1. APU 1

2. APU 2

 

 

Incarto n.
40.2006.5

044.1/16A11-05

Bellinzona

28 marzo 2007

 

Sentenza con motivazione

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

 

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

 

 

ACCU 1

difesa da: DI 1

 

accusata di                        infrazione alla privativa del trasporto viaggiatori,

                                        per aver effettuato trasporti regolari e professionali di viaggiatori nell’ambito del traffico transfrontaliero presso la stazione FFS di __________ almeno dal 28 luglio 2005 senza la necessaria autorizzazione federale e, dall’1 febbraio 2006, in contravvenzione all’autorizzazione n. CH __________;

 

reato previsto                     dall’art. 16 cpv. 1 LTV;

 

perseguita                         con decisione penale n. 044.1/16A11-05 dell’8 maggio 2006 dell’AINQ 1 Ufficio federale dei trasporti, Berna, che propone la condanna al pagamento:

                                        1.  di una multa di fr. 5'000.-- (cinquemila);

                                        2.  delle tasse di decisione e di stesura di totali fr. 2'650.-- (recte: 3'650.--);

 

preso atto                          della richiesta di essere giudicata da un tribunale tempestivamente notificata dal difensore in data 11 maggio 2006;

 

visto                                  il rinvio a giudizio di data 19 maggio 2006 dell’Ufficio federale dei trasporti;

 

indetto                               il dibattimento 28 marzo 2007, al quale ha partecipato l’amministratore unico della ditta accusata ed il difensore, mentre l’Ufficio federale dei trasporti, il Ministero pubblico della Confederazione ed il Sostituto Procuratore pubblico del Cantone Ticino hanno rinunciato a presenziare;

 

proceduto                          all'interrogatorio dell'amministratore unico dell’accusato e all’audizione del teste;

 

sentito                               il difensore, il quale preliminarmente, richiamandosi ai principi degli art. 6 e 7 DPA, ritiene che il decreto penale debba essere dichiarato privo d’oggetto e rilevanza, non essendo la ACCU 1 a dover rispondere delle infrazioni, quanto piuttosto il signor __________ stesso. Sul merito egli rileva che l’imputata deve essere prosciolta in quanto mancano i presupposti oggettivi per una sua condanna. Sostanzialmente egli riprende le argomentazioni da lui già sollevate nei vari allegati scritti agli atti;

 

sentito                               per ultimo l'amministratore unico dell’accusata;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

 

                                        1.  L’imputata è autrice colpevole di infrazione alla privativa del trasporto viaggiatori per i fatti commessi nelle circostanze descritte nella decisione penale in questione?

                                        2.  In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

                                        3.  A chi vanno caricate la tassa e le spese del presente giudizio, nonché quelle della procedura penale amministrativa?

 

letti ed esaminati                gli atti;

 

considerato                      in fatto ed in diritto:

 

                                        che l’imputata è una società anonima con sede a __________, costituita nel 2004 ed il cui scopo iscritto a Registro di commercio è: “Trasporto regolare di passeggeri, organizzazione di viaggi sia in Svizzera che all'estero, noleggio di torpedoni, la gestione di agenzie di viaggi, l'acquisto e l'amministrazione di immobili connessi con l'attività turistica”. Amministratore unico della ditta è il signor __________;

 

                                        che il 4 gennaio 2005 l’ Ufficio federale dei trasporti (UFT) ha rilasciato alla suddetta impresa l’autorizzazione di accesso alla professione - licenza n. __________ - per il trasporto internazionale di viaggiatori su strada per conto terzi;

 

                                        che il 25 gennaio 2005 la ACCU 1 ha introdotto presso l’UFT un’istanza per il rilascio dell’autorizzazione ad effettuare un servizio regolare internazionale con autobus sulla tratta Stazione FFS di __________ - Stazione FFS __________ - Aeroporto di __________;

 

                                        che con lettera 17 febbraio 2005 l’autorità federale ha informato la postulante che la sua richiesta non avrebbe potuto essere accolta in quanto le fermate di __________, __________ e __________ erano già servite da due imprese, per cui, in conformità all’art. 4 cpv. 4 dell’allegato n. 7 dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia, non sarebbe stato possibile accordare ulteriori permessi;

 

                                        che il 28 febbraio 2005 la ditta qui prevenuta ha presentato una modifica della summenzionata istanza, con la quale il luogo di partenza da __________ era stato sostituito con il __________ __________ a __________, così come la fermata di __________ lo era stata con una a __________. La procedura di verifica e di consultazione ai sensi dell’art. 47 cpv. 3 dell’Ordinanza sulla concessione per il trasporto di viaggiatori (OCTV) che ne ha fatto seguito si è intrecciata con tutta una serie di interventi della polizia cantonale (vedi denunce inviate alla Sezione della circolazione di Camorino di data 30 luglio, 9 novembre, 15 novembre e 12 dicembre 2005) in occasione dei quali la stessa ha avuto modo di prendere atto del fatto che la ACCU 1 eseguiva dei trasporti internazionali di persone sulla tratta in questione nonostante non fosse ancora al beneficio della necessaria autorizzazione. Per di più la tratta servita non era quella oggetto della richiesta modificata, ma i passeggeri venivano caricati ancora presso la Stazione FFS di __________;

 

                                         che con scritto del 13 gennaio 2006 l’UFT ha avviato nei confronti della ACCU 1 un procedimento penale ai sensi dell’art. 37 segg. DPA in quanto ritenuta colpevole di avere effettuato trasporti transfrontalieri regolari e professionali senza disporre di un’autorizzazione federale ai sensi dell’art. 6 cpv. 1 dell’OCTV;

 

                                        che in effetti l’UFT aveva rilevato che da vari rapporti di polizia, comunicazioni da parte di privati e dagli interrogatori dell’amministratore unico della ACCU1 effettuati dalla polizia cantonale ticinese e dalla polizia della città di __________ risultava, da un lato, che la ditta effettuava trasporti transfrontalieri regolari sulla linea __________ - __________ - __________. D’altro canto l’autorità inquirente ha espresso l’opinione che l’imputata avrebbe rilevato la fallita __________, __________, proseguendone l’attività illegale, ritenuto che quest’ultima era già stata in precedenza condannata ad una multa di fr. 5'000.-- per violazione dell’art. 16 cpv. 1 LTV;

 

                                        che con missiva del 23 gennaio 2006 l’UFT ha richiamato l’attenzione dell’imputata sul fatto che il trasporto internazionale di passeggeri è consentito solo dopo il rilascio di una relativa autorizzazione e l’ha informata che a seguito del procedimento penale avviato non sarebbe stato possibile valutare tempestivamente ed in modo conclusivo se essa adempisse o meno le condizioni per l’ottenimento della concessione. Ritenuto che i tempi per una decisione sarebbero stati ancora lunghi, l’UFT ha preannunciato che sarebbe stato accordato un permesso della validità di un anno per l’effettuazione di un servizio regolare concernente l’itinerario __________ - __________ - Aeroporto __________, cosa avvenuta con autorizzazione n. CH __________, datata 28 gennaio 2006 ed efficace dall’1 febbraio 2006 al 31 gennaio 2007. Contro questa risoluzione sono insorti con ricorso al Tribunale federale il Comune di __________, la __________ e (ma questi in maniera tardiva, oltre i termini di legge) il Consiglio di Stato del Cantone Ticino;

 

                                        che con parere scritto di data 30 gennaio 2006 l’avv. DI 1, patrocinatore dell’imputata, ha anzitutto obiettato come la e la __________ siano due persone giuridiche distinte e non abbia dunque alcun fondamento imputare alla prima atti commessi dalla seconda. Egli ha inoltre postulato la desistenza dal procedimento penale amministrativo del 13 gennaio 2006, precisando che quelli effettuati dalla sua assistita sono sempre stati dei trasporti passeggeri di natura occasionale ai sensi dell’art. 1 punto 1.2. dell’allegato 7 dell’Accordo 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto merci e di passeggeri su strada e per ferrovia e pertanto esenti da qualsiasi autorizzazione, conformemente ai disposti dell’art. 18 dell’accordo stesso. A suffragio della sua posizione egli ha precisato come i bus utilizzati dalla ACCU 1 per i trasporti in direzione dell’aeroporto di __________ siano sempre di dimensioni diverse, a dipendenza delle prenotazioni ricevute e come non sussista alcuna legge che vieti di prevedere un orario dei trasporti dei propri clienti e come al prenotando si debba comunque fornire delle indicazioni sugli orari di partenza dei trasporti occasionali. Oltre a ciò egli si è richiamato al rapporto di constatazione 12/15 novembre 2005 della polizia comunale di __________, con il quale è stato preso atto dell’obbligo di riservazione tramite internet, agenzia viaggi o direttamente alla stazione FFS di __________. Infine il legale ha eccepito l’inattività dell’UFT nell’evasione della domanda di autorizzazione 25 gennaio 2005 prevista dal menzionato accordo internazionale, in spregio all’art. 4 dell’allegato 7 dello stesso e con pesanti conseguenze per l’imputata. In questo modo l’autorità federale le avrebbe tacitamente consentito, in base al principio del silenzio assenso, di effettuare il trasporto regolare di linea sulla tratta richiesta;

 

                                        che con decisione 24 febbraio 2006 l’UFT si è espresso in merito al reato di disobbedienza, vietando alla ACCU 1, con effetto immediato e per tempo indeterminato, di far salire o scendere passeggeri alla fermata della Stazione FFS di __________. Contro tale delibera la prevenuta ha interposto ricorso;

 

                                        che dopo avere sentito le ragioni addotte dall’interessata, con decreto penale del 3 marzo 2006 l’Ufficio federale dei trasporti ha ritenuto ACCU 1 colpevole di avere effettuato intenzionalmente e senza disporre di un’autorizzazione federale trasporti internazionali regolari e professionali di viaggiatori;

 

                                        che in applicazione della pena, l’autorità ha inflitto alla prevenuta una multa di fr. 5’000.--, ponendo inoltre a suo carico tasse di decisione e di stesura in ragione di fr. 1’540.--;

 

                                        che nel frattempo, con decreto di data 10 aprile 2006, il Tribunale federale, statuendo nell’ambito dei menzionati ricorsi della città di __________ e della __________, ha accolto la domanda di conferimento dell’effetto sospensivo, vietando così all’imputata di utilizzare la fermata di __________;

 

                                        che in esito all’opposizione presentata dall’accusata il 30 marzo 2005, con decisione penale dell’8 maggio 2006 l’UFT ha confermato sostanzialmente il predetto decreto penale, ponendo a carico della stessa ulteriori tasse di decisione e di stesura di fr. 2’110.--, per complessivi fr. 2'650.--;

 

                                        che ACCU 1 ha chiesto di essere giudicata da un tribunale con scritto di data 11 maggio 2006;

 

                                        che con sentenza del 5 luglio 2006 (DTF 2A.140/2006/biz) il Tribunale federale ha accolto i ricorsi contro la decisione del DATEC e per esso dell’UFT concernente la concessione dell’autorizzazione n. CH __________ alla ACCU 1, annullandola e rinviando alla stessa autorità federale l’incarto per una nuova decisione. Con questo atto e sino alla nuova presa di posizione, sempre che sia positiva, è venuta meno la base legale per l’esercizio dell’attività della convenuta in relazione al trasporto internazionale di passeggeri tra la __________ e __________;

 

                                        che nonostante ciò la copertura della tratta con i veicoli della ACCU 1 è continuata, al punto che in data 12 ottobre 2006 l’UFT ha avviato tre nuovi procedimenti penali nei suoi confronti per infrazioni alla privativa del trasporto di persone;

 

                                        che in base all’art. 16 LTV, chiunque trasporta persone senza essere in possesso di un’autorizzazione, o in contrasto con la stessa, è punito con l’arresto o con la multa fino a fr. 10'000.--. In caso di infrazione colposa la pena prevista è di fr. 5'000.--;

 

                                        che la LTV si applica al trasporto regolare e professionale di viaggiatori su strada, art. 1 LTV. La Confederazione detiene in effetti l’esclusiva sul trasporto regolare di viaggiatori, art. 2 LTV. Da questa privativa sono esentati i trasporti regolari di persone a titolo non professionale, art. 3 LTV, così come è consentito al Consiglio federale di prevedere delle regole nell’ambito del trasporto internazionale di viaggiatori, art. 6 LTV;

 

                                        che sono considerate trasporti regolari le corse tra le stesse località che, in un intervallo non superiore a 15 giorni, si ripetono più di due volte. Nel traffico viaggiatori transfrontaliero sono da reputarsi regolari le corse effettuate in un intervallo di tempo identificabile, art. 2 Ordinanza sulla concessione per il trasporto di viaggiatori (OCTV);

 

                                        che per “professione di trasportatore di viaggiatori su strada” si intende l’attività di qualsiasi impresa, i cui servizi offerti al pubblico o a talune categorie di utenti, che effettua a titolo professionale il trasporto di viaggiatori con autoveicoli atti, per costituzione ed attrezzatura, al trasporto di più di nove persone, compreso l’autista, art. 1 lett. a LTV;

 

                                        che agisce a titolo professionale chiunque trasporta viaggiatori per conseguire un utile, art. 3 cpv. 1 OCTV;

 

                                        che giusta l’art. 6 OCTV per il trasporto regolare e professionale di viaggiatori nell’ambito del traffico esclusivamente transfrontaliero è necessaria un’autorizzazione federale. Non sottostà a quest’obbligo, tra gli altri, il servizio occasionale, art. 7 cpv. 1 lett. d OCTV e art. 1 cifra 2.1. dell’allegato n. 7 all’Accordo fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia del 21 giugno 1999;

 

                                        che in tale ambito l’autorizzazione federale è necessaria sia per il servizio di linea che per le corse transfrontaliere analoghe al servizio di linea, art. 37 OCTV;

 

                                        che competente per il rilascio dell’autorizzazione è l’Ufficio federale dei trasporti, art. 8 LTV;

 

                                        che sulla scorta dell’art. 9 OCTV deve essere considerato servizio di linea il collegamento regolare e conforme all’orario fra un punto di partenza e una destinazione, nell’ambito del quale i viaggiatori possono salire o scendere dal mezzo di trasporto alle fermate previste dall’orario. E’ pure considerato tale il trasporto a richiesta, inteso come quello nell’ambito del quale le corse pubblicate sono effettuate soltanto se vi è una domanda sufficiente, art. 9 cpv. 2 OCTV;

 

                                        che sono considerate corse analoghe al servizio di linea le corse nell’ambito delle quali i viaggiatori sono raggruppati oppure vengono annunciate determinate destinazioni, in particolare le corse su richiesta e le corse collettive, art. 10 cpv. 1 OCTV. Le corse su richiesta sono fissate all’interno di una zona stabilita e su tratte scelte liberamente, senza orari e soltanto su specifica richiesta dei viaggiatori, art. 10 cpv. 2 OCTV, mentre le corse collettive sono fissate all’interno di una zona definita, sono effettuate secondo orari pubblicati e collegano una determinata fermata alla destinazione dei viaggiatori oppure un punto di partenza dei viaggiatori a una determinata fermata, art. 10 cpv. 2 OCTV;

 

                                        che sono di riflesso considerate servizio occasionale le corse circolari e tutte le altre corse regolari e professionali che non rientrano nel servizio di linea, incluse le corse analoghe al servizio di linea e i servizi di linea speciali, e nell’ambito delle quali vengono trasportati gruppi di viaggiatori previamente costituiti su iniziativa di un committente o della stessa impresa di trasporto. Nel caso di corse circolari, uno o più gruppi di viaggiatori preventivamente costituiti sono trasportati mediante la stessa corsa e ogni gruppo è ricondotto al punto di partenza mediante lo stesso veicolo, art. 12 OCTV e art. 1 cifra 2.1. dell’allegato n. 7 all’Accordo fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia del 21 giugno 1999;

 

                                        che in base all’art. 7 DPA la condanna di una persona giuridica, è ipotizzabile solo se la multa applicabile non supera i fr. 5'000.-- e se la determinazione delle persone punibili esige provvedimenti d’inchiesta sproporzionati all’entità della pena (cfr. Kurt Hauri, Verwaltungsstrafrecht, Berna 1998, pag. 19 seg.);

 

                                        che, a mente di questo giudice, nel caso specifico questi presupposti non sono dati, per cui la procedura avrebbe dovuto essere avviata nei confronti di una persona fisica. In effetti, già da una semplice lettura dell’estratto del Registro di commercio si può desumere come la società oggetto della procedura qui in esame abbia un unico organo in grado di rappresentarla validamente: il suo amministratore unico. Solo responsabile verso l’esterno delle decisioni e delle attività della ACCU 1 è dunque il signor __________. Ciò è stato da lui confermato esplicitamente in aula quando, a precisa domanda ha risposto che la decisione o meno di continuare l’attività di trasporto viaggiatori sulla tratta in questione era di sua competenza. D’altro canto da ogni interrogatorio effettuato nei suoi confronti emerge in maniera inequivocabile il suo ruolo decisionale all’interno dell’impresa e la sua piena consapevolezza della situazione di fatto e di diritto (cfr. ad esempio verbali di interrogatorio 22 aprile 2005 e 28 maggio 2005, ove egli ha avuto modo di precisare i dettagli delle scelte e palesare di essere a conoscenza della mancanza della necessaria concessione federale: “In attesa delle dovute autorizzazioni il servizio viene eseguito su richiesta vedi contratti __________ e __________. Pertanto non viene considerato servizio di linea fissa e non necessita di specifiche autorizzazioni”). A ciò va aggiunto che l’imputata a quel tempo aveva un numero molto limitato di dipendenti, di cui solo due con competenze dirigenziali;

 

                                        che indipendentemente dall’accertamento della commissione di un reato ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LTV - che qui ci si esime dal portare a termine poiché non più necessaria - non è possibile procedere alla condanna della ACCU 1. La decisione penale in oggetto deve essere annullata e l’incarto ritornato all’UFT affinché proceda al riesame della fattispecie e, se del caso, all’emanazione di una nuova decisione penale, questa volta nei confronti della o delle persone responsabili degli eventuali atti illeciti (cfr. Kurt Hauri, op. cit., pag. 22);

 

visti                                   gli art. 16 LTV; 6, 7, 73 segg. DPA; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       ai quesiti posti;

 

 

annulla                            ACCU 1 n. 044.1/16A11-05 dell’8 maggio 2006, con la quale l’Ufficio federale dei trasporti, Berna, ha proposto la condanna della ACCU 1, __________, al pagamento di una multa di fr. 5'000.-- per infrazione alla privativa del trasporto viaggiatori, art. 16 LTV;

 

rinvia                               l’incarto all’Ufficio federale dei trasporti affinché proceda ad un riesame della fattispecie;

 

 

soprassiede                      al prelievo di tasse e spese per la presente procedura giudiziaria;

 

 

avverte                             le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento (art. 276 cpv. 2 CPP).

                                        La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP);

                                        Anche il procuratore generale e l'amministrazione interessata possono, ciascuno a titolo indipendente, avvalersi di tale rimedio giuridico, presentandolo per iscritto entro 20 giorni dalla notificazione dei considerandi scritti (art. 80 cpv. 2 DPA).

 

 

Intimazione a:

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Il giudice:                                                                                 Il segretario: