Incarto n.
30.2009.50

227/105

Bellinzona

1 ottobre 2010

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 7 febbraio 2009 presentato da

 

 

RI 1

 

contro

 

la decisione 16 gennaio 2009 n. 227/105 emessa d CRTE 1

 

viste                                  le osservazioni 19 febbraio 2009 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;

 

                                         letti ed esaminati gli atti,

 

 

ritenuto                              in fatto:

 

                                         che la CRTE 1, con decisione 16 gennaio 2009, ha inflitto a Mariapaola Mazzeo una multa di fr. 340.-, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 80.- e le spese di fr. 30.- per i seguenti fatti accertati il 26 agosto 2008 in territorio di Bellinzona:

                                         "Alla guida della vettura __________ ha circolato nell’abitato di Bellinzona a velocità superante i 50 km/h ivi prescritti:

                                         Velocità accertata con apparecchio laser: 72 km/h.

                                         Velocità punibile dedotta la tolleranza: 67 km/h.";

 

                                         che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 1 lett. a ONC; 22 cpv. 1 OSStr;

 

                                         che RI 1 è insorta contro tale decisione con un ricorso del 7 febbraio 2009 in cui postula una riduzione della multa in considerazione della sua condizione di studente;

                                         che con comunicazione 19 febbraio 2009 la CRTE 1 dichiara di astenersi dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio;

 

 

e considerato                     in diritto:

 

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

 

                                         che per l'art. 27 cpv. 1 prima frase LCStr l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali; i segnali “Velocità massima” (2.30) e “Velocità massima 50, Limite generale” (2.30.1) indicano la velocità che i veicoli non devono superare nelle località anche se le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono buone (art. 22 cpv. 1 prima frase OSStr; cfr. inoltre art. 4a cpv. 1 lett. a ONC);

                                        

                                         che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr);

 

                                         che la CRTE 1 rimprovera alla multata, come detto, di avere circolato in abitato alla velocità punibile, dedotto il margine di tolleranza, di 67 km/h in luogo dei 50 km/h prescritti;

 

                                         che l’insorgente non contesta l’infrazione ascrittale, ma chiede che l’importo della multa sia adeguato al suo statuto di studentessa presso la Scuola Superiore Specializzata in Cure Infermieristiche, sottolineando il fatto che la retribuzione percepita come stagiaire è saltuaria;

 

                                         che la multa di fr. 340.- appare di per sé giustificata dall’importanza dell’eccesso di velocità commesso per di più all’interno dell’abitato;

 

                                         che tuttavia la situazione economica evocata e resa verosimile dall’insorgente, induce nondimeno a ridurre l’importo della multa;

 

                                         che tutto ben considerato, questo giudice ritiene di poter quantificare in
fr. 250.- la multa per l’infrazione commessa;

 

                                         che la multata potrà, se del caso, chiedere al competente ufficio incassi la rateazione dell’ammenda;

 

                                         che il ricorso deve quindi essere accolto nella misura indicata con conseguente adeguamento degli oneri di primo grado;

per questi motivi                 visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 1 lett. a ONC; 22 cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;

 

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a Mariapaola Mazzeo è inflitta una multa di fr. 250.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e alle spese di fr. 20.-.

 

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese per l’odierno giudizio.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

 

 

 

 

Il presidente:                                                                            La segretaria:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).