Incarto n.
30.2009.67

3876/190

Bellinzona

16 novembre 2010

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con Gabriel De Ambrogi in qualità di segretario per statuire sul ricorso 27 febbraio 2009 presentato da

 

 

RI 1

difesa da: DI 1 ,

 

contro

 

la decisione 13 febbraio 2009 n. 3876/190 emessa d CRTE 1

 

viste                                  le osservazioni 18 marzo 2009 presentate dalla CRTE 1,

 

                                         letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto                             in fatto

 

                                 A.     CRTE 1 con decisione 13 febbraio 2009 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 300.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e alle spese di fr. 70.-, per i seguenti motivi:

                                         "Alla guida della vettura TI __________ si spostava verso sinistra per meglio accedere ad una strada laterale situata alla sua destra. In seguito voltava nella direzione prescelta senza usare la particolare prudenza richiesta per tale manovra e collideva con un autoveicolo che la stava superando sulla destra”.

 

                                         Fatti accertati il 26 ottobre 2008 in territorio di __________.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 34 cpv. 3, 36 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 13 cpv. 5 ONC .

 

                                 B.     Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

 

                                 C.     La CRTE 1 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

 

 

considerato                      in diritto

 

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine.

 

                                         La ricorrente chiede preliminarmente che questo giudice disponga l’audizione del signor __________ (già richiesta in sede di osservazioni) e l’esperimento di un sopralluogo.

 

                                         Ora, l'art. 12 cpv. 1 della legge di procedura per le contravvenzioni (LPContr) conferisce al giudice della Pretura penale la facoltà di completare l'istruttoria d'ufficio. Il giudice può sempre rinunciare, nondimeno, ad assumere mezzi di prova il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di rilievo ("apprezzamento anticipato delle prove": DTF non pubblicata del 23 maggio 2008 [6B.570/2007] consid. 5.1.; DTF 125 I 135 consid. 6c/cc in fine con richiami di dottrina e di giurisprudenza, 124 I 211 consid. 4a, 122 V 162 consid. 1d).

 

                                         Nella fattispecie le prove chieste dalla ricorrente non appaiono suscettibili di recare chiarimenti di rilievo ai fini del giudizio, gli atti di causa essendo sufficientemente chiari e completi da permettere a questo giudice di formare il proprio convincimento in merito allo specifico addebito mossole. Giovi inoltre rilevare che non è dato di capire, né l’insorgente lo spiega, cosa potrebbe riferire il signor __________, atteso che nessuno si è annunciato quale teste al momento dell’accaduto (cfr. rapporto di polizia 14 novembre 2008, informazioni complementari, pag. 4); in tal senso, l’apprezzamento anticipato effettuato dall’autorità inferiore merita senz’altro tutela.

 

                                         Nulla osta pertanto all’esame del ricorso nel merito.

 

                                 2.     Il conducente che vuole cambiare la direzione di marcia, ad esempio per voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una corsia a un’altra, deve badare ai veicoli che giungono in senso inverso e a quelli che seguono (art. 34 cpv. 3 LCStr).

 

                                         L’art. 36 cpv. 1 LCStr prescrive che chi vuole voltare a destra deve tenersi sul margine destro della carreggiata, chi vuole voltare a sinistra deve tenersi verso l’asse della carreggiata.

                                         Per l’art. 13 cpv. 5 ONC il conducente che, prima di voltare, è obbligato a spostarsi verso il lato opposto, per le dimensioni del veicolo o le condizioni locali, deve usare speciale prudenza e, se necessario, fermarsi.

 

                                         Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).

 

                                 3.     La CRTE 1 rimprovera alla multata di essersi spostata verso sinistra per meglio accedere a una strada laterale situata alla sua destra e di aver in seguito voltato nella direzione prescelta senza usare la particolare prudenza richiesta per tale manovra, collidendo pertanto con un autoveicolo che la stava superando sulla destra.

 

                                 4.     L’insorgente ritiene dal canto suo di non aver commesso alcuna infrazione e di aver tenuto un comportamento corretto e conforme alla situazione e al diritto, ritenuto come abbia segnalato in modo chiaro le proprie intenzioni (50 metri circa) prima di iniziare la propria manovra di svolta, esponendo quindi in tempo utile l’indicatore di direzione destro. Ella nega di essersi spostata a sinistra “né per meglio accedere alla strada laterale né per altri motivi”, avendo a suo dire tenuto “unicamente la distanza minima necessaria”, come attesterebbe la fotografia n. 2 del rapporto di polizia. Tutta la manovra sarebbe stata compiuta a passo d’uomo e sempre restando nella sua corsia di marcia (ricorso, pto 3).

                                         In sostanza, la collisione sarebbe avvenuta unicamente a causa dell’errato comportamento del co-protagonista, il quale, a suo dire, senza tenere la necessaria distanza di sicurezza e circolando a velocità elevata, non si sarebbe probabilmente avveduto del fatto che lei stava rallentando e quando se ne è accorto ha tentato di schivarla effettuando un improbabile quanto impossibile “sorpasso” sulla destra, invadendo peraltro il marciapiede (cfr. ricorso, pto 4).

 

                                 5.     Preliminarmente, si osserva che non giova alla ricorrente prevalersi di una possibile colpa di terzi, ove si consideri come in ambito penale ognuno risponde delle proprie azioni e omissioni, sicché l’eventuale comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa. Non esiste infatti in questo ambito compensazione delle colpe (Tribunale federale, sentenza 6S.393/2003 del 7 gennaio 2004, consid. 2.5; sentenza 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid. 3.3). Ne consegue che non spetta al giudice penale stabilire il grado di responsabilità di più conducenti coinvolti in un incidente della circolazione: tale compito spetta semmai al giudice civile eventualmente incaricato di dirimere possibili litigi fra gli interessati o le rispettive assicurazioni.

                                         La questione qui in esame riguarda esclusivamente la conformità o meno del comportamento della ricorrente all’obbligo di prudenza sancito dagli art. 34 cpv. 3 e 36 cpv. 1 LCStr e concretato dall’art. 13 cpv. 5 ONC, obbligo che va analizzato tenuto conto delle circostanze particolari.

                                 6.     In concreto, emerge che tra i protagonisti dell’incidente vi sono delle versioni divergenti quo a due azioni della ricorrente, ovvero l’azionamento dell’indicatore di direzione destro, rispettivamente lo spostamento sulla sinistra. In proposito, nonostante nelle comparse scritte la ricorrente si sia data molta pena per tentare di negare tale circostanza, va rilevato che in occasione del verbale di interrogatorio reso immediatamente dopo i fatti, a domanda dell’agente verbalizzante – invero assai suggestiva – volta a sapere se “nella manovra di svolta si è portata a sinistra in maniera da far intendere che la sua intenzione non era quella di svoltare a destra ma quella di svoltare a sinistra” ella, pur rispondendo negativamente, ha ammesso che “mi sono spostata dalla mia corsia verso sinistra pochissimo”, soggiungendo pure che “ma avevo inserito la freccia di destra e il muso della mia vettura era già rivolto verso l’entrata della via” (cfr. verbale, pag. 2/3).

 

                                         La strada di accesso che l’insorgente intendeva imboccare per raggiungere il proprio domicilio è conosciuta da questo giudice che vi transita davanti giornalmente ed è visibile nella documentazione fotografica in atti (seppur non di ottima qualità). La stessa è poco più larga di un’automobile e si diparte ad angolo retto dall’asse della strada principale (delimitato in corrispondenza del marciapiede da una bordura smussata ma ancora relativamente alta). Per chi proviene da sud l’accesso è facilitato da un lieve invito a semiluna (invito che rimane tuttavia parzialmente nascosto dalla pensilina di una fermata del bus e dalla vegetazione).

                                         La corsia di scorrimento verso nord sulla strada cantonale risulta agevolmente larga e permette di per sé, mantenendosi al suo centro e rallentando in modo confacente, di svoltare senza allargare a sinistra. Un tale allargamento non è tuttavia da considerare fuori da qualsiasi logica, perché permette comunque di rendere più facile l’accesso alla strada che si presenta pur sempre angusta.

                                         La manovra di leggero spostamento a sinistra effettuato dalla ricorrente e da lei ammesso in sede di interrogatorio risulta pertanto perfettamente comprensibile e giustificato.

 

                                         D’altronde, se si volesse davvero prendere per buona la tesi difensiva secondo cui ella avrebbe tenuto unicamente una distanza minima dal bordo destro della carreggiata, senza mai essersi spostata a sinistra, procedendo a passo d’uomo per una cinquantina di metri con l’indicatore di direzione azionato, la reazione del co-protagonista non apparirebbe per nulla logica; in effetti, anche a fronte di una grave disattenzione, mal si comprende perché egli avrebbe dovuto intraprendere un sorpasso sul marciapiede, anziché evitare la vettura sulla sinistra, disponendo dell’ampia fascia polifunzionale rossa al centro della carreggiata. Contrariamente all’assunto ricorsuale, la posizione finale dei veicoli non depone né a favore della tesi del sorpasso sul marciapiede (l’invasione dello stesso sarebbe stata chiaramente visibile), né tanto meno di una velocità azzardata da parte del co-protagonista (in tal caso la posizione finale del veicolo della ricorrente avrebbe verosimilmente subito una decisa rotazione verso sinistra).

                                 7.     A prescindere da queste ultime considerazioni, tenuto conto da un lato dell’allargamento, seppur minimo, verso sinistra, e dall’altro, dell’ampiezza della carreggiata, occorre considerare che si è in presenza di quello che la giurisprudenza definisce una manovra insolita, atta a mettere in pericolo altri utenti della strada, ragion per cui essa deve essere eseguita con la massima prudenza. Infatti nella situazione concreta anche uno spostamento minimo verso la fascia centrale rossa fa sì che in virtù della larghezza della corsia venga a formarsi uno spazio importante sulla destra che può indurre in errore chi segue il veicolo che si appresta a svoltare.

                                         Per costante giurisprudenza del Tribunale federale, il conducente che circola lasciando sulla destra uno spazio sufficiente per permettere a un altro veicolo, anche di piccole dimensioni (come un motoveicolo oppure, situazione assai frequente nel traffico urbano, un ciclomotore), di superarlo da questo lato, deve, se vuole voltare a destra, dapprima assicurarsi, adottando precauzioni sufficienti, che non urterà contro un veicolo che segue il suo (DTF 97 IV 34).

                                         A mente di questo giudice, tali precauzioni si traducono concretamente con l’obbligo di gettare un colpo d’occhio nello specchietto retrovisore all’inizio della preselezione (come di regola) e ancora dopo l’allargamento a sinistra immediatamente prima di svoltare in quello laterale destro.

 

                                         Decisive, a proposito dei controlli fatti dall’insorgente, appaiono le dichiarazioni da lei rese durante il verbale d'interrogatorio:

                                         “(…) Giunta all’altezza del negozietto del bricolage, come è di mio solito, inserivo l’indicatore di direzione destro, per indicare la mia intenzione di svoltare. Stimo che la distanza tra dove ho inserito la freccia e dove devo svoltare a destra, sono circa 50 metri.

                                         Notavo che dietro di me circolavano altre vetture.

                                         All’altezza dell’entrata per Via __________, che si trova sulla destra rispetto alla mia direzione di marcia, la mia velocità era a passo d’uomo perché c’è lo scalino del marciapiede e quindi svolto piano.

                                         Effettuavo quindi la manovra di svolta verso destra quando all’improvviso ho sentito un rumore di lamiere.

                                         Mi fermavo immediatamente e vedevo che un’altra vettura mi era venuta addosso dalla parte destra. (…)” (cfr. verbale d'interrogatorio 26 ottobre 2008, pag. 1/2). Particolarmente sintomatica è inoltre la risposta data dalla ricorrente alla domanda della verbalizzante, intesa a sapere se “quando svoltava a destra, si è assicurata con la testa che da destra non arrivasse nessuno”:

                                         “Le dico la verità non lo so. Ho guardato nello specchietto retrovisore che non arrivavano altre macchine, ma non mi ricordo se ho girato il capo o meno”. (cfr. verbale, pag. 3).

 

                                         In sostanza, come del resto nelle comparse scritte, ella si limita ad affermare di avere segnalato con l’indicatore di direzione il cambiamento di direzione 50 metri prima della svolta, notando – a quel momento – dietro di sé delle vetture (precisando solamente in un secondo tempo che erano distanti), ma non afferma assolutamente di avere verificato la situazione a tergo nell’imminenza della svolta, se non su esplicita domanda dell’agente. Ella ha dichiarato di non sapere se avesse voltato il capo per controllare il traffico alle spalle al momento di effettuare la manovra. Mal si comprende come la signora non abbia potuto dare informazioni su questo atto essenziale di prudenza. Di qui la sua sorpresa per il repentino rumore di lamiere infrante, resa evidente dalla locuzione avverbiale “all’improvviso”.

 

                                         Questo giudice non può quindi che giungere alla conclusione che la ricorrente non ha verificato con uno sguardo nello specchietto laterale destro o con la torsione della testa il traffico a tergo nell’imminenza della svolta. Ne segue che la stessa omettendo il controllo che si imponeva ha violato le norme della circolazione di cui alla decisione impugnata. In effetti, se avesse prestato la debita attenzione al traffico retrostante, l’insorgente si sarebbe senz’altro accorta dell’approssimarsi e della vicinanza del veicolo investitore (tanto più che le condizioni di visibilità erano ottimali) e avrebbe pertanto atteso prima di eseguire la manovra di svolta, evitando – in ultima analisi - il sinistro. La segnalazione con l'indicatore di direzione non svincola infatti il conducente dall'usare la necessaria prudenza.

 

                                         Di più, un'eventuale manovra scorretta o disattenzione del conducente del veicolo retrostante non esimeva, come detto, la ricorrente, intenzionata a voltare a destra, dall'obbligo impostogli dall'art. 34 cpv. 3 LCStr di "badare ai veicoli … che seguono", così come dal dovere di tenersi sul margine destro della carreggiata (art. 36 cpv. 1 LCStr) o – se obbligata a spostarsi a sinistra – di "usare speciale prudenza e, se necessario, fermarsi" (art. 13 cpv. 5 ONC).

 

                                 8.     In simili circostanze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, perviene al convincimento che l'insorgente ha effettivamente commesso l'infrazione rimproveratale dalla Sezione della circolazione e ciò a prescindere dall’eventuale colpa ascrivibile all’altro conducente.

 

                                 9.     La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

 

                                         Il ricorso deve pertanto essere respinto. L’esito del gravame imporrebbe di prelevare tasse e spese di giustizia per l’odierno giudizio (art. 15 LPContr); tuttavia, tenuto conto della situazione personale e finanziaria documentata dalla ricorrente, questo giudice ritiene di poter prescindere – in via del tutto eccezionale – dal prelievo di tali oneri.

 

                                         L’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria (recte: gratuito patrocinio, l’estensione di tale beneficio in punto alle tasse e spese di giustizia non essendo prevista in campo penale) formulata in sede di gravame non può essere decisa da questo giudice, siccome la LPContr è silente al riguardo.

                                         In applicazione degli art. 26 e segg. Lag, l’incarto va trasmesso al giudice dell'istruzione e dell'arresto, competente in merito.

 

 

per questi motivi,                richiamati gli art. 34 cpv. 3, 36 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr; art. 13 cpv. 5 ONC; art. 1 e segg. LPContr

 

 

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

 

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese per l’odierno giudizio.

 

                                 3.     L'incarto è trasmesso al Giudice dell'istruzione e dell'arresto per quanto di sua competenza.

 

                                 4.     Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

 

Il presidente:                                                                            Il segretario:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).