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Incarto
n. DAP 2506/2002 |
Bellinzona |
Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con la segretaria Carmela Fiorini per giudicare nella procedura penale avviata con istanza 19 agosto 2003 da
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__________ __________, di __________ e __________ __________, nato a __________ il __________ 1977, cittadino kosovaro, domiciliato a __________, divorziato, studente difeso da: Avv. __________ __________, __________
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mediante la quale chiede la revoca dell'espulsione dalla Svizzera pronunciata con decreto di accusa 11 ottobre 2002, cresciuto in giudicato;
preso atto che con osservazioni 24 settembre 2003 il Procuratore pubblico __________ __________ ha preavvisato negativamente l'istanza;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto: che con decreto di accusa 11 ottobre 2002 del Procuratore pubblico Bruno Balestra, __________ __________ è stato dichiarato autore colpevole di infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri ed è stato condannato alla pena di 6 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni e alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 anni;
che l'istante era entrato illegalmente in Svizzera da un imprecisato valico in data 9 ottobre 2002 privo di certificati validi di legittimazione, nonché legittimandosi alle autorità di frontiera con il passaporto croato n. __________intestato a __________ __________ sul quale aveva fatto apporre la sua fotografia;
che il decreto di accusa è stato notificato all'accusato a __________ il 11 ottobre 2002 alle 17.35 alla presenza di un interprete, come risulta dal relativo verbale di notifica (cfr. act 4 dell'incarto del Ministero pubblico);
che il 21 ottobre 2002 __________ __________ ha contratto matrimonio in __________ con la connazionale __________ __________, nata nel 1983, residente in Svizzera dall'età di 7 anni e beneficiaria di un permesso di domicilio tipo C (cfr. doc. C e D);
che con l'istanza che ci occupa __________ __________ postula la revoca dell'espulsione per potersi ricongiungere con la moglie;
che il Procuratore pubblico preavvisa negativamente la richiesta in ordine, poiché non è stata presentata dall'interessato ma dalla moglie e nel merito:
"- poiché non si tratta di una decisione amministrativa ma di un decreto penale validamente intimato a __________ __________ __________.2002 e nel frattempo cresciuto in giudicato;
- per le modalità dell'infrazione oggetto di decreto (entrata illegale con documento falso);
- al momento di sposarsi con l'istante __________ __________ era perfettamente a conoscenza di questa su espulsione. Tale matrimonio è quindi posteriore e non antecedente al decreto;
- non è nemmeno passato un anno dal decorso dell'espulsione. Non vi è quindi spazio per una sua eventuale revoca anche nell'ottica della sua proporzionalità.";
che all'inizio il legale aveva effettivamente presentato l'istanza a nome del condannato, ma su incarico della moglie; questo verosimilmente in attesa della procura del marito, che nel frattempo è giunta ed è stata versata agli atti (cfr. doc. E): si può quindi entrare nel merito della questione;
che dagli atti emerge che l'istante aveva già tentato di entrare in Svizzera nel 1998 come richiedente d'asilo, ma che era stato rinviato con decisione 4 ottobre 1999 (cfr. act. 5);
che __________ __________ è poi rientrato illegalmente in Svizzera ed è stato espulso; appare perlomeno strano che si sia sposato pochi giorni dopo l'esecuzione di questa misura e proprio con una connazionale beneficiaria di un permesso di domicilio nel nostro paese;
che dall'incarto si evince che egli per poter entrare nella Confederazione si è già procurato diversi documenti falsi;
che inoltre al momento del matrimonio, avvenuto come detto al rientro in patria, egli ben sapeva che non avrebbe potuto tornare in Svizzera: ciò che lascia apparire il matrimonio stesso come un mero pretesto (conclusione confortata dal fatto che si è poi atteso circa 10 mesi prima di chiedere la revoca dell'espulsione);
che in sostanza non si può concludere che i coniugi abbiano la reale volontà di formare una famiglia in Svizzera;
che l'istanza deve così essere respinta;
visti gli art. 55 CP; 347 cpv. 1 lett. e, e cpv. 3 CPP;
pronuncia: 1. L'istanza è respinta.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione a:
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Procuratore pubblico Marco Villa, Via __________, __________, __________ __________, __________, tramite il patrocinatore Lic.iur. __________ __________, __________ __________, __________,
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Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.