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Incarto
n. 4339/102 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con Gabriele Fossati in qualità di segretario per statuire sul ricorso 2 marzo 2009 presentato da
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RI 1, __________, difeso da: DI 1, __________, |
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contro |
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la decisione 13 febbraio 2009 n. 4339/102 emessa dalla CRTE 1, __________, |
viste le osservazioni 20 marzo 2009 presentate dalla CRTE 1, __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
A. La CRTE 1 con decisione 13 febbraio 2009 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 200.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 70.-, per i seguenti motivi:
“Alla guida del motoveicolo __________, mentre abbordava una curva piegante per lui a destra si trovava sulla sua corsia di marcia una vettura ferma e malgrado tentasse di schivarla sulla sinistra lo[a] urtava frontalmente”.
Fatti accertati il 20 ottobre 2008 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 32 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 4 cpv. 1 ONC.
B. Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l’annullamento.
C. La CRTE 1 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr.
2. Secondo l’art. 32 cpv. 1 LCStr, la velocità deve sempre essere adattata alle circostanze, in particolare alle peculiarità del veicolo e del carico, come anche alle condizioni della strada, della circolazione e della visibilità. Nei punti in cui il veicolo potrebbe intralciare la circolazione, il conducente deve circolare lentamente e, se necessario, fermarsi, in particolare dove la visibilità non è buona, alle intersezioni con scarsa visuale e ai passaggi a livello.
L’art. 4 cpv. 1 ONC precisa che Il conducente deve circolare a una velocità che gli permetta di fermarsi nello spazio visibile o, se l’incrocio con altri veicoli è difficile, nella metà dello spazio visibile.
Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).
3. In concreto, i fatti che hanno indotto la CRTE 1 a pronunciare la multa impugnata sono stati riassunti nel rapporto di polizia come segue (pag. 4, informazioni complementari):
“RI 1, in sella al motoveicolo Kawasaki, circolava su via __________, proveniente da __________ in direzione di __________. Velocità dichiarata 40/50 km/h. Giunto in zona denominata «__________ » mentre affrontava una curva piegante verso destra, collideva frontalmente con il protagonista __________. Quest’ultimo, al momento dell’urto, si trovava fermo sulla strada, direzionato verso __________ ed occupava la corsia di marcia del motociclista. Si era appena immesso sulla strada, uscendo in retromarcia da uno spiazzo sterrato posto a lato della carreggiata, luogo in cui era parcheggiato. Sua intenzione era quella di mettersi in marcia dirigendosi verso __________, sebbene sul campo stradale vi è demarcata la linea di sicurezza.
(…) Facciamo notare che nella curva in questione, sul lato destro della carreggiata, in direzione di __________, vi è uno spazio libero, sterrato ove è solito parcheggiare veicoli. Tuttavia, come fatto notare dal motociclista RI 1, questi veicoli parcheggiati ostacolano la visuale agli utenti che affrontano la curva”.
4. Tale resoconto non viene contestato da RI 1, il quale nel suo gravame respinge tuttavia l’infrazione addebitatagli sostenendo l’esclusiva responsabilità nel sinistro del secondo conducente coinvoltovi:
“Il signor RI 1, contesta di avere commesso un’infrazione penalmente riprensibile.
Infatti, a bordo della propria motocicletta a una velocità di 40-50 km/h (dove vige comunque un limite di 80 km/h) giunto all’altezza della zona chiamata «__________ » lungo la via __________ a __________, nell’affrontare una curva piegante a destra si è trovato una vettura in contromano rispetto alla propria direzione di marcia intenta a effettuare una manovra pericolosa e assolutamente vietata, di retromarcia da una zona di sosta posta a lato della strada, tagliando di fatto la strada al malcapitato motociclista.
Infatti il signor __________, conducente della vettura targata __________, stava facendo una pericolosa retromarcia dallo sterrato posto a fianco della strada cantonale, intenzionato poi a dirigersi in direzione opposta a quella del signor RI 1 (vedi foto allegate), malgrado sulla strada in questione, vi sia demarcata una più che eloquente linea di sicurezza.
(…) Il signor RI 1 è stato impossibilitato a frenare in tempo, trovandosi un ostacolo inaspettato, che stava violando le più elementari norme sulla circolazione stradale. Inoltre, le vetture che usualmente - e probabilmente abusivamente - posteggiano sul lato destro della carreggiata, ostacolano la visuale agli utenti che affrontano la curva.
(…) Le fotografie allegate, oltre a quelle effettuate dalla polizia, illustrano la situazione e l’assenza di visuale per chi, provenendo da __________, come il nostro assistito, si trova ad affrontare quella determinata curva. La manovra del __________ oltre a non essere permessa in quanto sulla strada c’è la linea continua di sicurezza, è stata, come lo si è visto, pericolosissima, dato che in una curva senza visuale, ha praticamente tagliato la strada al RI 1, a bordo di una motocicletta.
5. In materia penale ognuno risponde delle proprie azioni e omissioni, sicché l’eventuale comportamento antigiuridico altrui (in casu di __________, coprotagonista del sinistro) non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa. Non esiste infatti in questo ambito compensazione delle colpe (DTF 6P.137/2003 del 7 gennaio 2004, consid. n. 2.5).
Ne consegue che non spetta al giudice penale stabilire il grado di responsabilità di più conducenti coinvolti in un incidente della circolazione; tale compito appartiene semmai al giudice civile eventualmente incaricato di dirimere possibili litigi fra gli interessati e le rispettive assicurazioni.
6. Ciò posto, il comportamento di RI 1 giustifica la sanzione comminatagli dalla CRTE 1. Proprio perché la curva in oggetto presentava una scarsa visibilità (come risulta dalla documentazione fotografica agli atti e come, del resto, osservano tanto il ricorrente, quanto l’agente di polizia), causata anche dalla presenza di diverse vetture posteggiate sugli spazi sterrati ai lati della carreggiata, il motociclista l’avrebbe dovuta affrontare ad una velocità inferiore rispetto a quella con cui l’ha percorsa.
Al riguardo, non può che suscitare dubbi l’affermazione del ricorrente secondo cui, all’entrata della curva, egli stava viaggiando ad una velocità di 40/50 km/h. Considerato il relativo spazio di arresto (19-27 m) è infatti legittimo supporre che a una tale andatura l’insorgente sarebbe perlomeno riuscito a rallentare il proprio mezzo, ciò che tuttavia non ha nemmeno tentato di fare. Sul fondo stradale non sono state in effetti trovate tracce di frenata (cfr. consid. n. 3).
In ogni caso, la velocità con cui RI 1 stava procedendo non gli ha permesso né di fermarsi nello spazio visibile (art. 4 cpv. 1 ONC) né tantomeno nella metà dello spazio visibile (art. 4 cpv. 1 ONC), quanto porta a concludere come la stessa fosse eccessiva.
7. La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.
Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 32 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 4 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
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RI 1, __________, DI 1, __________, CRTE 1, __________, |
Il presidente: Il segretario:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).