Incarto n.
30.2010.286

7035605

Bellinzona

14 gennaio 2013

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con Alissa Vallenari in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 10 dicembre 2010 presentato da

 

 

 RI 1   

rappr. da: RA 1, 

 

contro

 

la decisione 3 dicembre 2010 n. 7 035 605 emessa dalla CRTE 1 

 

viste                                  le osservazioni 23 dicembre 2010 presentate dalla Sezione del militare e della protezione della popolazione, Bellinzona;

 

                                         letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto                             in fatto

 

                                 A.     La Sezione del militare e della protezione della popolazione con decisione 3 dicembre 2010 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 700.-, per aver omesso di presenziare e partecipare al Corso __________ svoltosi a __________ dal 26.06 al 02.07.2010.

 

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 68 cpv. 2, 69 vLPPC e 22 della Legge cantonale sulla protezione civile.

 

                                 B.     Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1, per il tramite del proprio curatore amministrativo, si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l’annullamento.

 

 

                                 C.     La Sezione del militare e della protezione della popolazione propone, per contro, che il gravame sia “parzialmente respinto” e che la decisione impugnata sia confermata, tramutando la multa in lavori di pubblica utilità per una questione di equità verso altri militi della Protezione civile.

 

 

considerato                      in diritto

 

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 vLPContr nella versione 19 dicembre 1994 della normativa (ancora applicabile al presente procedimento in virtù dell’art. 453 cpv. 1 CPP). Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 vLPContr.

 

                                 2.     Giusta l’art. 68 cpv. 1 lett. a primo periodo LPPC (nella versione in vigore all’epoca dei fatti, che corrisponde sostanzialmente a quella in vigore dal 1° gennaio 2012), è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente, in qualità di persona tenuta a prestare servizio di protezione civile, si rifiuta di dar seguito a una convocazione o alla chiamata. Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa. Nei casi di lieve entità l’autorità cantonale o comunale competente può rinunciare, la prima volta, a un’azione penale e può limitarsi ad ammonire il colpevole (art. 68 cpv. 2 vLPPC).

 

                                         Inoltre, i militi sono tenuti ad entrare in servizio conformemente a quanto ordinato dall’autorità (art. 22 cpv. 1 della Legge cantonale sulla protezione civile).

 

                                 3.     La Sezione del militare e della protezione della popolazione (in seguito, la Sezione) – in applicazione delle predette disposizioni – rimprovera al multato di non essersi presentato e, di conseguenza, di non aver partecipato al Corso di ripetizione della Protezione civile svoltosi a __________ dal 26 giugno al 2 luglio 2010, senza presentare tempestiva domanda di differimento e addurre giustificazioni.

 

                                         Detta decisione è stata presa dalla Sezione a seguito di un’inchiesta a domicilio eseguita il 28 giugno 2010 alle ore 9.45 dalla Polizia comunale di __________ su richiesta dell’Ente regionale competente, dalla quale è emerso che il multato, assente dal proprio domicilio, è stato:

                                         “Contattato telefonicamente. Si è dimenticato di avvisare della sua assenza per un problema fisico (a suo dire)’’ (cfr. formulario “inchiesta per assenza ingiustificata”).

 

                                 4.     Nel gravame, il curatore contesta la sanzione inflitta al suo curatelato e sostiene che la Sezione abbia giudicato impropriamente le spiegazioni addotte circa lo stato di quest’ultimo, specificando quanto segue:

                                         “Il signor __________ non è da tempo in grado di badare alle proprie questioni. Per questo motivo sono stato nominato suo curatore. È in malattia e dovrà a breve sottoporsi a trattamento psichiatrico.

 

                                         L’Ufficio AI, riconoscendo lo stato di salute precario del signor __________, ha formulato un preavviso favorevole per l’accettazione del suo caso.

 

                                         L’agire giudicato negligente del signor __________ è in realtà ascrivibile alla sua incapacità pressoché totale di affrontare la vita e le responsabilità che essa comporta. La questione della mancata presenza ai corsi della PC va inserita in un contesto di marcato e profondo disagio psichico. All’assunzione del mio mandato ho trovato infatti una situazione finanziaria/amministrativa disastrosa: arretrati enormi nei pagamenti, buste non aperte, appartamento in uno stato pietoso (...)’’ (cfr. ricorso 10 dicembre 2010).

 

                                 5.     Preliminarmente va osservato che in virtù dell’art. 9 cpv. 1 vOPCi, i militi della protezione civile possono, al più tardi dieci giorni prima dell’entrata in servizio, inoltrare all’autorità responsabile della convocazione una domanda scritta di differimento della prestazione di servizio. La domanda deve essere motivata e non vi è diritto al differimento. Giusta l’art. 9 cpv. 2 vOPCi l’autorità responsabile della convocazione decide in merito alla domanda. Il cpv. 3 dell’art. 9 vOPCi stabilisce inoltre che l’obbligo di entrare in servizio permane fintanto che il differimento non è stato accordato.

 

                                         Inoltre, chi, per motivi di salute, non può entrare in servizio, deve informare senza indugio l’ufficio responsabile della convocazione e inviare allo stesso il libretto di servizio e un certificato medico in busta chiusa (art. 8 OPCi).

 

                                 6.     In concreto, è pacifico che il ricorrente è stato regolarmente convocato al Corso di ripetizione. Egli non si è presentato al suddetto corso, senza di fatto averne chiesto il differimento e quindi senza esserne ufficialmente dispensato o esonerato.

 

                                         Ciò premesso, determinante è stabilire se il ricorrente, così come sostiene il curatore, malgrado non abbia presentato nessuna richiesta di differimento o di esonero nelle forme e nei termini previsti dalla legge, né tanto meno abbia informato l’Ente regionale dei suoi problemi di salute, si trovava in uno stato di salute tale da esimerlo dall’imputabilità dell’infrazione contestata, e quindi dalla colpevolezza.

 

                                 7.     Secondo l’art. 19 cpv. 1 CP (applicabile giusta l’art. 333 cpv. 1 CP), non è punibile colui che al momento del fatto non era capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione. Il cpv. 2 dell’art. 19 CP, dispone invece che, se al momento del fatto l’autore era soltanto in parte capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione, il giudice attenua la pena.

                                         La facoltà di valutare il carattere illecito del suo atto traduce la capacità intellettuale di un individuo di conoscere i suoi doveri, di rendersi conto del suo inserimento nell’ordine sociale e giuridico e di comprendere le esigenze della società nei suoi confronti. La facoltà di agire secondo tale valutazione concerne la volontà e costituisce la risorsa potenziale di volontà minima che permette ad un individuo di controllare concretamente ed effettivamente il suo comportamento secondo le norme generalmente ammesse nella società.

                                         Ne consegue che, secondo la legge, una persona è responsabile se è intellettualmente capace di rendersi conto che il suo atto è contrario all’ordine giuridico, possedendo la volontà sufficiente per agire in conformità con il diritto (cfr. Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie générale, 2008, pag. 281 e seg., § 860-862).

 

                                 8.     Nella fattispecie in esame il ricorrente non apporta alcun elemento utile per ammettere tale incapacità. Infatti, pur con tutta la comprensione per la grave malattia cutanea diagnosticata, il certificato medico 25 ottobre 2010 del Dr. med. __________ prodotto dal curatore non attesta un’alterazione dello stato psichico tale da diminuire le capacità cognitive e intellettive del multato e renderlo incapace di comprendere le sue responsabilità e di agire di conseguenza. Tra l’altro, si noti che i precedenti specifici del multato (2006 e 2008) risultano essere precedenti all’insorgere di tale patologia.

                                         Pur con tutta la comprensione per la situazione illustrata nel certificato, l’incapacità di amministrarsi e i conseguenti problemi finanziari che hanno indotto il multato a chiedere una curatela volontaria ex art. 394 CC – che presuppone comunque sia la capacità di discernimento del richiedente – non sono liberatori per la mancata presentazione al corso di ripetizione.

                                         Dal certificato emerge peraltro che l’insorgente è persona intelligente e piena di idee e, nonostante i problemi di salute, che non vengono messi in dubbio, egli è desideroso di apprendere una professione; se ne deduce che detti problemi – seppur tali da giustificare l’inoltro di una richiesta di prestazioni AI –non sono suscettibili di nuocere alla sua capacità di intendere e volere.

                                         Inoltre, la condizione di salute precaria del ricorrente risaliva a un anno prima dei fatti, ragion per cui egli poteva notificare, all’autorità preposta, il suo stato di salute, allegando un certificato medico, per essere se del caso esonerato, come previsto dall’art. 8 OPCi, visti per di più i precedenti. Non essendoci stata alcuna comunicazione all’autorità e non avendo richiesto ed ottenuto alcun differimento, egli era di conseguenza tenuto perlomeno a presentarsi il giorno previsto dalla convocazione. Venendo meno a questo obbligo, per una dimenticanza, egli si è reso colpevole, seppur per negligenza, dell’infrazione ascrittagli dall’autorità di prime cure.

 

                                 9.     Quanto alla commisurazione della multa, malgrado i precedenti, questo giudice ritiene che un importo di fr. 500.- sia confacentemente proporzionato alla gravità dell’infrazione commessa, rettamente commisurato al grado di colpa e contenuto nei limiti concessi dalla legge.

                                         Si noti, per inciso, che la mancata presentazione di osservazioni non deve pregiudicare la posizione dell’interessato, poiché trattasi di una facoltà prevista nel rispetto del diritto di essere sentito e non di un obbligo.

 

                                10.     Giova infine rilevare che questo giudice non può dare seguito al suggerimento proposto dall’autorità di prime cure in sede di osservazioni 23 dicembre 2010 di ordinare un lavoro di pubblica utilità in sostituzione della multa (art. 107 CP), poiché nonostante le risultanze del certificato medico dal gravame non si evince l’indispensabile consenso del multato a procedere in tal senso.

 

                                         In conclusione, il ricorso dev’essere parzialmente accolto e la multa ridotta.

                                         Rimane salva e riservata la facoltà per il ricorrente di chiedere – per il tramite del curatore – una rateazione all’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona, competente in materia.

 

                                         L’esito del gravame imporrebbe di prelevare tasse e spese di giustizia ridotte; tuttavia, data la particolarità della fattispecie questo giudice ritiene di poter prescindere – in via del tutto eccezionale – dal prelievo di tasse e spese per l’odierno giudizio (art. 15 vLPContr).

 

per questi motivi,                visti gli art. 68, 69 LPPC; 22 Legge cantonale sulla protezione civile; 453 cpv. 1 CPP; 1 segg. vLPContr;

 

 

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di fr. 500.-.

 

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

  

 

 

La sentenza è definitiva.

 

 

Il presidente:                                                                            La segretaria: