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Incarto
n. 5006/106 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 9 marzo 2009 presentato da
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RI 1 difeso da: DI 1, |
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contro |
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la decisione 20 febbraio 2009 n. 5006/106 emessa dalla CRTE 1 |
viste le osservazioni 18 marzo 2009 presentate dalla CRTE 1,;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La CRTE 1 con decisione 20 febbraio 2009 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 350.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 80.- e alle spese di fr. 30.-, per i seguenti motivi:
"Alla guida della vettura TI __________ s’inoltrava in un’intersezione ostacolando la marcia di un veicolo ivi sopraggiungente”.
Fatti accertati il 26 novembre 2008 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 36 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 14 cpv. 1 ONC.
B. Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
C. La CRTE 1 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato nel merito, senza che occorra procedere al postulato complemento istruttorio (sopralluogo), gli atti di causa essendo sufficientemente chiari e completi da consentire a questo giudice di formare il proprio convincimento.
2. Per l’art. 36 cpv. 2 LCStr alle intersezioni, la precedenza spetta al veicolo che giunge da destra. I veicoli che circolano sulle strade designate principali hanno la precedenza anche se giungono da sinistra. È riservato qualsiasi altro disciplinamento mediante segnali od ordini della polizia.
Chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto; egli deve ridurre per tempo la velocità e, se obbligato ad aspettare, fermarsi prima dell’intersezione (art. 14 cpv. 1 ONC). La giurisprudenza considera che vi è “ostacolo alla circolazione” quando, per rimediare a una situazione pericolosa creata del debitore della precedenza, il conducente prioritario è obbligato a modificare in modo brusco la sua direzione di marcia o la sua velocità, sia con una frenata, sia con un’accelerazione; non vi è per contro “ostacolo” per il solo motivo che il veicolo prioritario deve ridurre la sua velocità o modificare la sua direzione (DTF 105 IV 341).
Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).
3. La CRTE 1 rimprovera al multato – in applicazione delle predette disposizioni – di essersi, alla guida del veicolo TI __________, inoltrato in un’intersezione, ostacolando la marcia di un veicolo ivi sopraggiungente.
La decisione impugnata si fonda sul rapporto di contravvenzione 17 dicembre 2008 allestito da una pattuglia della Polizia cantonale, Reparti del traffico, dal quale risulta la seguente descrizione dei fatti:
“Proveniente da Via __________ si immetteva sulla strada principale svoltando a destra (direzione obbligatoria), senza concedere la precedenza ai veicoli che vi circolavano, in questo caso il nostro veicolo di servizio banalizzato.
Tale manovra azzardata, ci costringeva ad effettuare una frenata d’emergenza, onde evitare una collisione”.
4. Il ricorrente contesta recisamente il rimprovero mossogli, asserendo di essere stato autorizzato, date le circostanze, ad immettersi nella via principale senza violare gli art. 36 cpv. 2 LCStr e 14 cpv. 1 ONC contestatigli, siccome aveva sufficiente spazio di manovra in riguardo anche all’art. 14 cpv. 2 ONC; in proposito, pretende che: “un esempio invece di tolleranza (art. 14 cpv. 2 ONC) per le auto che circolano sulla strada cantonale allo scopo di facilitare l’immissione di chi giunge da Via __________, come in specie, è richiesta proprio all’autorità di polizia in primis”. In sostanza, egli insiste sul fatto che non si può ignorare il problema che si pone oggigiorno con la saturazione del traffico che giustifica un ammorbidimento delle norme sulla priorità; in proposito, osserva che la recente giurisprudenza del Tribunale federale tende a interpretare meno severamente le nozione di “ostacolare” esigendo che “l’ostacolare” sia di natura importante. A suo dire, tale concetto troverebbe applicazione nella presente fattispecie, ciò che giustificherebbe il suo comportamento. Chiede pertanto di esaminare la fattispecie sotto quest’ottica e di considerare il caso sulla base delle concrete circostanze in essere al momento dell’evento in rassegna (ricorso pto 5, pag. 3).
Sostiene dipoi che non è possibile determinare con la necessaria sicurezza se il suo autoveicolo abbia potuto in concreto essere di intralcio per la circolazione, data la mancanza di dettagli significativi atti ad accertare l’infrazione; in particolare, rileva come il rapporto di polizia non sia poi così dettagliato contrariamente a quanto vuol far credere la decisione, giacché silente sulla reale distanza tra i due veicoli e sulle effettive tracce di frenata, non indica se e quanto traffico c’era in quel momento, ma si esprime piuttosto con impressioni soggettive (ricorso pto 5, pag. 4).
5. Gli agenti denuncianti, nel rapporto di contro-osservazioni 20 gennaio 2009, hanno precisato quanto segue:
“Come descritto nel nostro rapporto di contravvenzione, l’immissione sulla strada principale effettuata dal __________, ostacolava concretamente la nostra marcia, obbligandoci ad effettuare una energica frenata, solo grazie ai pronti riflessi è stata scongiurata una collisione. Si ritiene che contrariamente allo scritto del denunciato, non vi era alcuna distanza che consentiva tale manovra.
Si conclude che l’omissione di dare la precedenza ai veicoli aventi il diritto, come in questo caso, denota uno stile di guida aggressivo, pericoloso ed irrispettoso della sicurezza altrui, questo veniva confermato dal comportamento tenuto dal __________ al momento dell’intimazione sul posto”.
6. Di fronte a versioni contrastanti il giudice apprezza liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall'autore dell’accertamento ed esamina la pertinenza della descrizione dei fatti, ritenuto che le constatazioni di un agente non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza. La valutazione tiene inoltre conto delle argomentazioni sollevate dal multato.
7. Nell’evenienza concreta, non vi sono elementi che inducano a credere che i fatti descritti siano frutto della fantasia degli agenti o di un’erronea valutazione dei tempi di percorrenza, delle distanze o delle esigenze dovute al traffico, azzardata per la prima volta in sede di gravame.
Non si vede inoltre che motivo avrebbero avuto i due agenti – che non hanno mai avuto a che fare con il ricorrente – di procedere al suo fermo per intimargli verbalmente la presunta infrazione, se non avesse commesso nulla.
Sebbene essi non abbiano specificato la distanza tra i due veicoli al momento dell’immissione o la velocità raggiunta a seguito della frenata, ciò non toglie che la dinamica dell’accaduto è chiara: con il suo comportamento l’insorgente ha provocato la repentina reazione degli agenti. L’assenza di tracce di frenata sull’asfalto – per nulla inusuale data la breve sequenza degli eventi – non è suscettibile di sovvertire la versione secondo cui essi hanno dovuto compiere una pronta e decisa frenata per evitare una collisione. Del resto, gli agenti, a differenza del ricorrente, hanno l’obbligo conseguente al loro ruolo istituzionale di funzionari di polizia di riportare gli eventi in modo fedefacente, così da non incorrere in sanzioni penali, rispettivamente disciplinari. Non avrebbe del resto senso, nella concreta situazione, se essi volessero coprire un presunto errore di disattenzione, che li avrebbe indotti a frenare bruscamente, utilizzando l’insorgente come capro espiatorio. Non dovrebbero infatti giustificare alcunché dal momento che non è avvenuta una collisione.
È semmai sintomatico il fatto che nella prima comparsa scritta l’insorgente medesimo riconosce che “all’auto che sopraggiungeva della polizia può anche essere sembrato un’immissione al limite delle norme”, senza specificare per quale motivo; tale considerazione viene ribadita anche nel successivo scritto 29 gennaio 2009 (“possa a loro volta essere sembrata una manovra brusca”), laddove azzarda l’ipotesi che gli agenti si siano accorti solo all’ultimo momento dell’immissione della vettura fors’anche poiché intenti a osservare eventuali eventi sospetti circostanti.
Colpisce pure l’insistenza con cui egli lamenta la mancanza di tolleranza da parte dei veicoli prioritari, con conseguenti lunghi tempi di attesa per chi intende immettersi sulla strada in questione (“Delle volte l’attesa supera diversi minuti, senza che nessun conducente benevolo con degnale della mano ‘lasci passare’ ”, scritto 13 gennaio 2009; “Ho già rilevato quanto possa essere difficile lunga l’attesa per potersi immettere in tale strada”; scritto 29 gennaio 2009). In sostanza, egli giustifica la manovra alla luce delle difficili condizioni di traffico intenso e della scarsa indulgenza dei veicoli prioritari.
Ora, se è vero che il Tribunale federale, limitando il concetto di impedimento (cfr. DTF 105 IV 341), ha voluto prendere in considerazione circostanze particolari legate all’aumento del traffico all’interno delle località, tale limitazione non deve nondimeno togliere valore al diritto di precedenza, ragion per cui è consentito negare un intralcio considerevole solo in casi eccezionali (DTF 114 IV 146, consid. 3a), che non entrano qui in considerazione.
In definitiva, i disagi legati al traffico intenso (e, spesse volte, l’esasperante mancanza di cooperazione di taluni conducenti) non giustificano manovre audaci intese a rivendicare il diritto di guadagnarsi la strada, a maggior ragione laddove il problema principale sembrerebbe essere l’attesa di qualche minuto.
In siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente commesso l’infrazione rimproveratagli dall’autorità di prime cure.
8. La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.
Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 36 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 14 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 250.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
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Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).