Incarto n.
30.2010.278

33679/702

Bellinzona

12 febbraio 2013

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con Carolina Brusco in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 30 novembre 2010 presentato da

 

 

 RI 1  

 

contro

 

la decisione 19 novembre 2010 n. 33679/702 emessa dalla CRTE 1 

 

viste                                  le osservazioni 13 dicembre 2010 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;

 

                                         letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto                             in fatto

 

                                 A.     La CRTE 1 con decisione 19 novembre 2010 ha inflitto ad RI 1 una multa di fr. 100.- oltre alla tassa giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 30.-, per i seguenti motivi:

                                         "Alla guida del velocipede marca “__________” (contrassegno __________) circolando nell’abitato di __________, perdeva la padronanza di guida e si spostava verso sinistra urtando un autocarro ivi transitante”.

 

                                         Fatti accertati il 28 settembre 2010 in territorio di __________.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr e 3 cpv. 1 ONC.

 

                                 B.     Contro predetta pronuncia dipartimentale  RI 1 si aggrava davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

 

                                 C.     La Sezione della circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

 

 

considerato                      in diritto

 

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr nella versione 19 dicembre 1994 della normativa (ancora applicabile al presente procedimento in virtù dell’art. 453 cpv. 1 CPP-CH). Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 vLPContr.

 

                                 2.     Giusta l’art. 31 cpv. 1 LCStr il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza.

                                         Il conducente deve rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione. Egli non deve compiere movimenti che impediscano la manovra sicura del veicolo. Inoltre la sua attenzione non deve essere distratta in particolare né da apparecchi riproduttori del suono né da sistemi di comunicazione o di informazione (art. 3 cpv. 1 ONC).

 

                                         Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).

 

                                 3.     La Sezione della circolazione rimprovera al multato di aver perso la padronanza di guida spostandosi verso sinistra e urtando un autocarro ivi transitante mentre era alla guida del velocipede di marca “__________” (contrassegno __________) nei pressi dell’abitato di __________.

 

                                 4.     Il ricorrente contesta l’addebito mossogli. In particolare, nega di aver perso la padronanza di guida del velocipede e sostiene che l’urto è avvenuto all’interno della pista ciclabile come già affermato nel verbale di interrogatorio della polizia. Egli contesta altresì il comportamento del co-protagonista il quale non ha azionato il segnale acustico, non ha rallentato e non si è fermato seppur notando un utente più debole come un velocipede.

                                        

                                 5.     La decisione impugnata trae origine dal rapporto di polizia 20 ottobre 2010 basato sulle constatazioni degli agenti sopraggiunti in loco, sulle dichiarazioni dei protagonisti e del testimone, dal quale risulta la seguente dinamica:

 

                                         “Entrambi i protagonisti circolavano su via san __________ in territorio di __________ in direzione __________. __________ alla guida dell’autocarro circolava sulla regolare corsia di marcia, mentre __________ in sella al suo velocipede all’interno della corsia ciclabile.

 

                                         Giunti all’altezza del cartello stradale 2.34 sito al centro della carreggiata, __________ iniziava la manovra di sorpasso nei confronti di __________, quest’ultimo a sua volta aveva appena terminato il sorpasso di un ciclomotore che procedeva a passo d’uomo all’interno della corsia ciclabile.

                                         Durante le fasi di sorpasso __________ vi è stata la collisione tra la parte sinistra del velocipede e la barriera di protezione fiancata destra dell’autocarro.

                                         A seguito della collisione __________ rovinava a terra procurandosi delle ferite alle mani.”

 

                                         Dal rapporto si evince inoltre che le versioni dei protagonisti del sinistro divergono sul punto di collisione, ritenuto che l’autista dell’autocarro afferma di non aver invaso la corsia ciclabile, mentre il ciclista dichiara di non esserne uscito. A mente della polizia, dalla posizione finale dei veicoli e dai danni riportati agli stessi, il tutto lascia presagire che la collisione sia avvenuta sulla corsia di marcia e non all’interno della corsia ciclabile (osservazioni, pag. 4).

 

                                 6.     Di fronte a versioni contrastanti il giudice apprezza liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dai protagonisti ed esamina la pertinenza della descrizione dei fatti.

                                        

                               6.1.     Il co-protagonista, nel verbale di interrogatorio 28 settembre 2010, ha descritto la dinamica dei fatti nei seguenti termini:

                                        

                                         “Giunto all’altezza del EP Agip la mia velocità era di circa 30 - 40 km/h, davanti a me vi era un camion autogru.

                                         Subito dopo il distributore Agip, al centro della carreggiata vi è un segnale verticale (ostacolo da scansare a destra), in quel punto il camion autogru ha dovuto rallentare parecchio onde riuscire a passare senza urtare un ciclomotorista presente sulla corsia ciclabile alla sua destra.

                                         Mentre il sottoscritto sopraggiungeva all’altezza di questo cartello ero in procinto di oltrepassare un ciclista che anch’esso circolava all’interno della corsia ciclabile nella mia stessa direzione di marcia.

                                         Nel mentre avevo notato il ciclomotorista sorpassato qualche istante prima dall’autogru praticamente fermo sulla corsia ciclabile, io avevo già iniziato la manovra di superamento del ciclista quando improvvisamente ho sentito un piccolo urto venire dalla fiancata destra del camion.

                                         Ho immediatamente arrestato la marcia per constatare quanto successo, capivo subito che il ciclista che stavo oltrepassando ha urtato contro il mio mezzo pesante.

                                         L’urto è avvenuto circa a metà fiancata destra sulla barriera di protezione del veicolo pesante ed il ciclista.

                                         Prestavo soccorso e allertavo i soccorsi”.

 

                                         A precise domande dell’agente interrogante egli ha affermato che la posizione dell’autocarro è quella venutasi a creare dopo la collisione, proseguendo unicamente il tempo necessario per arrestare la marcia.

                                         Ha precisato di non aver invaso la corsia ciclabile, ipotizzando che “il ciclista trovandosi il ciclomotorista all’interno della pista ciclabile ha allargato un po’ troppo la sua traiettoria fino a collidere contro la fiancata destra del mezzo pesante” (cfr. verbale di interrogatorio 28 settembre 2010, pag. 2).

 

                               6.2.     Il ricorrente, per contro, ha affermato quanto segue:

 

                                         “(…) Giunto all’altezza del EP Agip, circolavo all’interno della corsia ciclabile, dinnanzi a me ero preceduto da un ciclomotorista che anch’esso usufruiva della corsia ciclabile.

                                         Davanti a me, nella mia medesima direzione di marcia, circolava un’autogru di dimensioni notevoli.

                                         Dopo un centinaio di metri oltrepassato l’Agip, vi è al centro della carreggiata un cartello stradale (ostacolo da scansare a destra), in quel punto l’autogru ha effettuato il sorpasso del ciclomotorista.

                                         Quest’ultimo a seguito del sorpasso del mezzo pesante, probabilmente visto le dimensioni e la ravvicinata manovra si è spaventato rallentando notevolmente la sua marcia.

                                         Il sottoscritto che sopraggiungeva da tergo ha allargato la traiettoria sulla sinistra onde permettere il superamento dello stesso.

                                         Nella manovra di superamento del ciclomotorista sono sempre rimasto sulla corsia ciclabile.

                                         Passato di circa 5-10 metri il cartello stradale (ostacolo da scansare a destra) ho avvertito una forte collisione nella parte posteriore sinistra del mio velocipede.

                                         A seguito dell’urto rovinavo a terra sulla corsia ciclabile procurandomi delle ferite ad entrambe le mani.

                                         Dopo la caduta potevo constatare che la collisione avvertita un attimo prima che mi ha causato la caduta a terra è avvenuta contro un autocarro” (cfr. verbale 5 ottobre 2010, pag. 1 e 2).

 

                                         A precise domande dell’agente interrogante egli ha confermato di non essere mai uscito dalla corsia ciclabile. Anche dopo aver visionato la documentazione fotografica che raffigura la posizione finale dei veicoli e lascia presagire che la collisione sia effettivamente avvenuta fuori dalla corsia ciclabile, egli conferma di non esserne uscito e di non sapersi spiegare come sia potuta avvenire la collisione. Il ricorrente sostiene di non essersi accorto di nulla e di non aver visto l’autocarro se non una volta a terra (cfr. verbale 5 ottobre 2010, pag. 3).

 

                                 7.     Ora, dopo un attento esame del fascicolo processuale e della documentazione fotografica, la versione resa dal conducente del mezzo pesante risulta più credibile rispetto a quella del ricorrente.

 

                                         Innanzitutto, va detto che in base alle fotografie, l’autocarro appare totalmente all’esterno della corsia ciclabile, come sostenuto dal co-protagonista. Appare sintomatico che al momento dell’interrogatorio, l’insorgente non ha saputo spiegarsi l’infortunio, insistendo sul fatto di essere rimasto all’interno della corsia ciclabile e solo in seguito ha ascritto una colpa al conducente dell’autocarro, il quale, a suo dire, non avrebbe lasciato lateralmente lo spazio sufficiente per effettuare un sorpasso in sicurezza.

 

                                         La testimonianza resa dal conducente del ciclomotore sorpassato, non appare esaustiva per determinare il punto esatto della collisione, ma lo stesso nel proprio verbale di interrogatorio afferma:

                                         “(…) A questo punto venivo sorpassato da una bicicletta e subito dopo anche dal veicolo pesante. Neanche un secondo dopo vedevo la bicicletta collidere contro la fiancata destra del veicolo pesante.

                                         A causa della collisione il ciclista cadeva a terra e il veicolo pesante si fermava subito dopo” (cfr. verbale di interrogatorio __________ 28 settembre 2010, pag. 1 e 2). Sebbene il testimone abbia inizialmente indicato di essere stato superato, in sequenza, dal ciclista e subito dopo dal veicolo pesante, egli afferma nondimeno di aver visto il velocipede collidere contro la fiancata destra dell’autocarro e non il contrario, favorendo in questo modo il co-protagonista e avvalorando la tesi secondo cui il ricorrente ha urtato il mezzo pesante e non viceversa. In proposito, non può essere disatteso che l’autocarro è stato urtato a metà fiancata, ragion per cui v’è da credere che esso avesse già iniziato la fase di sorpasso quando il ricorrente ha deciso a sua volta di sorpassare il ciclomotore. Giovi rilevare che non basta segnalare la manovra, come preteso dall’insorgente e non è sufficiente che la segnalazione sia tempestiva, in modo che tutti gli utenti della strada possano percepirla per tempo, ma occorre in ogni caso sincerarsi del traffico proveniente in senso inverso, come pure da tergo, ciò che in concreto il ricorrente ha omesso di fare, nella misura in cui ammette di non essersi accorto di nulla e di non aver visto l’autocarro se non quando era a terra (cfr. verbale 5 ottobre 2010, pag. 3 in fine).

                                         Infine, mal si vede (cfr. fotografie), tenuto conto della larghezza della corsia ciclabile e dello spazio occupato nella stessa dal ciclomotore, come il ciclista abbia potuto superarlo senza abbandonare la corsia che stava percorrendo.

 

                                         Dato quanto precede questo giudice non ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che il ricorrente abbia effettivamente commesso l’infrazione rimproveratagli dall’autorità di prime cure.

 

                                 8.     La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

 

                                         Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 vLPContr).

 

per questi motivi,                visti gli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC; 453 cpv. 1 CPP-CH e 1 segg. vLPContr;

 

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.

 

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

  

 

 

 

La sentenza è definitiva.

 

 

Il presidente:                                                                            La segretaria: