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Incarto
n. 6154/105 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 12 marzo 2009 presentato da
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RI 1 |
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contro |
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la decisione 27 febbraio 2009 n. 6154/105 emessa dalla CRTE 1 |
viste le osservazioni 16 aprile 2009 presentate dalla CRTE 1,;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
che CRTE 1 con decisione 27 febbraio 2009 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per i seguenti fatti accertati il 12 novembre 2008 in territorio di __________:
"Alla guida del veicolo TI __________ non osservava il segnale ‘zona pedonale’ “;
che la risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 22c cpv. 1 OSStr;
che contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento;
che la CRTE 1, con comunicazione 16 aprile 2009, si astiene dal formulare osservazioni, lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio;
considerato in diritto
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine;
che con rapporto di contravvenzione 22 dicembre 2008, la Polizia __________ ha avviato la procedura ordinaria nei confronti della ricorrente, assegnandole un termine di 15 giorni per inoltrare eventuali osservazioni, ciò che l’insorgente ha fatto con scritto 4 gennaio 2009, accluso al rapporto di controsservazioni 9 aprile 2009 dell’agente denunciante;
che il 12 gennaio 2009 la polizia ha trasmesso all’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione il rapporto di contravvenzione, con l’indicazione, verosimilmente dovuta a una svista, secondo cui “non ci sono pervenute osservazioni” (cfr. crocetta apposta in basso a destra);
che la CRTE 1 ha quindi emanato la risoluzione considerando, a torto, che “nei termini di legge non sono state presentate osservazioni”;
che è indubbio che la mancata presa in considerazione delle osservazioni prima di emanare la decisione viola il diritto di essere sentito del ricorrente;
che tale violazione comporta unicamente l’annullabilità dell’avversata risoluzione: in altri termini, una decisione che viola il diritto di essere sentito non è nulla, bensì soltanto annullabile (cfr. DTF 116 Ia 455, DTF 115 Ia 8);
che in queste circostanze il ricorso deve essere accolto, senza ulteriormente addentrarsi nel merito;
che a titolo abbondanziale, si rileva nondimeno come le giustificazioni addotte dall’insorgente non appaiano d’acchito prive di fondamento, tant’è che la CRTE 1, presso atto delle stesse, si è rimessa al giudizio della Pretura penale;
che visto l’esito del gravame non si prelevano né tasse di giustizia né spese;
per questi motivi visti gli art. 29 Cost.; 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 22c cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione a:
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Il presidente: La segretaria: