Incarto n.
30.2010.59

5384/709

Bellinzona

6 aprile 2010

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 8 marzo 2010 presentato da

 

 

RI 1

 

contro

 

la decisione 19 febbraio 2010 n. 5384/709 emessa d CRTE 1

 

viste                                  le osservazioni 16 marzo 2010 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino,

 

                                         letti ed esaminati gli atti,

 

 

considerato                      in fatto ed in diritto

 

                                         che con decisione 19 febbraio 2010 la Sezione della circolazione ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 500.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr. 30.- per avere “omesso di sottoporre il veicolo TI __________ entro il termine prescritto al controllo relativo alle emissioni dei gas di scarico conformemente alle vigenti disposizioni federali”;

 

                                         che la risoluzione è stata emanata in applicazione degli art. 8 cpv. 2, 57 cpv.1, 103, 106 cpv. 1 LCStr; 59a cpv. 1, 96 ONC;

 

                                         che l’insorgente non contesta l’infrazione, dovuta, a suo dire, a una dimenticanza, ma ritiene eccessivo l’ammontare della multa in considerazione delle sue possibilità economiche;

 

                                         che la multa di fr. 500.- appare di per sé giustificata alla luce del fatto che il termine per sottoporre il veicolo al controllo antinquinamento era scaduto da oltre 15 mesi;

                                         che tuttavia la situazione economica della ricorrente (beneficiaria di una rendita AVS e della prestazione complementare) accertata da questo giudice, induce nondimeno a ridurre l’ammontare della multa;

 

                                         che tutto ben considerato e senza dimenticare il lungo tempo che l’insorgente ha omesso di adempiere ai suoi obblighi, questo giudice ritiene di poter quantificare in fr. 300.- la multa per l’infrazione commessa;

 

                                         che la multata potrà, se del caso, chiedere al competente Ufficio incassi la rateazione dell’ammenda;

 

                                         che il ricorso deve quindi essere accolto nella misura indicata con conseguente adeguamento degli oneri di primo grado;

 

 

per questi motivi                 visti gli art. 8 cpv. 2, 57 cpv.1, 103, 106 cpv. 1 LCStr; 59a cpv. 1, 96 ONC; 1 segg. LPContr;

 

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di fr. 300.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e alle spese di fr. 20.-.

 

                                 2.     Non si preleva né tassa di giustizia né spese per l’odierno giudizio.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

 

 

 

 

Il presidente:                                                                                   La segretaria: