Incarto n.
30.2009.6

34902/805

Bellinzona

29 gennaio 2009

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 22 dicembre 2008 presentato da

 

 

RI 1,

 

contro

 

la decisione 19 dicembre 2008 n. 34902/805 emessa dalla CRTE 1

 

viste                                  le osservazioni 27 gennaio 2009 presentate dalla CRTE 1, , la quale propone l’accoglimento del gravame;

 

                                         letti ed esaminati gli atti,

 

 

considerato                      in fatto ed in diritto

 

                                         che con decisione 19 dicembre 2008 la Sezione della circolazione ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 40.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per aver “posteggiato il veicolo ZH __________ omettendo di porre il tagliando di parcheggio dietro il parabrezza in modo ben visibile”, il 12 agosto 2008 a __________;

 

                                         che il ricorrente si aggrava ora davanti a questo giudice lamentando di non aver trovato alcun avviso di contravvenzione sul parabrezza della sua auto, né di averne ricevuto uno successivamente per posta;

 

                                         che si dichiara disposto a pagare l’importo di fr. 40.- inerente la multa, ma chiede di essere dispensato da tasse e spese;

 

                                         che dall’esame degli atti non si può concludere con certezza che l’insorgente abbia ricevuto un avviso di contravvenzione, che gli avrebbe permesso di saldare la multa in procedura disciplinare, né il rapporto di contravvenzione 30 settembre 2008, inviato al suo domicilio dalla Polizia comunale di __________ con l’assegnazione del termine per presentare eventuali osservazioni;

 

                                         che in linea di principio la mancata ricezione del rapporto di contravvenzione e la relativa assegnazione di termine per osservazioni comporta l’annullamento in ordine della decisione per violazione del diritto di essere sentito;

 

                                         che l’annullamento in ordine avrebbe come conseguenza la ripresa ex novo della procedura;

 

                                         che motivi di economia processuale non giustificano in concreto, per quel che si dirà in appresso, l’annullamento in ordine;

 

                                         che il ricorrente infatti, seppur manifestando un certo stupore per l’infrazione ascrittagli, non la contesta, ma si limita a chiedere un bollettino di versamento di fr. 40.- per poter saldare l’importo della multa, senza gli oneri legati alla procedura ordinaria;

 

                                         che in definitiva nulla induce a ritenere che l’insorgente non avrebbe pagato la sanzione nei termini della procedura disciplinare – che non prevede spese – se ne avesse avuto conoscenza;

 

                                         che il ricorso deve di conseguenza esser accolto e la decisione impugnata riformata nel senso di defalcare gli oneri processuali di primo grado;

 

 

per questi motivi                 visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 48 cpv. 7 OSStr; 1 segg. LPContr;

 

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di fr. 40.-, senza tasse e spese.

 

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese per l’odierno giudizio.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

 

 

 

 

Il presidente:                                                                            La segretaria: