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Incarto
n. 35096/190 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 16 dicembre 2009 presentato da
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Alessandro Storer, |
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contro |
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la decisione 4 dicembre 2009 n. 35096/190 emessa dalla CRTE 1 |
viste le osservazioni 4 gennaio 2010 presentate dalla CRTE 1, __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto:
che con decisione 4 dicembre 2009, la CRTE 1 ha ritenuto RI 1 colpevole di avere “omesso di sottoporre il veicolo TI __________, entro il termine prescritto, al controllo relativo alle emissioni dei gas di scarico conformemente alle vigenti disposizioni federali; inoltre il veicolo aveva 4 copertoni privi di sufficienti rilievi antiscivolanti”; fatti accertati dalla Polizia __________ il 28 ottobre 2009 a __________;
che in applicazione della pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 1’000.-, ponendo inoltre a suo carico una tassa di giustizia di fr. 100.- e spese in ragione di fr. 40.-;
che RI 1 è insorto contro tale decisione con ricorso 16 dicembre 2009, in cui postula l’annullamento della multa;
che con comunicazione 4 gennaio 2010, la CRTE 1 dichiara di astenersi dal formulare osservazioni, lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 59a cpv. 1 prima frase ONC gli autoveicoli leggeri immatricolati in Svizzera, equipaggiati di un motore ad accensione comandata e il cui genere di costruzione permette velocità massime di 50 km/h e oltre, per quanto concerne le emissioni di gas di scarico, e gli autoveicoli immatricolati in Svizzera, equipaggiati di un motore ad accensione per compressione, per quanto concerne le emissioni di gas di scarico e di fumo, devono essere sottoposti al servizio di manutenzione;
che sui veicoli sottoposti a tale obbligo, il detentore è tenuto a fare effettuare un servizio di manutenzione del sistema antinquinamento che influisce sulle emissioni di gas di scarico entro 12 mesi per i veicoli senza catalizzatore e ogni 24 mesi per i veicoli che ne sono provvisti (cfr. art. 59a cpv. 2 lett. a ONC);
che chiunque viola le disposizioni dell'ONC è punito – se non è applicabile alcun'altra disposizione penale – con la multa (art. 96 ONC);
che inoltre per l’art. 29 cpv. 1 prima frase LCStr un veicolo può circolare soltanto se è in perfetto stato di sicurezza e conforme alle prescrizioni; gli pneumatici devono presentare, su tutta la larghezza del battistrada, un profilo di almeno 1.6 mm di profondità (art. 58 cpv. 4 seconda frase OETV);
che chiunque conduce un veicolo di cui sa o dovrebbe sapere, prestando tutta l’attenzione richiesta dalle circostanze, che non è conforme alle prescrizioni è punito con la multa (art. 93 cifra 2 prima frase LCStr);
che la CRTE 1 rimprovera al multato – in applicazione delle predette norme – di avere omesso di sottoporre il proprio veicolo, entro il termine prescritto, “al controllo relativo alle emissioni dei gas di scarico conformemente alle vigenti disposizioni federali” (decisione impugnata, con riferimento al rapporto di contravvenzione 10 novembre 2009, da cui risulta che l’ultimo servizio periodico di manutenzione del sistema antinquinamento è scaduto nel mese di febbraio 2009, ossia otto mesi prima del controllo di polizia avvenuto, come detto, il 28 ottobre 2009);
che l’autorità gli rimprovera inoltre che la sua vettura aveva quattro copertoni privi di sufficienti rilievi antiscivolanti;
che l'insorgente non nega gli addebiti mossigli, ma si giustifica come segue:
“La mia situazione finanziaria non mi ha permesso di eseguire il controllo gas e il cambio delle ruote, ne sono consapevole ma già il 4.11.2009 mi sono recato presso il posto di polizia, 5 giorni prima della citazione, perché avevo trovato qualcuno che mi potesse prestare dei soldi e quindi era mia intento dimostrare la mia buona volontà, comunque come richiesto.
Alla polizia ho scritto le mie motivazioni, senza avere nessuna risposta (in realtà le motivazioni sono state trasmesse alla CRTE 1, autorità competente a statuire in merito, la quale non le ha ritenute tali da giustificare l’abbandono del procedimento, ndr) ed ora mi ritrovo una multa che non posso pagare, capisco la negligenza ma purtroppo ho dovuto chiudere la ditta proprio perché i miei clienti non mi hanno pagato” (cfr. ricorso 16 dicembre 2009);
che, pur con tutta la comprensione possibile, la difficile situazione finanziaria evocata dall’insorgente non giustifica le infrazioni da lui commesse, da un lato, se si pensa al costo relativamente contenuto del servizio antinquinamento, dall’altro, considerato che ne va delle garanzie di sicurezza del veicolo;
che nemmeno la successiva regolarizzazione della vettura basta – con ogni evidenza – a esimere l'insorgente da una sanzione per le infrazioni in esame, in particolare quella relativa agli pneumatici difettosi, invero suscettibile di compromettere la sicurezza del conducente e degli altri utenti della strada;
che la decisione impugnata meriterebbe pertanto conferma, la multa inflitta risultando per altro verso giustificata – di per sé – dall’entità delle infrazioni;
che la precaria situazione finanziaria evocata dal ricorrente – della quale questo giudice non ha motivo di dubitare –, induce nondimeno, tutto ben ponderato, a ridurre la multa inflittagli a fr. 500.–, ad adeguare gli oneri di primo grado e a soprassedere al prelievo di tasse e spese dell'odierno giudizio
che un’ulteriore diminuzione della multa non si giustifica anche alla luce del fatto che l’insorgente può chiedere una rateazione della multa all’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona, competente in materia;
che il ricorso va pertanto accolto in tale misura e la decisione impugnata riformata di conseguenza;
per questi motivi visti gli art. 8 cpv. 2, 29, 57 cpv. 1, 93 cifra 2, 103, 106 cpv. 1 LCStr; 59a cpv. 1, 96 ONC; 58 cpv. 4, 219 cpv. 1 OETV; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di fr. 500.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr. 30.-.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione a:
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Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).