Incarto n.
30.2009.96

8160/104

Bellinzona

9 novembre 2010

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con Gabriel De Ambrogi in qualità di segretario per statuire sul ricorso 20 marzo 2009 presentato da

 

 

RI 1

 

contro

 

la decisione 20 marzo 2009 n. 8160/104 emessa d CRTE 1

 

viste                                  le osservazioni 28 aprile 2009 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;

 

                                         letti ed esaminati gli atti,

 

 

ritenuto                              in fatto:

 

                                         che con risoluzione 20 marzo 2009 la Sezione della circolazione ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.-, per i seguenti fatti accertati il __________ 2008 in territorio di Chiasso:

 

                                         “Ha circolato con il veicolo TI __________ omettendo di segnalare il cambio di direzione”.

 

                                         che la risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 39 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 28 cpv. 1 ONC;

 

                                         che contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l’annullamento;

 

                                         che la Sezione della circolazione , con comunicazione 28 aprile 2009, si astiene dal formulare osservazioni, lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio;

 

 

e considerato                     in diritto:

 

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr;

 

                                         che per l’art. 28 cpv. 1 ONC, che concretizza l’art. 39 cpv. 1 LCStr, il conducente deve segnalare qualsiasi cambiamento di direzione;

 

                                         che la Sezione della circolazione rimprovera alla multata di aver omesso di segnalare un cambio di direzione su Largo __________ a Chiasso (con riferimento al rapporto di contravvenzione __________ 2008);

 

                                         che la ricorrente contesta in modo deciso l’addebito mossole ricostruendo con una certa cura e coerenza il comportamento stradale da lei tenuto nelle circostanze di luogo e di tempo della constatazione della presunta violazione, sottolineando – a più riprese – di fare sempre uso delle frecce; in particolare ella sostiene di non aver inserito l’indicatore di direzione unicamente in entrata nella rotonda, non essendo a sua conoscenza un cambiamento di direzione da segnalare, e ritiene pertanto di essersi adeguata alle norme della circolazione;

 

                                         che nelle numerose comparse scritte agli atti (cfr. lettere __________ 2009 e __________ 2009) la multata eccepisce inoltre di non aver avuto la possibilità di conoscere esattamente le circostanze e le modalità esatte di quanto a lei rimproverato, facendo pure notare che durante il colloquio __________ 2008 con l’agente denunciante, alla domanda su dove fosse avvenuta la mancata segnalazione di cambiamento di direzione, le sarebbe stato risposto “alla rotonda di Chiasso” senza altre precisazioni;

 

                                         che dal fascicolo processuale non emerge in effetti una circostanziata descrizione dell’infrazione ascritta alla ricorrente, ad eccezione dell’orario (cfr. rapporto di contro-osservazioni __________ 2008 e __________ 2009);

 

                                         che in particolare non è dato di sapere se la presunta omissione di segnalare il cambiamento di direzione sarebbe avvenuta all’interno dell’area con percorso rotatorio obbligato, che, per quanto noto a questo giudice, permette uno spostamento laterale essendo composta da una doppia corsia, o piuttosto durante la fase di uscita dalla stessa;

 

                                         che la ricostruzione dei fatti da parte dell’insorgente risulta essere maggiormente dettagliata rispetto a quella fornita dalla Polizia e che la veridicità della stessa non può essere ragionevolmente esclusa;

 

                                         che alla luce di quanto sopra e del principio in dubio pro reo, s’impone di prosciogliere l’insorgente dall’addebito mossole;

                                   

                                         che visto l’esito del gravame non si prelevano né tasse né spese per l’odierno giudizio (art. 15 LPContr);

 

 

per questi motivi                 visti gli art. 39 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 28 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

 

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso .

 

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

 

 

 

 

Il presidente:                                                                            Il segretario: