Incarto n.
30.2009.54

401 29 / 903

Bellinzona

26 ottobre 2010

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 18 febbraio 2009 presentato da

 

 

RI 1

 

contro

 

la decisione 13 febbraio 2009 n. 29/903 emessa CRTE 1,

 

viste                                  le osservazioni 10 marzo 2009 presentate dalla CRTE 1,;

 

                                         letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto                             in fatto

 

                                 A.     CRTE 1, con decisione 13 febbraio 2009 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 500.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr. 30.-, per “aver tenuto aperto l’ ‘__________a __________, per il periodo dal 1° novembre 2008 al 30 novembre 2008, senza la presenza di un gerente preventivamente autorizzato dall’Ufficio”.

 

                                         Fatti accertati CRTE 1 il 19 novembre 2008.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 28 e 66 Les pubb; 78, 79, 117a RLes pubb.

 

                                 B.     Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

 

                                 C.     La CRTE 1, propone per contro che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

 

considerato                      in diritto

 

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

 

                                 2.     Per l’art. 28 cpv. 1 Les pubb, la gestione di un esercizio pubblico è affidata, con decisione dipartimentale, solo ad una persona, attiva in proprio o per conto di terzi, in possesso del certificato di capacità corrispondente al tipo di esercizio pubblico e che abbia un’adeguata copertura assicurativa per le conseguenze derivanti dalla responsabilità civile.

 

                                         L’art. 79 RLes pubb sancisce inoltre che ogni cambiamento di gestione o gerenza deve essere oggetto di una nuova domanda di autorizzazione a gestire. Ogni modifica dei rapporti contrattuali deve essere notificata all'Ufficio

 

                                         Le infrazioni alla legge e al regolamento di applicazione, sono punite con una multa da un minimo di fr. 50.- ad un massimo di fr. 10'000.-, giusta le norme della legge di procedura per le contravvenzioni (art. 66 cpv. 1 prima frase Les pubb). Sono punibili il gestore, il gerente, il titolare della patente o i loro rappresentanti (cpv. 2).

 

                                 3.     La CRTE 1, rimprovera al multato, gestore dell’ “__________” a __________, di aver tenuto aperto il predetto esercizio pubblico per il periodo 1° - 30 novembre 2008 senza la presenza di un gerente preventivamente autorizzato dall’ufficio.

 

                                 4.     Il ricorrente contesta l’addebito mossogli, appellandosi all’autorizzazione provvisoria alla gestione d’esercizio pubblico concessagli dall’Ufficio permessi il 16 ottobre 2008, con validità fino al 30 novembre 2008.

                                         Egli sottolinea l’involontarietà della mancata comunicazione all’autorità del licenziamento della gerente e specifica che, in seguito all’intervento dei sindacati, il termine di disdetta è stato in realtà riportato al 31 dicembre 2008.

                                         Soggiunge, infine, che per l’assenza di un gerente dal 30 aprile al 15 ottobre 2008 gli è già stata intimata una multa di fr. 370.- (recte: fr. 290.-, con aggiunta di tasse e spese), che ha saldato regolarmente, riconoscendo la fondatezza dell’addebito.

 

                                 5.     In concreto, dal fascicolo processuale (ricostruibile purtroppo solo grazie alla documentazione prodotta con il gravame, poiché ancora una volta l’autorità di prime cure non ha trasmesso alcuni scritti essenziali per la comprensione della fattispecie) emerge che in data 16 ottobre 2008, stante la lunga assenza per malattia della gerente __________ e la conseguente richiesta di gerenza provvisoria inoltrata il 10 luglio 2008 dall’insorgente medesimo, l’autorità ha rilasciato a quest’ultimo un’autorizzazione provvisoria valevole fino al 30 novembre 2008.

                                         L’autorizzazione prevedeva che la concessione dell’autorizzazione definitiva era subordinata all’adempimento, entro il termine indicato, della seguente condizione: “a partire dal 1. dicembre 2008 la gerenza dovrà essere ripresa dalla signora __________”.

 

                                         Il 19 novembre 2008 l’insorgente ha fatto pervenire all’Ufficio dei permessi (cfr. timbro apposto in alto a destra) la disdetta del contratto di lavoro datata 25 settembre 2008, con effetto al 30 ottobre 2008, notificata alla signora __________ a causa del protrarsi della sua inabilità lavorativa. A seguito dell’intervento dei sindacati, gli effetti della disdetta sono stati riportati al 31 dicembre 2008 (cfr. lettera 22 ottobre 2008 prodotta con il gravame).

 

                                         Con scritto 19 novembre 2008, preso atto dell’avvenuto licenziamento, l’autorità ha comunicato all’insorgente che l’autorizzazione provvisoria non era più “plausibile”, assegnandogli un termine di 5 giorni per l’inoltro di un’istanza di conferimento della gerenza a persone in possesso dei requisiti di legge, pena l’ordine di chiusura dell’esercizio pubblico.

 

                                         In data 24 novembre 2008 (cfr. timbro apposto in alto a destra), quindi entro il termine impartitogli, il ricorrente ha presentato l’istanza di cambiamento della gerenza a far tempo dal 1° dicembre 2008, corredata della necessaria documentazione; data la rapidità con cui ha formalizzato l’istanza (5 giorni, compreso un fine settimana), procurandosi i vari documenti (fra cui l’estratto del casellario giudiziale del dipendente), v’è da credere che già il 19 novembre 2008, allorquando ha consegnato allo sportello dell’Ufficio permessi la disdetta, egli avesse individuato un gerente in possesso dei requisiti di legge che potesse sostituire la signora __________ a partire dal 1° dicembre 2008. Il 27 novembre 2008, su richiesta dell’autorità (cfr. scritto 24 novembre 2008), egli ha pure prodotto il documento di identità del futuro gerente, di cittadinanza svizzera (anche se, a ben vedere, ci si può interrogare sulla bontà della richiesta, atteso che la Les pubb contempla l’obbligo di produrre il permesso di domicilio o di dimora per cittadini stranieri, ma non già il documento di identità per cittadini svizzeri).

 

                                 6.     Orbene, se da un lato si potrebbe eventualmente rimproverare all’insorgente (ma non lo è stato) di non aver comunicato tempestivamente all’autorità l’avvenuto licenziamento della gerente __________, dall’altro lato non può essere disatteso che tale circostanza è stata, di fatto, superata dal differimento degli effetti della disdetta, intervenuto ancora prima del 30 ottobre 2008, ragion per cui l’insorgente poteva in buona fede considerare che l’autorizzazione provvisoria, valida fino al 30 novembre 2008, esplicasse tutti i suoi effetti.

                                         Non può neppure essere ignorato che il ricorrente, stante l’assenza duratura della gerente, si è adoperato per garantire la ripresa di una gerenza ordinaria entro i termini fissatigli dall’autorità in sede di autorizzazione provvisoria (1° dicembre 2008) e, quindi, con scritto 19 novembre 2008.

                                         Pretendere, alla luce delle considerazioni che precedono e tenuto altresì conto dello scopo dell’autorizzazione provvisoria, che l’insorgente abbia agito in dispregio della legge, non solo violerebbe il principio della buona fede processuale, ma assurgerebbe a eccessivo formalismo.

 

                                 7.     In siffatte evenienze, dopo aver vagliato attentamente gli atti istruttori, questo giudice dispone di indizi sufficienti per non imputare al ricorrente una qualsivoglia inosservanza degli art. 78 e 79 Les pubb per il periodo dal 1° al 30 novembre 2008.

 

                                         Si giustifica in definitiva di accogliere il ricorso, di annullare la decisione impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri processuali.

 

 

per questi motivi,                visti gli art. 28 e 66 Les pubb; 78, 79, 117a RLes pubb; 1 segg. LPContr;

 

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

 

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

Il presidente:                                                                            La segretaria: