disposizioni – di avere, in due occasioni, nell’esercizio della caccia bassa, utilizzato sul proprio cane un collare munito di dispositivo che emette segnali acustici, e meglio un beeper, in violazione dell’art. 49 lett. i RALCC.
4. La ricorrente ammette di aver esercitato la caccia alla beccaccia con l’ausilio del beeper, ma contesta nondimeno la legittimità della decisione.
Dipartendosi dalla genesi della norma cantonale, ella sottolinea che la stessa è stata introdotta nella legislazione venatoria soltanto per rendere attenti su una norma federale che esisteva già da tempo – ovvero l’art. 34 cpv. 3 vOPAn, abrogato il 1° settembre 2008 dalla nuova OPAn e sostituito dall’art. 76 cpv. 2 che istituisce un regime meno restrittivo – e alla quale nessuno prestava particolare attenzione (cfr. ricorso, punto 8; “pro forma” per dirla come in replica, punto 3). Voler addurre che il divieto di utilizzare il beeper discenda dalla LCC costituirebbe pertanto, a suo dire, un modo inammissibile per evitare la supremazia della legislazione federale in materia di protezione degli animali (cfr. ricorso, punto 9). Supremazia che ha come conseguenza l’assenza di competenza legislativa cantonale per legiferare in materia di protezione degli animali. Vi sarebbe altresì una violazione del diritto federale in considerazione del fatto che l’art. 49 lett. i RALCC istituisce un regime più restrittivo di quello federale.
A mente dell’insorgente difetterebbe pure la competenza della Divisione dell’ambiente nella misura in cui si tratta di applicare una norma federale contenuta nell’Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn), la cui competenza spetta all’Ufficio del veterinario cantonale, se del caso al Ministero Pubblico o al Dipartimento della sanità.
Da ultimo, la ricorrente solleva la violazione dell’onere della prova, ritenuto che spetta all’autorità dimostrare che il beeper per i cani da caccia faccia parte dei “dispositivi che emettono segnali acustici molto sgradevoli” vietati dall’art. 76 cpv. 2 OPAn e l’incostituzionalità della norma, nella misura in cui vieta in modo generico qualsiasi dispositivo acustico, compreso, a suo dire, il tradizionale campanellino, in violazione del principio della proporzionalità (cfr. replica, punto 8, pag. 4).
5. Dal canto suo, l’autorità di prime cure riconosce che l’introduzione, nel 2006, del divieto di utilizzare il beeper nell’esercizio della caccia è da ricondurre al divieto previsto dall’Ordinanza federale sulla protezione degli animali (ovvero per renderlo più visibile ai cacciatori), precisando nondimeno che fino al 2006 non sussisteva una vera necessità di vietarlo per esigenze venatorie, giacché l’uso di questo apparecchio era sporadico, mentre che oggi la situazione è diversa. A detta dell’autorità, autorizzare il beeper – che costituisce un dispositivo di grande aiuto per il cacciatore – durante l’esercizio della caccia comporterebbe un aumento della pressione venatoria che andrebbe attentamente valutata sotto il profilo di una gestione sostenibile delle specie cacciabili (cfr. osservazioni, pag. 3; duplica, pag. 2). Essa soggiunge di aver proposto al Consiglio di Stato di continuare a vietare l’uso del beeper, utilizzando la stessa formulazione degli anni precedenti in modo tale che non potessero sorgere dubbi di alcun genere circa il suo impiego (cfr. osservazioni, pag. 3). In definitiva, a mente dell’autorità, la proibizione ancorata nel Regolamento venatorio cantonale è legittima e opportuna (cfr. duplica, pag. 2).
6. La LCP del 20 giugno 1986, così come la precedente legge federale del 1925, è stata emanata dal legislatore in base alla competenza concorrente, limitata ai principi, attribuitagli dall’art. 79 Cost. (art. 25 vCost) ed è poziore, trattando un campo specifico, a quella sulla protezione degli animali (cfr. riserva di cui all’art. 2 cpv. 2 LPAn, rispettivamente, fino al 1° settembre 2008, all’art. 1 cpv. 3 vLegge sulla protezione degli animali).
Quale legge-quadro, la LCP stabilisce i principi secondo i quali i Cantoni devono disciplinare la caccia (art. 1 cpv. 2 LCP), demandando agli stessi la competenza di disciplinare e pianificare la caccia (art. 3 cpv. 1 LCP) e attribuendo loro la facoltà di reprimere come contravvenzioni altre infrazioni al diritto cantonale (art. 18 cpv. 5 LCP). La LCP prevede inoltre espressamente che i Cantoni possono vietare altri mezzi ausiliari oltre a quelli designati dal Consiglio federale (art. 2 cpv. 3 OCP).
In sintonia con siffatto quadro legale si inserisce l’art. 49 RALCC che trova la sua base legale formale nell’art. 19 LCC (disposizione che delega al Consiglio di Stato la competenza di estendere ulteriormente la lista di mezzi e metodi ausiliari proibiti). Scopo della legislazione venatoria, sancito chiaramente dall’art. 79 Cost., è quello di conservare la molteplicità delle specie dei pesci, dei mammiferi selvatici e degli uccelli.
Il predetto scopo differisce da quello della normativa relativa alla protezione degli animali (art. 80 Cost.), il cui fine è di proteggere gli animali non più soltanto nell’interesse dell’uomo e del suo ambiente naturale, ma per il loro valore intrinseco, nel senso che attribuisce al mondo animale e al singolo animale un diritto proprio all’esistenza.
7. In concreto, va dato atto all’insorgente che, per stesso dire dell’autorità, al momento dell’introduzione del divieto ex art. 49 lett. i RALCC, il 31 agosto 2006, essa non ha avvertito la necessità di attribuire alla citata norma una portata propria, ovvero di reprimere in base al diritto venatorio eventuali violazioni, questo in considerazione dell’uso limitato dei congegni quali i beeper e del fatto che lo scopo perseguito dalla legislazione sulla caccia era comunque raggiunto attraverso l’OPAn, in vigore già dal 1° luglio 1997. Ciò non significa tuttavia che alla norma non debba ora essere attribuito un significato proprio.
Procedendo alla sua interpretazione, occorre infatti ritenere che a seguito dell’abrogazione della vOPAn, il 1° settembre 2008, il divieto contemplato nella legislazione venatoria ha assunto un significato proprio e distinto da quello previsto dalla legge sulla protezione degli animali, nella misura in cui è stato coscientemente mantenuto (ed è tuttora saldamente ancorato nel RALCC) un divieto generale di impiegare sui cani dispositivi che emettono segnali acustici, a prescindere dalla loro effettiva dannosità per l’animale.
Che lo scopo perseguito dall’autorità sia quello di vietare il beeper quale mezzo ausiliario per l’esercizio della caccia, emerge peraltro chiaramente dall’esposizione dei fatti di cui al rapporto di contravvenzione 3 novembre 2008 allestito dai guardacaccia in occasione di uno degli episodi di cui è stata protagonista l’insorgente, insieme a un altro cacciatore: “[…] tutti e 4 i cani erano muniti di collare che emettevano segnali acustici, il segnale veniva emesso unicamente quando il cane era in ferma o se il cacciatore, mediante un telecomando a distanza, premeva un apposito tasto il quale permetteva di conoscere l’esatta ubicazione dell’ausiliario” (rapporto di contravvenzione 3 novembre 2008). A non averne dubbio, trattasi di congegni che rappresentano, allo stesso modo degli altri mezzi e metodi ausiliari vietati, un’evidente – e del resto mai contestata – facilitazione per il cacciatore, incompatibilmente con la rigorosa disciplina che caratterizza l’arte venatoria.
In definitiva, poco importa se in origine il divieto fosse ritenuto, a torto o a ragione, un doppione con quello sancito dalla legislazione sulla protezione degli animali, non potendo questo giudice fare astrazione da una norma che attualmente trova tutta la sua ragione d’essere nella sistematica legale e viene applicata secondo la ratio legis della legislazione venatoria, in primis la tutela della selvaggina stanziale e degli habitat naturali, indispensabili per lo sviluppo e l’equilibrio biologico della stessa; giovi qui rilevare che eventuali valutazioni di politica venatoria, segnatamente dal profilo di una gestione sostenibile delle specie cacciabili, esulano dalle competenze di questo giudice.
Non pertiene neppure a questa procedura l’analisi della dannosità del beeper per il cane, il regolamento venatorio vietando indistintamente tutti i dispositivi che emettono segnali acustici, siano essi sgradevoli o finanche piacevoli per l’animale.
8. Diversamente da quanto sostenuto in sede di replica, il divieto in esame, oltre a poggiare su una base legale formale sufficientemente chiara, appare proporzionato allo scopo perseguito dalla legge.
L’insorgente non può infatti seriamente pretendere che il tradizionale campanellino sia parimenti vietato; esso non può tecnicamente essere parificato a un dispositivo che emette segnali acustici, inteso come un meccanismo o un congegno.
Giovi in ogni caso rilevare che la definizione di mezzi ausiliari proibiti non può essere troppo rigida, giacché non consentirebbe di far fronte all’incessante sviluppo tecnologico e non deve peraltro essere mirata a contenere la pressione venatoria su determinate specie aventi carni pregiate; in tal senso, pure gli ulteriori mezzi e metodi ausiliari di cui all’art. 49 RALCC sono definiti in termini generici e senza particolare riferimento a obiettivi di politica venatoria.
Una formulazione più restrittiva comporterebbe continue modifiche del regolamento. Del resto, nel messaggio del Consiglio federale del 27 aprile 1983 sulla LCP viene riconosciuta la necessità di lasciare le competenze in materia di caccia in gran parte ai Cantoni e di inserire nella legge un certo margine di manovra, in maniera da poter reagire prontamente ai nuovi sviluppi. Questo vale particolarmente per quello che riguarda il disturbo degli animali selvatici, o quando determinate specie sono localmente minacciate o per lo sviluppo tecnico delle armi da caccia e dei mezzi ausiliari (FF 1983 II 1169, considerazioni generali a pag. 1172).
In conclusione, la decisione impugnata, basata a giusto titolo sul diritto venatorio ed emanata dalla competente autorità, non presta fianco ad alcuna critica di sorta.
9. La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.
Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 18, 21 LCP; 41, 44 LCC; 49 lett. i), 67 RALCC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 250.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
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Il giudice: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).