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Incarto
n. 8045/101 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con Gabriel De Ambrogi in qualità di segretario per statuire sul ricorso 26 marzo 2009 presentato da
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RI 1 |
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contro |
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la decisione 20 marzo 2009 n. 8045/101 emessa d CRTE 1 |
viste le osservazioni 6 aprile 2009 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino,
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. CRTE 1 con decisione 20 marzo 2009 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 250.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e alle spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:
"Alla guida del veicolo TI ____________________ non osservava un segnale luminoso”
Fatti accertati il 14 novembre 2008 in territorio di Lugano.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 68 cpv. 1 OSStr.
B. Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
C. La Sezione della circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
2. Per l'art. 27 cpv. 1 prima frase LCStr, l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali. In particolare, i segnali luminosi hanno la priorità sulle norme di precedenza generali, sui segnali di precedenza e sulle demarcazioni (art. 68 cpv. 1 OSStr).
Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).
Per l'inosservanza di segnali luminosi, l'allegato 1 all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031) commina una sanzione pecuniaria di fr. 250.- (infrazione n. 309.1).
3. La Sezione della circolazione – in applicazione delle predette disposizioni – rimprovera alla multata di non aver osservato un segnale luminoso in via __________ a __________.
L’infrazione è stata constatata da un’agente della Polizia comunale Città di __________, la quale nel suo rapporto di contro-osservazioni 20 gennaio 2009, ha precisato che: “In data e ora di cui sopra, durante il mio servizio mi trovavo su Via __________, ferma davanti al passaggio pedonale in attesa di attraversare, sul posto era presente anche la collega ausiliaria __________. Quando il semaforo pedonale si commutava sul verde, la vettura citata proseguiva senza lasciare la precedenza ai pedoni e di conseguenza provvedevo a rilevare tutti i dati del veicolo, per poter redigere l’avviso di contravvenzione”.
4. La ricorrente, dal canto suo, contesta di aver commesso l’infrazione ascrittale dall’autorità di prima istanza sostenendo che “(…) Sono convinta di non aver commesso nessuna infrazione al Codice della circolazione. Non esistono prove concrete (radar fotografici) dell’eventuale infrazione, se non quella di un agente della Polizia comunale della Città di __________, in netto contrasto con le mie affermazioni ” (cfr. ricorso 26 marzo 2009, punto 2). Ella censura inoltre l’agire della Polizia comunale nei suoi confronti, siccome privo di serietà, professionalità e collaborazione. In particolare, sottolinea di aver chiesto, invano, di ottenere spiegazioni tramite “un confronto con l’agente denunciante” e sostiene inoltre che “il fatto di non più essere in possesso dell’originale della contravvenzione (consegnato a un ufficiale di polizia in occasione di una seconda visita agli sportelli, ndr) non mi ha dato la possibilità di potermi giustificare con la Polizia della Città di __________” (cfr. ricorso 26 marzo 2009, punto 4).
5. Di fronte a versioni contrastanti il giudice apprezza liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall'autore dell’accertamento ed esamina la pertinenza della descrizione dei fatti, ritenuto che le constatazioni di un agente non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e di fedefacenza. La valutazione tiene inoltre conto delle argomentazioni sollevate dal multato.
6. Orbene in concreto, non vi è alcun motivo di dubitare della versione ben circostanziata fornita dall’agente. La posizione dalla quale ha potuto constatare l’infrazione era ottimale, trovandosi in effetti davanti al passaggio pedonale in attesa di attraversare. In questa circostanza poteva così notare agevolmente, come la multata procedesse la sua corsa nonostante il semaforo per i pedoni fosse già commutato sul verde e quindi incontrovertibilmente dedurre la conseguente violazione del semaforo che per il traffico veicolare doveva giocoforza essere commutato sul rosso.
La ricorrente, che peraltro non contesta le circostanze di tempo e di luogo dell’infrazione, non spiega poi in alcun modo per quale motivo, l’agente denunciante avrebbe dovuto cadere in errore o, altrimenti, inventarsi tale versione dei fatti. Del resto, l’agente di polizia a differenza della denunciata, non ha alcun interesse a dichiarare fatti non corrispondenti alla realtà, in tal modo si esporrebbe, tra l’altro, al rischio di subire sanzioni penali e amministrative.
Alla luce delle considerazioni che precedono, lo scrivente giudice ben può determinare il proprio giudizio con pieno e libero potere di apprezzamento sulla base di tali accertamenti, che risultano senz’altro essere completi, precisi e quindi tali da poter essere considerati quali indizi sufficientemente precisi da consentire una deduzione logica e rigorosa in punto alla colpevolezza della ricorrente, anche in assenza di “radar fotografici” (di cui non tutti gli impianti semaforici sono dotati).
7. Quanto alla censura rivolta all’operato della Polizia comunale, occorre rilevare che le circostanze evocate non configurano in ogni caso una possibile violazione del diritto di essere sentito, dal momento che la procedura contravvenzionale non prevede l’obbligatorietà di un confronto con il denunciante, confronto che del resto è avvenuto con le rispettive osservazioni scritte. D’altra parte si osserva che la ricorrente ha potuto far valere i propri diritti con scritti del 13 dicembre 2008, messi agli atti dalla polizia come osservazioni presentate anzi tempo (giacché durante la procedura disciplinare non è data la possibilità di esprimersi, in particolare di contestare la multa), da cui sono scaturite le contro-osservazioni 20 gennaio 2010 dell’agente denunciante, sulle quali la multata si è debitamente espressa in ambito di procedura ordinaria il 21 febbraio 2009.
Pertanto, in concreto l’insorgente non è stata lesa in alcun modo nei suoi diritti, potendo contestare senza limitazioni l’addebito mossole.
8. A giusta ragione la Sezione della circolazione ha inflitto alla ricorrente una multa di fr. 250.-, pari alla sanzione prevista dall’allegato 1 all’OMD per siffatto genere d’infrazione (n. 309.1), aumentata dalle tasse e spese previste dalla legge in sede di procedura ordinaria
9. Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 68 cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
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Il presidente: Il segretario:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).